IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 27  gennaio  1992,
n. 119, che prevede che con proprio decreto il Ministro della sanita'
stabilisca  i  requisiti  tecnici  e  professionali  per  ottenere la
qualifica di esperto per redigere i documenti previsti  dall'art.  4,
comma 1, lettere h), i) ed l) del suddetto decreto;
  Acquisito il parere della commissione consultiva per l'accertamento
dei requisiti tecnici dei farmaci veterinari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Gli esperti incaricati dalle aziende farmaceutiche di redigere i
documenti  di  cui  all'art.  4,  comma  1, lettere h), i) ed l), del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  119,  devono  rispondere  ai
requisiti di cui all'allegato 1 del presente decreto.
  2. Gli incaricati di redigere le relazioni di cui al comma 1 devono
espletare  le  proprie funzioni secondo il dettato dell'art. 4, comma
7, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119.
  3. Il Ministero della sanita', tramite i suoi organi consultivi, si
riserva di valutare di volta in volta la  congruita'  del  curriculum
presentato dall'esperto con la materia oggetto dell'elaborato.