IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, che ratifica e da' esecuzione alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottata a Londra il 2 novembre 1973 (MARPOL 73); Vista la legge 4 giugno 1982, n. 438, recante adesione ed esecuzione del protocollo relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottato a Londra il 17 febbraio 1978; Viste le disposizioni di cui all'allegato I, appendice II, della citata convenzione, come modificato dal protocollo 1978, che stabilisce il modello del certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi (I.O.P.P.) di cui alla regola 5 del citato allegato I; Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1985 con il quale viene approvato il modello del certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi (I.O.P.P.) nella forma revisionata in base alla raccomandazione formulata dal comitato IMO per la protezione dell'ambiente marino con circolare MEPC 99 del 30 giugno 1982; Considerata la risoluzione del comitato IMO per la protezione dell'ambiente marino, MEPC.47 (31) adottata il 4 luglio 1991 "Emendamenti allegato I, protocollo 1978, relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dall'inquinamento marino da navi, 1973" che entrera' in vigore a livello internazionale il 4 aprile 1993; Visti i decreti ministeriali del 29 dicembre 1980 e del 17 novembre 1982 con i quali il R.I.N.A. viene autorizzato ad effettuare le visite tecniche ed a rilasciare il certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento di idrocarburi I.O.P.P. secondo le disposizioni previste dalle regole 4 e 5 dell'allegato I alla convenzione MARPOL 73/78; Decreta: Art. 1. E' approvato l'allegato modello del certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi (I.O.P.P.) corredato da un "Elenco delle soluzioni costruttive adottate e delle apparecchiature installate" su navi petroliere e su navi diverse dalle petroliere. Il predetto elenco deve essere permanentemente allegato al certificato.