Alle corti d'appello
                                  Alle  direzioni   provinciali   del
                                  Tesoro
                                  Al  Ministero di grazia e giustizia
                                  - Direzione generale  degli  affari
                                  civili e delle libere professioni
                                  Al Ministero del tesoro - Direzione
                                  generale servizi periferici
  Come  noto, la disposizione citata in oggetto ha modificato lo sta-
tus  giuridico  di  servizio  dei  coadiutori  addetti  agli   uffici
notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari, i quali
ai  fini  previdenziali  restano  iscritti alla Cassa per le pensioni
agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari  ed  ai
coadiutori, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 aprile 1981, n. 167.
  Per  effetto  della  nuova  posizione  giuridica di impiegati dello
Stato dei suddetti coadiutori, sono state  aperte  partite  di  spesa
fissa  per  il  pagamento  degli  stipendi  a  cura  delle  direzioni
provinciali del Tesoro. A  seguito  del  mantenimento  della  cennata
posizione  previdenziale,  gli  adempimenti  di  detti  uffici per il
personale di cui trattasi si  identificano  sia  nell'amministrazione
del  trattamento  economico mediante partita di spesa fissa sia nella
vigilanza delle riscossioni e  nel  versamento  dei  contributi  alla
competente Cassa, mediante ruoli.
  Si  precisa  che  l'iscrizione  alla  Cassa  e'  influente  per  il
personale  in  questione   non   solo   ai   fini   del   trattamento
previdenziale,  ma  comporta  una  diversa  gestione  dei riscatti di
servizi e delle ricongiunzioni, ai sensi della legge 7 febbraio 1979,
n. 29.
  Inoltre le ritenute di un quinto dello stipendio si  riferiscono  a
sovvenzioni  che  vengono  concesse  agli interessati dalla Direzione
generale degli istituti di previdenza.
  Cio' premesso, si rende necessario impartire  opportune  istruzioni
in  merito  agli  adempimenti  che  qui  di  seguito  si indicano, di
competenza sia delle corti d'appello sia delle direzioni  provinciali
del Tesoro:
   1) versamento dei contributi ordinari ed emissione degli elenchi e
ruoli di riscossione;
   2)   certificazione   dei  servizi  e  delle  retribuzioni  per  i
provvedimenti di riscatto, di ricongiunzione;
   3) emissione e gestione degli elenchi e dei ruoli  di  riscossione
delle ritenute di riscatto e di ricongiunzione;
   4) emissione e gestione degli elenchi e ruoli di riscossione delle
ritenute del quinto dello stipendio;
   5)   certificazione   dei  servizi  e  delle  retribuzioni  per  i
provvedimenti  di   quiescenza;   predisposizione   dei   trattamenti
provvisori di pensione.
1.  Versamento  dei  contributi ordinari ed emissione degli elenchi e
ruoli di riscossione.
  La  retribuzione  contributiva dei coadiutori in discorso, definita
dall'art. 1 della legge 24 gennaio 1986, n. 16, e'  costituita  dalla
somma  degli  emolumenti  fissi  e  continuativi dello stipendio, con
arrotondamente finale alle 10.000 lire per eccesso o  per  difetto  a
seconda  se  l'importo  superi  o meno le 5.000 lire nelle sue ultime
quattro cifre. Sulla retribuzione cosi'  determinata  si  calcola  il
contributo previdenziale dovuto, applicando, a secondo del periodo di
paga,  le  aliquote  indicate  nella  tabella  allegata alla presente
lettera circolare. Il versamento della quota  contributiva  a  carico
del  Ministero  di  grazia e giustizia, quale datore di lavoro, viene
determinato  e  richiesto  ogni  anno  direttamente  dalla  scrivente
Direzione  generale:  nulla,  pertanto,  e'  innovato in materia. Per
quanto  riguarda,  invece,  la  quota  contributiva  a   carico   del
dipendente,  in  considerazione  del  fatto  che  il  pagamento dello
stipendio viene effettuato,  a  decorrere  dal  mese  di  maggio  del
corrente  anno  1992,  dalle  direzioni  provinciali  del  Tesoro, si
dispone quanto segue.
  Le direzioni provinciali del Tesoro, emetteranno un unico ordine di
pagamento modello  56CG,  relativamente  alla  quota  contributiva  a
carico  dei  coadiutori, con la causale "contributi previdenziali per
il trattamento di pensione dovuti per il mese .. dell'anno ..  per  i
coadiutori  addetti  agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti
degli  uffici  giudiziari  della  provincia  di  ..".   L'ordine   di
pagamento,  accompagnato da fattura di versamento, sara' emesso entro
il 15 del mese successivo a quello di pagamento dello stipendio sulla
locale sezione di tesoreria provinciale dello Stato e sara' intestato
alla competente cassa, con l'indicazione "Cassa per le pensioni  agli
ufficiali   giudiziari,  agli  aiutanti  ufficiali  giudiziari  e  ai
coadiutori, da estinguersi  mediante  commutazione  in  quietanza  di
entrata di contabilita' speciale".
  Per  quanto  riguarda,  infine, l'accertamento annuale a consuntivo
delle retribuzioni contributive e dei contributi dovuti, gia' versati
nel corso dell'anno la  Direzione  generale  dei  servizi  periferici
predisporra',  entro  il 31 gennaio anno successivo, elenchi generali
divisi per provincia, contenenti i  nomi  dei  coadiutori  che  hanno
percepito  stipendi,  l'importo  complessivo annuale degli emolumenti
assoggettati a contributo e l'importo del contributo stesso  riferito
alle  quote  a  carico  del dipendente: detti elenchi generali, con i
relativi ruoli di riscossione, dovranno essere trasmessi in tre copie
alle corti d'appello, competenti ai  sensi  dell'art.  15  del  regio
decreto 12 luglio 1934, n. 2312, per l'accertamento e l'emissione dei
titoli   di   riscossione;  questi  ultimi  uffici  provvederanno  ad
emetterli e ad inviarne due copie: una alla direzione provinciale del
Tesoro per  il  visto  di  esecutorieta'  e  l'altra  alla  scrivente
Direzione generale.
  Le  suddette  innovazioni  vengono  introdotte  a  decorrere dal 1›
maggio 1992, in coincidenza con l'inizio del pagamento degli stipendi
ai  coadiutori  a  cura  delle  direzioni  provinciali  del   Tesoro.
Pertanto,  per  i  periodi  precedenti,  le  corti d'appello, ove non
avessero gia' provveduto in tal senso, sono  pregate  di  predisporre
gli elenchi e ruoli suppletivi fino a tutto il 30 aprile 1992 secondo
le  consuete  modalita'.  Inoltre,  ove fino a tale ultima data siano
intervenute  modificazioni  nello  stato  di   servizio   e/o   nelle
retribuzioni   dei   coadiutori,   si  provvedera'  all'emissione  di
ulteriori elenchi e ruoli suppletivi oppure di fogli  di  detrazione.
Per  quanto riguarda, invece, le corti d'appello che avessero redatto
l'elenco generale dei contributi per tutto l'anno 1992, queste ultime
sono pregate di predisporre i fogli di detrazione a valere su tutti i
coadiutori iscritti, con decorrenza 1› maggio 1992.
2.  Certificazione  dei  servizi   e   delle   retribuzioni   per   i
provvedimenti di riscatto e di ricongiunzione.
  Nulla  e'  innovato  in materia. Le corti d'appello continueranno a
provvedere  all'invio  alla  scrivente   Direzione   generale   della
certificazione  relativa  al  servizio (foglio matricolare civile) ed
alla retribuzione contributiva spettante alla data della  domanda  di
riscatto e di ricongiunzione (modello SM 110).
3.  Emissione  e  gestione  degli  elenchi e dei ruoli di riscossione
delle ritenute di riscatto, di  ricongiunzione  e  del  quinto  dello
stipendio.
  Questa  Direzione  generale,  per  tutti  gli  iscritti  alla Cassa
pensioni agli ufficiali  giudiziari,  invia  normalmente  alle  corti
d'appello  la comunicazione della rata mensile dell'onere determinato
in seguito ai provvedimenti  di  riscatto,  di  ricongiunzione  o  di
sovvenzione  adottati  a beneficio degli iscritti; sulla base di tali
dati, le corti d'appello provvedono ad emettere elenchi  e  ruoli  di
riscossione  e ad inviarli alle direzioni provinciali del Tesoro. Non
si ritiene di doversi discostare da questo criterio per il  personale
in  discorso.  Ai fini dell'applicazione delle ritenute, tenuto conto
delle nuove modalita' di amministrazione del  trattamento  economico,
questa   Direzione   generale   comunichera'   anche  alla  direzione
provinciale del Tesoro la rata mensile da trattenere  sugli  stipendi
del  personale  interessato. Detti uffici provvederanno al versamento
mensile delle ritenute da effettuare con le stesse modalita'  di  cui
al precedente punto 1).
  In  conseguenza  di  quanto  sopra disposto le corti d'appello sono
invitate ad emettere, ove non avessero gia' provveduto, gli elenchi e
i ruoli di riscossione di riscatto, ricongiunzione e di cessione  del
quinto dello stipendio secondo le ordinarie modalita'.
  Le  direzioni  provinciali  del  Tesoro, a decorrere dal periodo di
paga relativo  al  mese  successivo  a  quello  di  emanazione  della
presente  circolare,  opereranno le trattenute degli importi indicati
sui ruoli di riscatto,  ricongiunzione  e  cessione  del  quinto  con
cadenza  mensile, in occasione del pagamento dello stipendio. Invece,
le bimestralita' precedenti al  sopra  individuato  periodo  di  paga
saranno  recuperate direttamente a carico dei coadiutori interessati,
senza ulteriori oneri ove il ruolo  venga  emesso  dopo  l'emanazione
della presente circolare.
  Ove  il  coadiutore venga collocato in posizione di aspettativa non
retribuita,  la  corte  d'appello  competente  provvedera'  a   darne
comunicazione  alla  direzione  provinciale  del  Tesoro anche per la
conseguente riduzione del ruolo ancora  in  riscossione;  al  termine
dell'aspettativa stessa compilera' un elenco suppletivo contenente le
rate   mensili   ancora  da  pagare  e  lo  inviera'  alla  direzione
provinciale del Tesoro competente. Quest'ultima  provvedera'  sia  ad
iscrivere  nel  carico  da  riscuotere  la  relativa  partita,  sia a
predisporre il ripristino delle trattenute  mensili  sullo  stipendio
fino all'ultimo mese di versamento.
  Nel  caso  in  cui  il  coadiutore  venga trasferito ad altra sede,
mentre sono in corso le trattenute  di  cui  al  presente  paragrafo,
dovra'  esserne  data  comunicazione  alla  scrivente, oltre che alla
direzione provinciale del Tesoro per l'annullamento dei ruoli  ancora
in  riscossione.  La  corte  d'appello  presso la quale il coadiutore
sara' stato trasferito  emettera'  sulla  direzione  provinciale  del
Tesoro  competente  nuovi  ruoli  per la riscossione delle trattenute
ancora da versare.
  Nel caso in cui un iscritto dovesse cessare dal servizio avendo  in
corso  il  pagamento  di  uno  dei suddetti oneri, le corti d'appello
dovranno indicarne l'importo sul modello 755/4  onde  consentirne  la
trattenuta  in  sede  di  pagamento  del  trattamento  provvisorio di
pensione. Al momento della liquidazione del trattamento definitivo di
pensione, questa Direzione comunichera' il residuo debito  ancora  da
pagare,  secondo  le  modalita' gia' descritte sulla circolare n. 618
dell'8 novembre 1988.
  Si precisa, inoltre,  che  i  versamenti  a  cura  delle  direzioni
provinciali  del  Tesoro,  non esclusi quelli di cui ai punti 1) e 4)
devono essere  effettuati  direttamente  alle  sezioni  di  tesoreria
provinciale  dello  Stato  competenti e non agli uffici del registro,
come fino ad oggi previsto per gli altri iscritti alla Cassa pensioni
in oggetto.
4. Emissione e gestione degli elenchi e ruoli  di  riscossione  delle
ritenute del quinto dello stipendio.
  Il  recupero  delle  ritenute  del  quinto dello stipendio a fronte
della concessione di sovvenzioni a favore degli iscritti si  effettua
mediante emissione di elenchi e ruoli di riscossione, in modo analogo
rispetto  a quanto previsto al precedente paragrafo 3) per i riscatti
e le ricongiunzioni. Si fara', pertanto, riferimento alle  istruzioni
ivi    contenute,    avendo   riguardo,   tuttavia,   alle   seguenti
particolarita':
    a) nel caso  di  iscritto  che  cessi  dal  servizio  senza  aver
maturato  il  diritto  a  pensione,  la  corte d'appello dovra' darne
tempestiva comunicazione alla scrivente  ai  fini  delle  conseguenti
operazioni di recupero del residuo debito;
    b)  nel caso di decesso del mutuatario occorre far pervenire alla
scrivente comunicazione analoga a quella del punto precedente al fine
di poter adottare il provvedimento di abbandono del credito;
    c) nel caso di aspettativa non  retribuita,  la  corte  d'appello
comunichera'    alla    scrivente   la   data   iniziale   e   finale
dell'aspettativa, al fine di  applicare  l'art.  11  della  legge  19
ottobre  1956,  n. 1224, che dispone il ricalcolo degli interessi nei
casi di specie.
5.  Certificazione  dei  servizi   e   delle   retribuzioni   per   i
provvedimenti   di   quiescenza;   predisposizione   dei  trattamenti
provvisori di pensione.
  In materia non vengono modificate le procedure gia' in  essere  per
gli  iscritti  alla  Cassa  pensioni  per  gli  ufficiali giudiziari,
aiutanti e coadiutori. Il Ministero di grazia e giustizia invia  alla
scrivente  Direzione  generale la documentazione relativa al servizio
(foglio  matricolare  civile  e  decreto  di  cessazione);  le  corti
d'appello  predisporranno  il  modello  SC 755/4 per l'erogazione del
trattamento provvisorio di pensione ed il modello 382, cat. II, anche
sulla base della situazione partitaria  predisposta  dalle  direzioni
provinciali   del   Tesoro,  relativamente  alla  retribuzione  annua
contributiva  spettante  alla  data  di  cessazione  dal servizio. Il
modello 755/4 sara' inviato alla direzione  provinciale  del  Tesoro,
mentre il modello 382, cat. II, sara' inviato alla scrivente.
  I suddetti elementi consentiranno alla scrivente di provvedere alla
determinazione del trattamento definitivo di quiescenza.
  La  presente lettera circolare, per quanto riguarda gli adempimenti
previsti a carico  delle  direzioni  provinciali  del  Tesoro,  viene
emanata d'intesa con la Direzione generale dei servizi periferici del
Tesoro,  ai sensi dell'art. 190 delle istruzioni generali dei servizi
del Tesoro.
                                             Il direttore generale
                                         degli istituti di previdenza
                                                    FERRARIS