IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sulla  assicurazione
obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore e  dei  natanti,  e  le  successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni contro i danni;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n. 20, che reca integrazioni e
modifiche alla predetta legge 12 agosto 1982, n.  576,  e  norme  sul
controllo  delle  partecipazioni  di imprese o enti assicurativi e in
imprese o enti assicurativi;
  Visto il decreto ministeriale in  data  31  dicembre  1991  con  il
quale,  ai  fini della determinazione dei contributi e degli oneri di
qualsiasi natura e specie, posti a carico degli enti e delle  imprese
soggetti   alle   disposizioni  del  citato  testo  unico,  e'  stata
determinata l'aliquota per gli oneri  di  gestione  da  applicare  ai
premi incassati ed ai conferimenti acquisiti nel corso dell'esercizio
1992;
  Considerato  che  occorre provvedere alla determinazione per l'anno
1993 della misura del contributo di vigilanza  dovuto  dagli  enti  e
dalle imprese soggetti alle disposizioni del citato testo unico;
  Visto  il  decreto-legge  11  luglio  1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, nella legge 8  agosto  1992,  n.  359,  con  il  quale
l'Istituto  nazionale delle assicurazioni - INA, e' stato trasformato
in societa' per azioni;
  Rilevato che sul contributo di vigilanza devono  gravare  anche  le
spese  per  il  funzionamento  dell'Istituto  per  la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP;
  Visto il bilancio preventivo per l'anno  1993  dell'ISVAP,  di  cui
alla  delibera  del consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso
in data 18 dicembre 1992, approvato con decreto ministeriale in  data
31 dicembre 1992;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il  contributo di vigilanza per l'anno 1993 dovuto dalle imprese di
assicurazione nazionali ed estere, che operano nel  territorio  della
Repubblica,  ivi  compreso l'Istituto nazionale delle assicurazioni -
INA S.p.a., e' stabilito nella misura  del  2(Per  Mille)  dei  premi
incassati  nell'esercizio 1992, al netto degli oneri di gestione, per
le assicurazioni sulla vita, le operazioni  di  capitalizzazione,  le
assicurazioni contro i danni e nella misura dello 0,50(Per Mille) dei
premi  incassati dalle imprese che esercitano la sola riassicurazione
al netto dei relativi oneri di gestione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 marzo 1993
                                                 Il Ministro: GUARINO