IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, con il  quale  sono
state   fissate  le  modalita'  per  la  ricongiunzione  dei  periodi
assicurativi per i liberi professionisti;
  Visto l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, relativo  alle
modalita'  per  la  copertura  di  periodi  assicurativi scoperti per
omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro;
  Visto il decreto  ministeriale  27  gennaio  1964,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 65 del 13 marzo
1964, con il quale sono state approvate le  tariffe  per  il  calcolo
della riserva matematica prevista dalla predetta norma;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19  febbraio 1981, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129  del  13  maggio
1981,  con il quale sono state sostituite le tariffe di cui al citato
decreto ministeriale 27 gennaio 1964;
  Visto il decreto ministeriale 29 febbraio  1988,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 65 del 18 marzo 1988, con il quale sono state
fissate le tariffe per la regolarizzazione dei  periodi  scoperti  di
contribuzione per i lavoratori autonomi;
  Sulla   proposta  del  consiglio  di  amministrazione  della  Cassa
nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti
commerciali, il quale nella seduta del 1› agosto 1992  ha  deliberato
di  approvare  le  tariffe per il calcolo della riserva matematica di
cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, e le istruzioni rela-
tive  all'uso  di  dette  tariffe,  da  applicare  alle  domande   di
ricongiunzione  presentate  anteriormente  al  1›  gennaio 1992 dagli
iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei
ragionieri e periti commerciali;
  Preso atto del parere del Consiglio di Stato il quale, nella seduta
del 26 febbraio 1992, ha ritenuto che, per l'emanazione  del  decreto
ministeriale  di  approvazione delle citate tariffe, non debba essere
applicata la procedura prevista dall'art. 17 della  legge  23  agosto
1988, n. 400;
  Considerata  la  necessita' di provvedere alla determinazione delle
tariffe per l'applicazione dell'art. 2 della legge 5 marzo  1990,  n.
45,  alle  domande  di  ricongiunzione presentate anteriormente al 1›
gennaio 1992 dagli iscritti alla  Cassa  nazionale  di  previdenza  e
assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  tariffe  per  la  determinazione  della  riserva matematica, in
attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge  5  marzo
1990,  n.  45,  per gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e
assistenza a favore dei ragionieri e  periti  commerciali  che  hanno
richiesto,  anteriormente  al  1›  gennaio 1992, la ricongiunzione di
precedenti periodi assicurativi,  sono  determinate  sulla  base  dei
coefficienti  contenuti  nelle  tabelle  che,  vistate ed allegate al
presente decreto, ne costituiscono parte integrante.
  Sono,  altresi',  approvate  le  allegate istruzioni per il calcolo
della riserva matematica.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 4 marzo 1993
                                              Il Ministro: CRISTOFORI