Con decreto ministeriale 22 febbraio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nova Pack, con sede in Novara e stabilimento in Novara, per il periodo dal 9 gennaio 1993 all'8 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 26 febbraio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dal Consorzio Esaro operante nei comuni di Sibari e S. Agata d'Esaro, impegnato nei lavori di costruzione della diga sull'Alto Esaro P.S. 26/3100 resisi disponibili dal 19 dicembre 1990 e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 26 febbraio 1993 in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Nusam - Nuova saccarifera meridionale, con sede legale in Roma e stabilimenti in Roma e Avezzano (L'Aquila), e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, per il periodo dal 4 ottobre 1991 al 30 giugno 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 marzo 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Cuorgne', con sede in Cuorgne' (Torino) e stabilimento in Cuorgne' (Torino), per il periodo dal 10 dicembre 1992 al 9 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 marzo 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alessandro Zegna, con sede in Erba (Como) e stabilimento in Masserano (Vercelli), per il periodo dall'8 gennaio 1993 al 7 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 marzo 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Societa' Unibit, con sede in Roma e stabilimento in Roma, per il periodo dal 27 giugno 1992 al 26 dicembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 e' autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, ai sensi 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e dell'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abete grafica, con sede e stabilimento di Roma, per il periodo dal 16 dicembre 1991 al 15 giugno 1992. Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 e' autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, ai sensi 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. P.PM. - Poligrafico piemontese, con sede legale in Milano e stabilimento di Roma, per il periodo dal 13 aprile 1992 al 12 ottobre 1992. Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dal Consorzio Cogitau impegnati nei lavori per il completamento del porto di Gioia Tauro (Reggio Calabria) resisi disponibili dal 1 marzo 1991 al 10 agosto 1991 e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel comune di Napoli e impegnate nella realizzazione del III lotto del nuovo palazzo di giustizia di Napoli, resisi disponibili dal 10 dicembre 1990 e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel comune di Napoli e impegnate nella realizzazione del III lotto del nuovo palazzo di giustizia di Napoli, resisi disponibili dal 10 dicembre 1990 e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel comune di Napoli e impegnate nella realizzazione del III lotto del nuovo palazzo di giustizia di Napoli, resisi disponibili dal 10 dicembre 1990 e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 in favore di ventiquattro dipendenti occupati presso lo stabilimento Fonderie cav. Cortiana Bortolo S.r.l. di S. Vito di Leguzzano (Vicenza), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore settimanali per 24 unita', e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo 14 settembre 1992 al 13 settembre 1993. Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 in favore di otto impiegati dipendenti dalla Stacchini sud, occupati presso lo stabilimento di Oricola (L'Aquila) e uffici di Roma, con esclusione di due lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 7 gennaio 1991 al 30 aprile 1991. Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 in favore di sedici dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Lenna di Zone (Brescia), occupati presso lo stabilimento di Zone (Brescia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 18 ore settimanali per quattordici operai cosi' strutturate: sette operai lavorano lunedi', martedi' e mercoledi' per sei ore al giorno, altri sette operai lavorano giovedi', venerdi' e sabato per sei ore al giorno e a venti ore medie settimanali per due operai che lavorano due giorni e mezzo alla settimana per otto ore al giorno e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 18 maggio 1992 al 17 maggio 1993. Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 in favore di cinquantatre operai dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Bellavita di Rho (Milano), occupati presso lo stabilimento di Rho (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 31 agosto 1992 al 30 agosto 1993. Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 in favore di quarantuno unita' occupati presso lo stabilimento di Zoppola (Pordenone), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a ore 20 cosi' distribuite: 4 ore giornaliere dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17 nei confronti di quarantuno unita' a fronte di un organico totale di quarantadue lavoratori occupati nello stabilimento di Zoppola (Pordenone), settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 dicembre 1991 al 29 novembre 1992. Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 in favore di sette lavoratori dipendenti della ditta Me. Crev. S.r.l., occupati presso lo stabilimento di Crevalcore (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore massime settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 31 agosto 1992 al 30 aprile 1993. Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 in favore di settanta dipendenti dalla S.r.l. Maper G. di Canegrate (Milano), occupati presso lo stabilimento di Canegrate (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali (cinque giorni settimanali, da lunedi' al venerdi', a 4 ore giornaliere), e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1 novembre 1993. Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 in favore di sedici lavoratori (quattordici operai e due impiegati) dipendenti dalla S.r.l. Stefanazzi, sede di Busto Arsizio (Varese), occupati presso lo stabilimento di Busto Arsizio (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1 maggio 1993. Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 in favore di due lavoratrici con qualifica di impiegata-amministrativa dipendenti dalla S.r.l. Selco, con sede in Villanova Castenaso (Bologna), occupate presso lo stabilimento di Villanova Castenaso (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali (4 ore giornaliere), e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1 dicembre 1992 al 30 novembre 1993. Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 169, e dell'art. 3, comma 1, della legge 20 gennaio 1992, n. 22, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Azienda reimpiego Palermo, con sede in Palermo, assunti in base all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 169, e' prorogato al 31 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.P. elettronica, con sede in Mazzo di Rho (Milano) e unita' in Mazzo di Rho (Milano, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 agosto 1992 al 12 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salumificio Telesino, con sede in S. Salvatore Telesino (Benevento) e unita' in Benevento, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 luglio 1992 al 13 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.M.I., con sede in Alpignano (Torino) e stabilimento in Alpignano (Torino), per il periodo dal 2 dicembre 1992 al 1 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Joky, con sede in Collecorvino (Pescara) e stabilimento in Pescara, per il periodo dal 9 ottobre 1992 all'8 aprile 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fashion Center, con sede in Bentivoglio (Bologna) e stabilimento in Bentivoglio (Bologna), per il periodo dal 2 agosto 1992 al 1 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Apsia Med, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e stabilimento in S. Gregorio (Reggio Calabria), per il periodo dal 19 settembre 1992 al 18 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria farmaceutica lucana, con sede in Tito Scalo (Potenza) e stabilimento in Tito Scalo (Potenza), per il periodo dal 18 maggio 1992 al 17 novembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ellezeta, con sede in Adria (Rovigo) e stabilimenti in Curicchi di Bottrighe e Adria (Rovigo), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Super Eva Glass Elios Vantini, con sede in Albignasego (Padova) e stabilimento in Albignasego - Masera' (Padova), per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.C. - Industria meccanica di Chiavenna, con sede in Chiavenna (Sondrio) e stabilimento in Chiavenna (Sondrio), per il periodo dal 17 marzo 1992 al 16 settembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Calzaturificio olimpionica di Di Sarno Vincenzo, con sede in Acerra (Napoli) e stabilimento in Acerra (Napoli), per il periodo dal 6 novembre 1992 al 5 maggio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.P.I. - Chromium Plating italiana, con sede in Brugherio (Milano) e stabilimenti in Brugherio (Milano) e Montichiari (Brescia), per il periodo dal 14 ottobre 1992 al 13 aprile 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Proma, con sede in Caivano (Napoli) e stabilimento in Caivano (Napoli), per il periodo dal 16 gennaio 1993 al 15 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Bella moda, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento in Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 10 agosto 1992 al 9 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fintras, con sede in Passignano sul Trasimeno (Perugia) e stabilimento in Passignano sul Trasimeno (Perugia), per il periodo dal 16 novembre 1992 al 15 maggio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Autovox, con sede in Roma e stabilimento in Roma, per il periodo dal 15 dicembre 1992 al 14 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.A.G.I.S., con sede in Cortefranca, frazione Colombaro (Brescia) e stabilimento in Cortefranca, frazione Colombaro (Brescia), per il periodo dal 25 aprile 1992 al 24 ottobre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Porcellana di Cislago, con sede in Bellusco (Milano) e stabilimento in Cislago (Varese), per il periodo dal 14 settembre 1992 al 13 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stamperia A & B, con sede in Appiano Gentile (Como) e stabilimento in Appiano Gentile (Como), per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.