IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire; Visto il comma 5 del medesimo art. 20 che demanda al CIPE, sentito il nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici, l'approvazione dei progetti suscettibili di immediata realizzazione; Visto il citato comma 1, che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalita' stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanita', in data 5 dicembre 1991; Visto l'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878; Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 29 agosto 1989, n. 321, con il quale sono state definite le procedure per l'attuazione del citato programma di investimenti; Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989 con la quale sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel triennio 1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi per il 1988 ed in 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990; Vista la propria delibera in data 3 agosto 1990 con la quale e' stato approvato il Programma nazionale straordinario di investimenti in sanita' per il triennio 1989-1991; Considerato che la regione Veneto ha presentato il progetto concernente la costruzione del nuovo ospedale di Mestre - articolato per trienni su un arco novennale con un costo complessivo di 140,500 miliardi di lire - con la relativa richiesta di finanziamento conformemente a quanto previsto dal citato art. 20 della legge n. 67/1988; Tenuto conto che a valere sui finanziamenti occorrenti per l'attuazione del Programma nazionale straordinario 1989-1991 la regione Veneto prevede nell'ambito del progetto complessivo per la realizzazione del nuovo ospedale di Mestre interventi per 10 miliardi di lire; Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Ministro della sanita' in data 6 novembre 1991; Visto il parere espresso dal nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in data 19 novembre 1992; Ritenuto di condividere le risultanze dell'istruttoria tecnica svolta dal predetto nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, anche per quanto concerne l'opportunita' di concedere un finanziamento per l'acquisizione dell'area di nuova localizzazione dell'ospedale di Mestre; Considerato che l'intervento programmato riveste carattere di urgenza, stante la necessita' di disattivare l'ospedale Umberto I, ormai in stato di profonda obsolescenza; Delibera: A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' ammesso al finanziamento l'intervento programmato dalla regione Veneto relativamente ai costi di acquisizione dell'area di sedime di Zelarino, per un importo mutuabile di 3.325 milioni di lire a carico del bilancio dello Stato, nell'ambito del progetto relativo alla costruzione del nuovo ospedale di Mestre - Unita' sanitaria locale n. 36. La regione Veneto, entro il termine massimo di dodici mesi, ripresentera' il progetto esecutivo relativo all'intera opera, immediatamente cantierabile, funzionale e conforme alla nuova riformulazione del quadro programmatorio regionale; trascorso detto termine senza che la regione abbia adempuito a tale prescrizione, il finanziamento e' da ritenersi revocato. Il nucleo per la verifica degli investimenti pubblici procedera' alle verifiche di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione. Roma, 30 dicembre 1992 Il Presidente delegato: REVIGLIO