IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, che prevede che con proprio decreto il Ministro della sanita' stabilisca i requisiti tecnici e professionali per ottenere la qualifica di esperto per redigere i documenti previsti dall'art. 4, comma 1, lettere h), i) ed l) del suddetto decreto; Acquisito il parere della commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici dei farmaci veterinari; Decreta: Art. 1. 1. Gli esperti incaricati dalle aziende farmaceutiche di redigere i documenti di cui all'art. 4, comma 1, lettere h), i) ed l), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, devono rispondere ai requisiti di cui all'allegato 1 del presente decreto. 2. Gli incaricati di redigere le relazioni di cui al comma 1 devono espletare le proprie funzioni secondo il dettato dell'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119. 3. Il Ministero della sanita', tramite i suoi organi consultivi, si riserva di valutare di volta in volta la congruita' del curriculum presentato dall'esperto con la materia oggetto dell'elaborato.