IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  12  ottobre
1989   con   il   quale   e'   stata   modificata   la  tabella  XXIV
dell'ordinamento didattico universitario,  concernente  il  corso  di
laurea in scienze naturali;
  Vista  la  proposta  di modifica di statuto formulata dal consiglio
della facolta' di  scienze  matematiche,  fisiche  e  naturali  nella
riunione del 3 luglio 1991;
  Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione
del  12  settembre  1991 e dal consiglio di amministrazione, riunione
del 1› ottobre 1991;
  Visto il parere favorevole  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale nella seduta dell'8 maggio 1992;
  Viste  le  delibere  di  adeguamento  adottate  dal consiglio della
facolta' di scienze matematiche, fisiche e  naturali  nella  riunione
del  28  ottobre 1992, dal consiglio di amministrazione nell'adunanza
del 22 dicembre 1992 e dal senato  accademico  nell'adunanza  del  14
dicembre 1992;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta in deroga al termine triennale  di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Torino;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Torino, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  L'art.  133,  relativo  al  corso  di  laurea in scienze naturali -
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, e'  soppresso  e
sostituito dal seguente:
               5) CORSO DI LAUREA IN SCIENZE NATURALI
  Art.  133.  -  L'accesso  al corso di laurea in scienze naturali e'
regolato dalle disposizioni di legge. Detto corso  ha  la  durata  di
quattro  anni con ventitre insegnamenti annuali complessivi dei quali
sedici,  che   costituiscono   l'area   comune,   sono   insegnamenti
obbligatori  di  base,  e  sette  sono  insegnamenti di indirizzo: di
questi ultimi, tre sono obbligatori sul  piano  nazionale,  due  sono
obbligatori  in  sede  locale  a  scelta  della facolta' e due sono a
scelta  dello  studente.  I  curricula  dei   diversi   indirizzi   e
orientamenti   e  le  attivita'  didattiche  integrative  piu'  sotto
specificate,  devono ispirarsi al principio di un costante equilibrio
fra le scienze della vita e le scienze della terra.
  Presso la facolta'  di  scienze  matematiche,  fisiche  e  naturali
dell'Universita'  di  Torino  possono essere attivati i tre indirizzi
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989,
cioe' un indirizzo generale e didattico con un orientamento  generale
e  un orientamento didattico, un indirizzo conservazione della natura
e delle sue risorse, e un  indirizzo  paleobiologico.  Ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989, a seguito di
una   sperimentazione  triennale,  la  facolta'  potra'  chiedere  la
trasformazione   in   indirizzi   dell'orientamento    didattico    e
dell'orientamento  generale,  con le procedure previste dalle vigenti
disposizioni sull'ordinamento didattico.
  La facolta' puo' decidere  la  suddivisione  di  non  piu'  di  due
insegnamenti    annuali    in    insegnamenti   semestrali,   nonche'
l'organizzazione di insegnamenti in corsi semestrali compatti.
  I corsi  di  insegnamento  annuali  e  semestrali  compatti  devono
disporre,  di norma, di non meno di settanta e di non piu' di novanta
ore, comprensive di  lezioni  e  di  esercitazioni,  sperimentazioni,
esercizi o dimostrazioni, che vanno tenute obbligatoriamente.
  Eventuali  corsi  semestrali  dovranno  disporre  di  non  meno  di
quarantacinque ore. Il numero complessivo delle ore  di  insegnamento
deve  essere contenuto in milleottocento, escluse quelle destinate ai
corsi  di  inglese,  alle  escursioni  didattiche  e  ai  due   corsi
introduttivi  integrati  previsti  dal  decreto  del Presidente della
Repubblica istitutivo.
  I corsi introduttivi integrati, uno di biologia e  uno  di  scienze
della  terra,  articolati in non meno di cento ore di lezione e venti
ore di esercitazioni, mirano a  far  percepire  fin  dall'inizio  del
corso  di  laurea  gli  elementi  di  integrazione  che devono essere
specifici e caratterizzanti della formazione del naturalista. I corsi
sono attuati  con  il  concorso  di  piu'  docenti  delle  discipline
interessate: non danno quindi luogo a titolarita'.
  Detti corsi, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 12
ottobre 1989, sono articolati come segue:
  Corso introduttivo integrato di biologia:
   1) basi molecolari;
   2) citologia;
   3) tessuti, sistemi, piano di struttura dell'organismo;
   4) funzioni generali;
   5) genetica;
   6) specie, tassonomia, evoluzione;
   7) riproduzione, sviluppo, differenziamento;
   8) ecologia;
   9) etologia.
  Detto  corso  prevede, indicativamente, l'utilizzazione dei docenti
dei seguenti insegnamenti: genetica,  anatomia  comparata,  zoologia,
botanica,  fisiologia  generale,  ecologia,  o  comunque  non meno di
quattro e non piu' di sei docenti designati dal consiglio di corso di
laurea tra quelli titolari di discipline comprendenti  gli  argomenti
sopra elencati.
  Corso introduttivo integrato di scienze della terra:
   1) erosione, morfogenesi, cartografia;
   2) sedimentazione, ambienti e facies;
   3) fossili, loro relazioni con l'ambiente, biostratigrafia;
   4) magmatismo e metamorfismo;
   5) tettonica, geometrie e processi deformativi;
   6) dinamica delle zolle litosferiche, orogenesi;
   7) storia geologica della terra dal Precambriano al Fanerozoico;
   8) elementi di geologia regionale.
  Detto corso prevede indicativamente l'utilizzazione dei docenti dei
seguenti    insegnamenti:    geografia,    geologia,   paleontologia,
mineralogia e petrografia, o comunque non meno di quattro e non  piu'
di  sei docenti designati dal consiglio di corso di laurea tra quelli
titolari di discipline comprendenti gli argomenti sopra elencati.
  La facolta' nell'organizzare i corsi integrati indica anno per anno
un coordinatore per ciascuno di essi, scelto tra i docenti  impegnati
nei  cicli  di  lezione. Parte delle ore destinate alle esercitazioni
puo' essere utilizzata per analisi, in laboratorio e/o sul campo, "di
casi" che si prestino ad un approccio interdisciplinare, in  coerenza
con  il  significato  dei  corsi  integrati.  La  facolta',  inoltre,
stabilisce le modalita' di accertamento della frequenza  obbligatoria
di  detti  corsi introduttivi integrati, modalita' che potranno anche
prevedere relazioni scritte e/o orali.
  Ai fini degli esami di profitto, su deliberazione del consiglio  di
corso  di  laurea  e  della  facolta', piu' insegnamenti disciplinari
potranno essere accorpati secondo un criterio di affinita',  in  modo
che  lo  studente debba superare comunque un minimo di ventuno esami.
Il preside costituisce  le  commissioni  di  esami  con  docenti  dei
rispettivi  corsi  secondo  le  norme dettate dall'art. 160 del testo
unico delle leggi  sull'istruzione  superiore,  approvato  con  regio
decreto  31  agosto  1933,  n.  1592  e  dall'art. 42 del regolamento
studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.
  Il consiglio di corso di laurea organizza escursioni per  attivita'
di studio sul campo.
  La  facolta'  organizza  corsi  di lingua inglese specifici per gli
studenti del corso di laurea in scienze naturali, che  si  concludono
con  un  colloquio da superarsi prima dell'assegnazione formale della
tesi di laurea.
  Ai fini dell'esame di laurea e' obbligatoria l'elaborazione di  una
tesi sperimentale, eventualmente di tipo interdisciplinare, preparata
frequentando,  non  prima  del terzo anno, un laboratorio scientifico
sotto la guida di  uno  o  piu'  docenti,  uno  dei  quali  ne  sara'
responsabile  e  fungera'  da relatore in sede di esame di laurea. Il
diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze  naturali,
mentre  il  relativo  certificato,  rilasciabile  al  laureato, fara'
menzione dell'indirizzo e dell'eventuale orientamento seguito.
  Insegnamenti obbligatori di base:
    1) istituzioni di matematiche (1,2);
    2) fisica (1,2);
    3) chimica generale e inorganica (1);
    4) chimica organica (3);
    5) anatomia comparata (4,9);
    6) botanica;
    7) botanica sistematica;
    8) ecologia;
    9) fisiologia generale;
   10) antropologia (9);
   11) genetica;
   12) geografia (5);
   13) geologia (6);
   14) mineralogia (7);
   15) paleontologia;
   16) zoologia (8).
INDIRIZZO GENERALE E DIDATTICO.
  Insegnamenti obbligatori:
   fisiologia vegetale;
   geografia fisica;
   sistematica e filogenesi animale.
  Insegnamenti  scelti  dalla  facolta',  obbligatori per lo studente
(due su dieci, uno per blocco):
                        Orientamento generale
  Blocco A:
    1) biogeografia;
    2) biologia cellulare;
    3) chimica biologica;
    4) metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
    5) ecologia microbica.
  Blocco B:
    6) geochimica;
    7) geologia stratigrafica;
    8) petrografia;
    9) geofisica;
   10) vulcanologia.
                       Orientamento didattico
  Insegnamenti scelti dalla facolta',  obbligatori  per  lo  studente
(due su dieci, uno per blocco):
  Blocco A:
    1) analisi degli ecosistemi;
    2) anatomia umana;
    3) fitosociologia;
    4) geologia storica;
    5) etologia.
 
--------------
   (1)  Ciascuno dei corsi 1, 2 e 3, deve prevedere un congruo numero
di lezioni introduttive di allineamento, destinate  a  facilitare  la
comprensione  dei rispettivi contenuti, metodi e linguaggio a giovani
provenienti da scuole pre-universitarie di tipo diverso.
   (2) I corsi 1 e 2 devono essere coordinati per  assicurare  fra  i
contenuti elementi di statistica ed elementi di informatica.
   (3) Comprende anche elementi di bioorganica.
   (4) Comprende anche elementi di embriologia comparata e causale.
   (5) Comprende anche elementi di meteorologia e climatologia.
   (6) Comprende anche elementi di rilevamento geologico.
   (7) Comprende anche elementi di petrografia.
   (8)   Comprende  anche  elementi  di  etologia  e  di  sistematica
zoologica.
   (9) I docenti  degli  insegnamenti  di  anatomia  comparata  e  di
antropologia  coordineranno tra loro, su indicazioni del consiglio di
corso di laurea, lo svolgimento di "elementi di anatomia umana".
 
 Blocco B:
    6) didattica delle scienze naturali;
    7) educazione ambientale;
    8) metodologia didattica;
    9) laboratorio di esperienze didattiche di scienze biologiche;
   10) laboratorio di esperienze di scienze della terra.
INDIRIZZO CONSERVAZIONE DELLA NATURA E SUE RISORSE.
  Insegnamenti obbligatori:
   conservazione della natura e delle sue risorse;
   geologia ambientale;
   sistematica e filogenesi animale.
  Insegnamenti  scelti  dalla  facolta',  obbligatori per lo studente
(due su dieci, uno per blocco):
  Blocco A:
    1) ecologia delle acque interne;
    2) geobotanica;
    3) zoocenosi e conservazione della fauna;
    4) igiene ambientale;
    5) museologia naturalistica.
  Blocco B:
    6) idrogeologia;
    7) geologia del quaternario;
    8) geologia regionale;
    9) sedimentologia e regime dei litorali;
   10) telerilevamento delle risorse ambientali.
INDIRIZZO PALEOBIOLOGICO.
  Insegnamenti obbligatori:
   sistematica e filogenesi animale;
   stratigrafia;
   paleobotanica.
  Insegnamenti scelti dalla facolta',  obbligatori  per  lo  studente
(due su dieci, uno per blocco):
  Blocco A:
    1) ecologia preistorica;
    2) paleoecologia;
    3) paleontologia umana e paleoetnologia;
    4) palinologia;
    5) paleontologia dei vertebrati;
    6) paleopatologia.
  Blocco B:
    7) geologia marina;
    8) geochimica;
    9) geologia e paleontologia del quaternario;
   10) micropaleontologia;
   11) sedimentologia;
   12) paleontologia stratigrafica.
  Discipline  facoltative  a copertura di settori caratterizzanti tra
le quali lo studente deve sceglierne due a completamento del  proprio
curriculum:
    1) analisi degli ecosistemi;
    2) anatomia umana;
    3) astronomia;
    4) biogeografia;
    5) biologia delle popolazioni umane;
    6) biologia e sistematica delle alghe;
    7) biologia generale;
    8) biologia marina;
    9) biologia vegetale applicata;
   10) botanica sistematica applicata;
   11) citologia;
   12) citologia e embriologia vegetale;
   13) chimica analitica;
   14) chimica biologica;
   15) chimica dell'ambiente;
   16) chimica fisica biologica;
   17) cristallochimica;
   18) cristallografia;
   19) ecologia animale;
   20) ecologia applicata;
   21) ecologia delle acque interne;
   22) ecologia microbica;
   23) ecologia preistorica;
   24) ecologia umana;
   25) ecologia vegetale;
   26) ecofisiologia vegetale;
   27) educazione ambientale;
   28) embriologia e morfologia sperimentale;
   29) endocrinologia comparata;
   30) entomologia;
   31) etnologia;
   32) fisiologia comparata;
   33) fitosociologia;
   34) genetica delle popolazioni;
   35) geochimica;
   36) geofisica;
   37) geologia ambientale;
   38) geologia applicata;
   39) geologia degli idrocarburi;
   40) geologia del quaternario;
   41) geologia marina;
   42) geologia storica;
   43) geologia stratigrafica;
   44) geologia e paleontologia del quaternario;
   45) geomorfologia;
   46) geopedologia;
   47) idrobiologia;
   48) idrogeologia;
   49) igiene;
   50) igiene ambientale;
   51) istologia ed embriologia;
   52) laboratorio di chimica;
   53) laboratorio di esperienze didattiche di scienze biologiche;
   54) laboratorio di esperienze didattiche di scienze della terra;
   55) lichenologia;
   56) merceologia;
   57) metodi probabilistici statistici e processi stocastici;
   58) metodologia didattica;
   59) micologia;
   60) microbiologia ambientale;
   61) mineralogia applicata;
   62) mineralogia dei sedimenti e del suolo;
   63) mineralogia sistematica;
   64) minerogenesi;
   65) museologia naturalistica;
   66) mutagenesi ambientale;
   67) oceanografia;
   68) paleobotanica;
   69) paleoclimatologia;
   70) paleoecologia;
   71) paleontologia dei vertebrati;
   72) paleontologia stratigrafica;
   73) paleontologia vegetale;
   74) paleopatologia;
   75) palinologia;
   76) parassitologia generale;
   77) patologia generale;
   78) patologia vegetale;
   79) petrografia applicata;
   80) primatologia;
   81) rilevamento geologico;
   82) sedimentologia;
   83) sedimentologia e regime dei litorali;
   84) storia delle scienze naturali;
   85) tecniche museologiche e protezionistiche;
   86) telerilevamento delle risorse ambientali;
   87) ultrastrutture vegetali;
   88) vulcanologia;
   89) zoocenosi e conservazione della fauna;
   90) zoogeografia;
   91) zoologia applicata;
   92) zoologia dei vertebrati.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Torino, 6 febbraio 1993
                                                 Il rettore: DIANZANI