IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  l'art.  70  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni  delle
funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento  e
di  Bolzano  l'applicazione  dell'art.  70 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977,  n.  616,  nonche'  le  disposizioni
della stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14  febbraio  1992,  n. 185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185,  che
demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione
dell'esistenza  di  eccezionale  calamita'  o avversita' atmosferica,
attraverso  la  individuazione  dei  territori   danneggiati   e   le
provvidenze  da  concedere  sulla  base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista la richiesta di  declaratoria  della  regione  Abruzzo  degli
eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei
territori danneggiati delle provvidenze  del  Fondo  di  solidarieta'
nazionale:
   piogge  alluvionali  dal  9  aprile  1992  al 10 aprile 1992 nella
provincia di Pescara;
   piogge alluvionali dal 9 aprile  1992  al  10  aprile  1992  nella
provincia di Teramo;
   piogge  alluvionali  dal  9  aprile  1992  al 10 aprile 1992 nella
provincia di Chieti;
  Accertata  l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli   eventi
calamitosi   segnalati,   per  effetto  dei  danni  alle  produzioni,
strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;
                              Decreta:
  E' dichiarata l'esistenza del carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei   danni   alle   produzioni,   strutture   aziendali,   strutture
interaziendali,  opere  di  bonifica  nei   sottoelencati   territori
agricoli,   in   cui  possono  trovare  applicazione  le  specificate
provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
  Chieti: piogge alluvionali del 9 aprile 1992, del 10 aprile 1992  -
provvidenze  di  cui  all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio
dei comuni  di  Altino,  Archi,  Bucchianico,  Casalbordino,  Casoli,
Castel  Frentano,  Castiglione  Messer  Marino,  Celenza  sul Trigno,
Chieti,  Civitella  Messer  Raimondo,  Colledimacine,  Cupello,  Fara
Filiorum  Petri,  Fossacesia, Francavilla al Mare, Gissi, Miglianico,
Montebello sul Sangro, Montelapiano, Ortona a Mare, Paglieta, Palena,
Pennadomo,  Pollutri,  Ripa  Teatina,   Roccascalegna,   San   Salvo,
Sant'Eusanio del Sangro, Vasto, Villamagna.
  Pescara:
   piogge  alluvionali  del  9  aprile  1992,  del  10  aprile 1992 -
provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere  b),  c)  e  d),  nel
territorio  dei  comuni  di Castiglione a Casauria, Cepagatti, Citta'
Sant'Angelo, Manoppello, Montesilvano, Moscufo,  Nocciano,  Pianella,
Rosciano, Scafa, Spoltore, Turrivalignani;
   piogge  alluvionali  del  9  aprile  1992,  del  10  aprile 1992 -
provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera  e),  nel  territorio
dei comuni di Brittoli, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria,
Catignano,  Cepagatti,  Citta'  Sant'Angelo,  Civitaquana,  Civitella
Casanova,   Collecorvino,   Elice,   Farindola,   Loreto    Aprutino,
Manoppello,  Montebello  di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano,
Penne, Pianella, Picciano, Rosciano, Scafa, Spoltore, Turrivalignani,
Vicoli, Villa Celiera;
   piogge alluvionali del  9  aprile  1992,  del  10  aprile  1992  -
provvidenze  di  cui  all'art. 3, comma 3, lettera a), nel territorio
dei comuni di Alanno,  Brittoli,  Carpineto  della  Nora,  Catignano,
Civitaquana,  Civitella  Casanova,  Nocciano, Penne, Pescosansonesco,
Pietranico, Popoli, Roccamorice,  Salle,  San  Valentino  in  Abruzzo
Citeriore,  Sant'Eufemia  a  Maiella, Scafa, Serramonacesca, Tocco da
Casauria, Torre de' Passeri, Villa Celiera;
   piogge alluvionali del  9  aprile  1992,  del  10  aprile  1992  -
provvidenze  di  cui  all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio
dei comuni  di  Alanno,  Cepagatti,  Collecorvino,  Loreto  Aprutino,
Montesilvano, Penne, Rosciano, Spoltore.
  Teramo:
   piogge  alluvionali  del  9  aprile  1992,  del  10  aprile 1992 -
provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera  a),  nel  territorio
dei  comuni di Ancarano, Arsita, Atri, Basciano, Bisenti, Castiglione
Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella
del Tronto, Controguerra, Cortino, Montefino, Morro d'Oro, Notaresco,
Penna Sant'Andrea, Pineto,  Rocca  Santa  Maria,  Sant'Omero,  Silvi,
Torano Nuovo, Tortoreto, Valle Castellana;
   piogge  alluvionali  del  9  aprile  1992,  del  10  aprile 1992 -
provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera  b),  nel  territorio
dei  comuni  di  Basciano,  Civitella del Tronto, Colledara, Cortino,
Crognaleto, Fano Adriano, Mosciano Sant'Angelo,  Nereto,  Sant'Omero,
Teramo, Torricella Sicura, Tossicia, Valle Castellana.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 marzo 1993
                                                 Il Ministro: FONTANA