IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista  la  legge  23  dicembre  1977, n. 952, recante modificazione
delle norme sulla registrazione degli atti da  prodursi  al  pubblico
registro  automobilistico  e  di altre norme in materia di imposta di
registro;
  Ritenuto che per le formalita'  da  eseguirsi  presso  il  pubblico
registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con
sottoscrizione  autenticata  o accertata giudizialmente la richiamata
legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di  trascrizione  da
corrispondersi al momento stesso della richiesta;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del decreto
ministeriale 16 aprile 1987, n.  310,  attuativo  delle  disposizioni
contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n.
952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve
effettuare  il  versamento  dell'imposta  alla  sezione  di tesoreria
provinciale dello Stato, con imputazione  al  capo  VIII,  cap.  1236
dello  stato  di previsione delle entrate statali del rispettivo anno
finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le  richieste
di formalita' sono state presentate;
  Tenuto  conto  che  l'art.  2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952,
come modificato dall'art. 8- bis del decreto-legge 2 ottobre 1981, n.
546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1› dicembre 1981,  n.
692, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio
1990, n. 187, stabilisce che:
    a)  le  formalita'  di  prima iscrizione dei veicoli nel pubblico
registro  automobilistico,  nonche'  di  iscrizione  di   contestuali
diritti  reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro
il termine di  sessanta  giorni  dalla  data  di  effettivo  rilascio
dell'originale della carta di circolazione;
    b) le formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione rela-
tive  ai  veicoli gia' iscritti nel pubblico registro automobilistico
devono essere richieste dalle parti interessate entro il  termine  di
sessanta  giorni  dalla  data  in  cui la sottoscrizione dell'atto e'
stata  autenticata  o  giudizialmente  accertata;  per   le   private
scritture  formate  all'estero  il  termine  e'  elevato a centoventi
giorni, ferma restando l'applicazione  dell'art.  106,  n.  4,  della
legge 16 febbraio 1913, n.  89, per le scritture estere;
    c)  per l'omissione delle richieste di formalita' entro i termini
stabiliti dai commi precedenti si  applica  una  soprattassa  pari  a
quattro   volte   l'imposta   erariale  di  trascrizione  dovuta,  da
corrispondersi  contestualmente  ad  essa  per   il   tramite   delle
competenti  sedi  provinciali  dell'Automobile club d'Italia, ufficio
del pubblico registro automobilistico; la soprattassa e'  ridotta  ad
un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni;
  Considerato  che  la  non  ottemperanza delle prescrizioni suddette
comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del richiedente;
  Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro  il
giorno   successivo   a   quello  della  avvenuta  riscossione,  puo'
comportare sanzioni a carico del conservatore del  pubblico  registro
automobilistico,  per  effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della
legge 23  dicembre  1977,  n.  952,  alla  normativa  in  materia  di
registro, in quanto compatibile;
  Attesa,  quindi  la  necessita' di prevedere, nei casi di eventi di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti  gli adempimenti di legge la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;
  Avuto presente,  a  tale  riguardo,  l'accordo  intercorso  tra  il
Ministero  delle  finanze  e  il  Ministero di grazia e giustizia, in
forza del quale ogni interruzione del servizio dipendente  da  motivi
di forza maggiore deve essere segnalata, su iniziativa dei rispettivi
pubblici  registri  automobilistici,  al  procuratore  generale della
Repubblica,  che,  confermando  l'evento   interruttivo,   ne   dara'
comunicazione  al  Ministero  delle  finanze,  per  l'emissione di un
decreto di sospensione dei  termini  di  adempimento  degli  obblighi
tributari,   ricadenti   sotto  tale  data,  per  i  quali  l'obbligo
tributario deve essere assolto, comunque, entro il giorno  successivo
alla cessazione della causa ostativa;
  Atteso  che,  il  procuratore  generale  della Repubblica presso la
corte di appello di Milano, con nota 4  dicembre  1992  ha  segnalato
l'irregolare   funzionamento   degli  uffici  del  pubblico  registro
automobilistico di Sondrio per sciopero del personale nel  giorno  20
novembre  1992  e  conseguentemente  il  mancato rispetto dei termini
previsti  per  la  liquidazione,  riscossione,  contabilizzazione   e
versamento dell'imposta erariale di trascrizione;
  Ritenuto  che  le  suesposte  cause  devono  considerarsi eventi di
carattere eccezionale;
                              Decreta:
  Viene  accertata,  nel  giorno  20  novembre   1992,   la   mancata
riscossione  dell'imposta  erariale di trascrizione per le formalita'
che andavano eseguite entro tale data nonche' il  mancato  versamento
all'erario  dell'imposta  da effettuarsi nello stesso termine, presso
l'ufficio  provinciale  del  pubblico  registro  automobilistico   di
Sondrio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 marzo 1993
                                                Il Ministro: REVIGLIO