L'allegato al decreto citato in epigrafe, riportato alle pagine 5, 6, 7, 8, 9 del sopraindicato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, a causa di errore materiale non corrisponde al testo originale approvato e deve intendersi pertanto sostituito dal seguente: "SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE TRA UNITA' SANITARIE LOCALI ED ENTI, SOCIETA' COOPERATIVE O ASSOCIAZIONI CHE GESTISCONO STRUTTURE PER LA RIABILITAZIONE DEI SOGGETTI DIPENDENTI DA SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE. Tra l'unita' sanitaria locale ......................... con sede in ........................... via ........................ n. ..... rappresentata dal sig ............................................... nella qualita' di ................................................... e ................................................................... (denominazione dell'ente, cooperativa, o associazione) .............. in persona del suo legale rappresentante sig ........................ . ................................. che interviene nel presente atto per conto della propria sede operativa di ........................... ubicata nel territorio della suddetta unita' sanitaria locale ed iscritta con provvedimento n. ............... del ............... all'albo degli enti ausiliari predisposto dalla regione ............. ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, Premesso: che la suddetta sede operativa svolge la propria attivita' perseguendo, senza fini di lucro, il recupero della salute fisica o psichica dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope, con modalita' di intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali, con esclusione dei programmi farmacologici; che l'attivita' di cui trattasi e' svolta dalla sede operativa in forma residenziale o in forma semiresidenziale per almeno otto ore giornaliere e per almeno cinque giorni settimanali; che la sede operativa si avvale di personale con professionalita' e consistenza numerica adeguata per lo svolgimento di detta attivita', nel rispetto dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo regionale; che la sede operativa ha a disposizione locali rispondenti alle norme sanitarie vigenti in materia e ai requisiti prescritti ai fini della iscrizione nell'albo predetto; che la disciplina di cui alla presente convenzione si attua nel rispetto della normativa regionale; tutto cio' premesso; Si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Ammissione L'ammissione al trattamento nella sede operativa, nel rispetto delle regole proprie dell'ente ausiliario, avviene sulla base della richiesta dell'unita' sanitaria locale di residenza del soggetto, in attuazione del programma terapeutico elaborato dal competente SERT ai sensi dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. Per esigenze terapeutico-riabilitative il soggetto puo' essere trasferito presso altra sede operativa dello stesso ente, associazione e cooperativa, purche' anch'essa convenzionata, prioritariamente nell'ambito della regione di residenza del soggetto. Il trasferimento deve essere concordato col SERT di residenza, qualora non sia gia' stato previsto nel progetto iniziale. Nel caso in cui il soggetto tossicodipendente si rivolga direttamente alla sede operativa, questa provvedera' ad indirizzare il soggetto stesso al SERT di residenza, al fine della necessaria formulazione del programma terapeutico. In ogni caso, la retta non potra' avere decorrenza anteriore alla data di richiesta di inserimento da parte dell'unita' sanitaria locale il cui SERT ha elaborato detto programma terapeutico. L'ammissione alla sede operativa e' subordinata all'assenso del soggetto, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati, sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne l'assenso e' espresso da chi esercita la relativa potesta' parentale.