Con   decreto  ministeriale  22  febbraio  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nova Pack,
con  sede  in  Novara  e stabilimento in Novara, per il periodo dal 9
gennaio 1993 all'8 luglio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 26 febbraio 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti  dal  Consorzio  Esaro  operante nei comuni di Sibari e S.
Agata  d'Esaro,  impegnato  nei  lavori  di  costruzione  della  diga
sull'Alto  Esaro P.S. 26/3100 resisi disponibili dal 19 dicembre 1990
e'  disposta  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale sino all'11 agosto 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del   predetto   trattamento   ai
lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 26 febbraio 1993 in favore dei lavoratori
interessati  dipendenti  dalla ditta S.p.a. Nusam - Nuova saccarifera
meridionale, con sede  legale  in  Roma  e  stabilimenti  in  Roma  e
Avezzano  (L'Aquila),  e'  disposta la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, per  il
periodo dal 4 ottobre 1991 al 30 giugno 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art.  8,  comma  8-
bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   3   marzo   1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Manifattura di Cuorgne', con sede in Cuorgne' (Torino) e stabilimento
in Cuorgne' (Torino), per il periodo dal 10 dicembre 1992 al 9 giugno
1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   3   marzo   1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alessandro
Zegna,   con   sede  in  Erba  (Como)  e  stabilimento  in  Masserano
(Vercelli), per il periodo dall'8 gennaio 1993 al 7 luglio 1993.
  L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   3   marzo   1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Societa'
Unibit, con sede in Roma e stabilimento in Roma, per il  periodo  dal
27 giugno 1992 al 26 dicembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 e' autorizzata  la  proroga
della   corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale
straordinaria, ai sensi 35 della  legge  5  agosto  1981,  n.  416  e
dell'art.  24  della  legge  25  febbraio  1987, n. 67, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Abete  grafica,  con  sede   e
stabilimento  di  Roma,  per  il  periodo  dal 16 dicembre 1991 al 15
giugno 1992.
   Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 e' autorizzata  la  proroga
della   corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale
straordinaria, ai sensi 35 della legge 5  agosto  1981,  n.  416,  in
favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. P.PM. - Poligrafico
piemontese, con sede legale in Milano e stabilimento di Roma, per  il
periodo dal 13 aprile 1992 al 12 ottobre 1992.
   Con  decreto  ministeriale  10 marzo 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti  dal  Consorzio  Cogitau  impegnati  nei  lavori  per   il
completamento  del  porto  di  Gioia  Tauro  (Reggio Calabria) resisi
disponibili dal 1› marzo 1991  al  10  agosto  1991  e'  disposta  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento  di integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalle  aziende  operanti nel comune di Napoli e impegnate
nella realizzazione del III lotto del nuovo palazzo di  giustizia  di
Napoli,  resisi  disponibili  dal  10  dicembre  1990  e' disposta la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al  pagamento  diretto  del  trattamento  di  integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  10 marzo 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalle aziende operanti nel comune di  Napoli  e  impegnate
nella  realizzazione  del III lotto del nuovo palazzo di giustizia di
Napoli, resisi disponibili  dal  10  dicembre  1990  e'  disposta  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale sino all'11 agosto 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento  di integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalle  aziende  operanti nel comune di Napoli e impegnate
nella realizzazione del III lotto del nuovo palazzo di  giustizia  di
Napoli,  resisi  disponibili  dal  10  dicembre  1990  e' disposta la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale sino all'11 agosto 1991.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al  pagamento  diretto  del  trattamento  di  integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale 10 marzo 1993 in favore di ventiquattro
dipendenti occupati presso lo  stabilimento  Fonderie  cav.  Cortiana
Bortolo  S.r.l.  di  S.  Vito  di Leguzzano (Vicenza), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a 24 ore settimanali
per 24 unita', e'  disposta  la  corresponsione  del  trattamento  di
integrazione  salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per  il  periodo  14  settembre
1992 al 13 settembre 1993.
   Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 in favore di otto impiegati
dipendenti  dalla  Stacchini  sud, occupati presso lo stabilimento di
Oricola (L'Aquila) e uffici di Roma, con esclusione di due lavoratori
assunti con contratto di formazione e lavoro per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro  da  40  a  20  ore  settimanali,  e'
disposta  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale
di cui all'art. 1,  primo  e  secondo  comma,  del  decreto-legge  30
ottobre  1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19
dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 7 gennaio 1991 al 30 aprile
1991.
   Con decreto  ministeriale  10  marzo  1993  in  favore  di  sedici
dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Lenna di Zone (Brescia), occupati
presso  lo  stabilimento  di  Zone  (Brescia),  per  i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  a  18 ore settimanali per
quattordici operai cosi' strutturate: sette operai lavorano  lunedi',
martedi'  e  mercoledi'  per  sei  ore  al giorno, altri sette operai
lavorano giovedi', venerdi' e sabato per sei ore al giorno e a  venti
ore  medie settimanali per due operai che lavorano due giorni e mezzo
alla settimana per otto ore al giorno e' disposta  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19  dicembre  1984,  n.  863,  per  il
periodo dal 18 maggio 1992 al 17 maggio 1993.
   Con  decreto  ministeriale 10 marzo 1993 in favore di cinquantatre
operai dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Bellavita di Rho  (Milano),
occupati presso lo stabilimento di Rho (Milano), per i quali e' stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro  da  40  a  20  ore  settimanali,  e'
disposta   la   proroga   della  corresponsione  del  trattamento  di
integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella  legge  19  dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 31 agosto
1992 al 30 agosto 1993.
   Con decreto ministeriale 10 marzo 1993  in  favore  di  quarantuno
unita'  occupati presso lo stabilimento di Zoppola (Pordenone), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a ore 20
cosi' distribuite: 4 ore giornaliere dalle 8 alle 12 e dalle 13  alle
17  nei confronti di quarantuno unita' a fronte di un organico totale
di quarantadue lavoratori  occupati  nello  stabilimento  di  Zoppola
(Pordenone), settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19  dicembre  1984,  n.  863,  per  il
periodo dal 2 dicembre 1991 al 29 novembre 1992.
   Con  decreto  ministeriale  10  marzo  1993  in  favore  di  sette
lavoratori dipendenti della ditta Me. Crev. S.r.l.,  occupati  presso
lo  stabilimento  di  Crevalcore  (Bologna),  per  i  quali  e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 a 20 ore massime settimanali,
e' disposta  la  proroga  della  corresponsione  del  trattamento  di
integrazione  salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo  dal  31  agosto
1992 al 30 aprile 1993.
   Con  decreto  ministeriale  10  marzo  1993  in favore di settanta
dipendenti dalla S.r.l. Maper  G.  di  Canegrate  (Milano),  occupati
presso  lo  stabilimento  di Canegrate (Milano), per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 a 20 ore settimanali (cinque
giorni settimanali, da lunedi' al venerdi', a 4 ore giornaliere),  e'
disposta   la   proroga   della  corresponsione  del  trattamento  di
integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella  legge  19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 novembre
1992 al 1› novembre 1993.
   Con decreto  ministeriale  10  marzo  1993  in  favore  di  sedici
lavoratori  (quattordici  operai  e  due  impiegati) dipendenti dalla
S.r.l. Stefanazzi, sede di Busto Arsizio (Varese), occupati presso lo
stabilimento  di  Busto  Arsizio  (Varese),  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di  lavoro  da  40  a  20  ore  settimanali  e'
disposta  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale
di cui all'art. 1,  primo  e  secondo  comma,  del  decreto-legge  30
ottobre  1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19
dicembre 1984, n. 863, per il periodo  dal  2  novembre  1992  al  1›
maggio 1993.
   Con   decreto   ministeriale  10  marzo  1993  in  favore  di  due
lavoratrici  con  qualifica  di  impiegata-amministrativa  dipendenti
dalla  S.r.l.  Selco,  con  sede  in  Villanova  Castenaso (Bologna),
occupate presso lo stabilimento di Villanova Castenaso (Bologna), per
i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a 20 ore
settimanali (4 ore giornaliere), e' disposta  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19  dicembre  1984,  n.  863,  per  il
periodo dal 1› dicembre 1992 al 30 novembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   10   marzo   1993   il  trattamento
straordinario di integrazione salariale concesso ai  sensi  dell'art.
4,  comma 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con
modificazioni, nella legge 1› giugno 1991, n.  169,  e  dell'art.  3,
comma 1, della legge 20 gennaio 1992, n. 22, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Azienda  reimpiego  Palermo,  con  sede in
Palermo, assunti in base all'art. 4, comma 3,  del  decreto-legge  29
marzo  1991,  n.  108,  convertito, con modificazioni, nella legge 1›
giugno 1991, n. 169, e' prorogato al 31 dicembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  S.P. elettronica, con sede in Mazzo di Rho
(Milano)  e  unita'  in  Mazzo  di  Rho  (Milano,  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 10 agosto 1992 al 12 febbraio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  10 marzo 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Salumificio  Telesino,  con  sede  in   S.
Salvatore  Telesino (Benevento) e unita' in Benevento, e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 14 luglio 1992 al 13 luglio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  10  marzo  1993  e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  C.M.I.,
con  sede in Alpignano (Torino) e stabilimento in Alpignano (Torino),
per il periodo dal 2 dicembre 1992 al 1› giugno 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   10   marzo  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Joky, con
sede in Collecorvino (Pescara) e  stabilimento  in  Pescara,  per  il
periodo dal 9 ottobre 1992 all'8 aprile 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  10  marzo  1993  e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Fashion
Center,   con   sede  in  Bentivoglio  (Bologna)  e  stabilimento  in
Bentivoglio (Bologna), per  il  periodo  dal  2  agosto  1992  al  1›
febbraio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  10  marzo  1993  e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Apsia Med,
con sede in S.  Gregorio  (Reggio  Calabria)  e  stabilimento  in  S.
Gregorio  (Reggio  Calabria), per il periodo dal 19 settembre 1992 al
18 marzo 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale  10  marzo  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria
farmaceutica lucana, con sede in Tito Scalo (Potenza) e  stabilimento
in  Tito  Scalo  (Potenza),  per  il periodo dal 18 maggio 1992 al 17
novembre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   10   marzo  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ellezeta,
con sede in Adria (Rovigo) e stabilimenti in Curicchi di Bottrighe  e
Adria (Rovigo), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1› marzo 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  10  marzo  1993  e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Super  Eva
Glass  Elios Vantini, con sede in Albignasego (Padova) e stabilimento
in Albignasego - Masera' (Padova), per il periodo dal 1› ottobre 1992
al 31 marzo 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   10   marzo  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.C. -
Industria meccanica di Chiavenna, con sede in Chiavenna  (Sondrio)  e
stabilimento in Chiavenna (Sondrio), per il periodo dal 17 marzo 1992
al 16 settembre 1992.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  10  marzo   1993   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  Calzaturificio
olimpionica  di  Di  Sarno  Vincenzo,  con  sede in Acerra (Napoli) e
stabilimento in Acerra (Napoli), per il periodo dal 6  novembre  1992
al 5 maggio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  10  marzo  1993  e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  C.P.I.  -
Chromium   Plating   italiana,  con  sede  in  Brugherio  (Milano)  e
stabilimenti in Brugherio (Milano) e Montichiari  (Brescia),  per  il
periodo dal 14 ottobre 1992 al 13 aprile 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  10  marzo   1993   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Proma, con
sede in Caivano (Napoli) e stabilimento in Caivano (Napoli),  per  il
periodo dal 16 gennaio 1993 al 15 luglio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  10  marzo   1993   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.n.c.  Bella
moda,  con  sede  in  Pozzuoli  (Napoli)  e  stabilimento in Pozzuoli
(Napoli), per il periodo dal 10 agosto 1992 al 9 febbraio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   10   marzo  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fintras,
con sede in Passignano sul  Trasimeno  (Perugia)  e  stabilimento  in
Passignano  sul  Trasimeno  (Perugia), per il periodo dal 16 novembre
1992 al 15 maggio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  10  marzo  1993  e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Nuova
Autovox,  con sede in Roma e stabilimento in Roma, per il periodo dal
15 dicembre 1992 al 14 giugno 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale  10  marzo  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
M.A.G.I.S., con sede in Cortefranca, frazione Colombaro  (Brescia)  e
stabilimento  in  Cortefranca,  frazione  Colombaro (Brescia), per il
periodo dal 25 aprile 1992 al 24 ottobre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   10   marzo  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Porcellana
di  Cislago,  con sede in Bellusco (Milano) e stabilimento in Cislago
(Varese), per il periodo dal 14 settembre 1992 al 13 marzo 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale  10  marzo  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stamperia
A & B, con sede in Appiano Gentile (Como) e stabilimento  in  Appiano
Gentile (Como), per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.