AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 dicembre 1991, n. 388,
20  gennaio  1992,  n.  12, 17 marzo 1992, n. 234, 20 maggio 1992, n.
290, 20 luglio 1992, n. 343, e 19  novembre  1992,  n.  441,  nonche'
dell'art. 18 del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382". Il D.L. n.
388/1991  non  e'  stato  convertito  in legge per voto contrario del
Senato (il relativo comunicato e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1992). I DD.LL.  n.
12/1992, n. 234/1992, n. 290/1992, n. 343/1992 e n. 441/1992 non sono
stati  convertiti  in legge per decorrenza dei termini costituzionali
(i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente,  nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n.  68 del 21 marzo 1992, n.
117 del 21 maggio 1992, n. 170 del 21 luglio  1992,  n.  221  del  19
settembre  1992  e n. 14 del 19 gennaio 1993). Per l'art. 18 del D.L.
18 settembre 1992, n. 382, si veda in appendice al presente decreto.
                               Art. 1.
                 Misure urgenti in materia sanitaria
  1. Per far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio
sanitario nazionale  per  l'anno  1991,  determinate  in  lire  5.600
miliardi,  le  regioni  e  le  province  autonome sono autorizzate ad
assumere mutui quindicennali alle condizioni, con le modalita' e  con
gli istituti di credito stabiliti con decreto del Ministro del tesoro
nel  limite  massimo  degli importi indicati nell'allegata tabella A,
con onere a carico dello Stato; per le stesse  finalita'  e  medesime
modalita',  l'Associazione  della Croce rossa italiana e' autorizzata
ad assumere un mutuo per un importo non superiore a lire 10 miliardi.
  2.  L'onere per l'ammortamento dei mutui e' valutato in complessive
lire 978 miliardi  annui  ed  alla  relativa  copertura  si  provvede
mediante  utilizzo della quota all'uopo vincolata del Fondo sanitario
nazionale iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
tesoro.
  3.  Le  disposizioni  di  cui al secondo comma dell'articolo 36 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e  successive  modificazioni
ed  integrazioni  (a),  relative  alle  spese  in  conto capitale, si
estendono alle  disponibilita'  del  capitolo  4403  dello  stato  di
previsione del Ministero della sanita'.
  4.  Le  disponibilita'  finanziarie  esistenti in conto residui sui
capitoli 7001 e 7010 dello stato di previsione  del  Ministero  della
sanita'  per  l'anno  1991,  non  impegnate  nel  predetto anno, sono
conservate per essere utilizzate nell'esercizio 1993.
  5. Le somme dovute a qualsiasi  titolo  ((  alle  unita'  sanitarie
locali  e agli istituti )) di ricovero e cura a carattere scientifico
non sono sottoposte ad esecuzione forzata nei  limiti  degli  importi
corrispondenti  agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al
personale dipendente o convenzionato, nonche' nella misura dei  fondi
a  destinazione  vincolata  essenziali  ai  fini  dell'erogazione dei
servizi sanitari (( definiti con decreto del Ministro della  sanita',
di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, da emanare entro due mesi
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. ))
  6.  Il contributo previsto dall'articolo 63 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, e successive modificazioni (b),  dovuto,  per  ciascuno
degli  anni  dal  1980  al  1985 dai cittadini assicurati al Servizio
sanitario nazionale, che secondo le leggi vigenti  non  erano  tenuti
all'iscrizione  ad un istituto mutualistico di natura pubblica, resta
determinato tenendo conto delle variazioni previste nel  costo  medio
pro-capite dell'anno precedente per gli anni 1980 e 1981 nella misura
annua  fissa  di  lire  300  mila e di lire 350 mila per l'anno 1982,
entrambe le misure maggiorate di un importo pari al tre per cento del
reddito imponibile ai  fini  IRPEF  per  gli  anni  medesimi,  e  per
ciascuno dei successivi anni in un importo pari al 5,50 per cento del
reddito  imponibile  ai  fini  IRPEF per ciascuno degli anni a cui il
contributo si riferisce. I suddetti contributi non possono, comunque,
superare l'ammontare complessivo annuo di L. 1.500.000  per  ciascuno
degli   anni   1980   e   1981   e   l'ammontare  complessivo  annuo,
rispettivamente, di L. 1.750.000 e di L. 2.500.000 per ciascuno degli
anni 1982 e 1983.
  7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione
del  Ministero  dei  lavori  pubblici  non   impegnate   al   termine
dell'esercizio 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per
essere  utilizzate  nell'esercizio  successivo.  Tali  somme  saranno
erogate all'Universita' degli studi di Siena.
 
             (a) Il secondo comma dell'art. 36 del R.D. n.  2440/1923
          (Nuove  disposizioni  sull'amministrazione del patrimonio e
          sulla contabilita' generale dello Stato), come  sostituito,
          da  ultimo,  dall'art.  6  del  D.L.  2  marzo 1989, n. 65,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile  1989,
          n. 155, prevede che: "Le somme stanziate per spese in conto
          capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono
          essere  mantenute  in  bilancio,  quali  residui, non oltre
          l'esercizio successivo a quello cui si  riferiscono,  salvo
          che  non  si  tratti  di  stanziamenti iscritti in forza di
          disposizioni  legislative  entrate  in  vigore  nell'ultimo
          quadrimestre  dell'esercizio  precedente.  In tale caso, il
          periodo di conservazione e' protratto di un  anno.  Per  le
          spese  in  annualita'  il  periodo di conservazione decorre
          dall'esercizio  successivo  a  quello  di   iscrizione   in
          bilancio di ciascun limite di impegno".
             (b)   La   legge  n.  833/1978  istituisce  il  Servizio
          sanitario nazionale. Si trascrive  il  testo  del  relativo
          art.  63,  come  modificato dall'art. 15 del D.L. 1› luglio
          1980, n. 285, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
          agosto 1980, n. 441:
             "Art.  63   (Assicurazione obbligatoria).  - A decorrere
          dal 1› gennaio 1980 l'assicurazione contro le  malattie  e'
          obbligatoria per tutti i cittadini.
             I  cittadini  che,  secondo  le  leggi vigenti, non sono
          tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura
          pubblica  sono  assicurati  presso  il  servizio  sanitario
          nazionale  nel  limite  delle prestazioni sanitarie erogate
          agli assicurati del disciolto INAM.
            A partire dalla data di cui al primo comma i cittadini di
          cui  al  comma  precedente   soggetti   all'obbligo   della
          presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi  ai  fini
          dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF),
          sono   tenuti  a  versare  annualmente  un  contributo  per
          l'assistenza di malattia, secondo le modalita'  di  cui  ai
          commi seguenti, valido anche per i familiari che si trovino
          nelle   condizioni   indicate  nel  precedente  comma.  Gli
          adempimenti per  la  riscossione  ed  il  recupero  in  via
          giudiziale  della  quota  di  cui  al precedente comma sono
          affidati all'INPS che vi provvedera' secondo le norme e  le
          procedure  che  saranno  stabilite con decreto del Ministro
          della sanita', di concerto con il  Ministro  del  lavoro  e
          della  previdenza sociale e del Ministro delle finanze. Con
          lo  stesso  decreto  sara'  stabilita   la   procedura   di
          segnalazione all'INPS dei soggetti tenuti al pagamento. Per
          il  mancato  versamento o per l'omessa od infedele denuncia
          dei dati indicati nel decreto di cui al comma precedente si
          applicano le sanzioni  previste  per  i  datori  di  lavoro
          soggetti  alle  procedure  di cui al decreto ministeriale 5
          febbraio 1969.
             Il contributo dovuto dai cittadini  italiani  all'estero
          anche   se   non   soggetti   all'obbligo   della  predetta
          dichiarazione dei redditi e' disciplinato  dal  decreto  di
          cui all'art. 37 della presente legge.
             Con  decreto  del  Ministro  della  sanita', da emanarsi
          entro il 30  ottobre  di  ogni  anno  di  concerto  con  il
          Ministro   del   tesoro,  sentito  il  Consiglio  sanitario
          nazionale, e' stabilita la quota annuale da porre a  carico
          degli  interessati  per  l'anno  successivo. Detta quota e'
          calcolata tenendo conto delle variazioni previste nel costo
          medio pro capite dell'anno precedente  per  le  prestazioni
          sanitarie di cui al secondo comma.
             Gli interessati verseranno la quota di cui al precedente
          comma  mediante  accreditamento  in  conto corrente postale
          intestato alla sezione di tesoreria provinciale di Roma con
          imputazione ad apposito capitolo da istituirsi nello  stato
          di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato".