Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei  vini,  istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda  intesa
ad   ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di  produzione  della
denominazione  di  origine   controllata   "Latisana   del   Friuli",
riconosciuta  con  decreto  del Presidente della Repubblica 19 maggio
1975  (Gazzetta  Ufficiale  n.   292   del   5   novembre   1975)   e
successivamente   modificata   con   decreto   del  Presidente  della
Repubblica 1› ottobre 1987 (Gazzetta Ufficiale n.  5  dell'8  gennaio
1988),  ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo,
ai  fini  dell'emanazione  del  relativo  decreto  ministeriale,   il
disciplinare di produzione modificato nel testo di cui appresso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica dovranno  essere  inviate  dagli  interessati  al  Ministero
dell'agricoltura   e   delle   foreste  -  Direzione  generale  della
produzione  agricola,  entro  sessanta  giorni   dalla   data   della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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         Proposta di modifica del disciplinare di produzione
  della denominazione di origine controllata "Latisana del Friuli"
                               Art. 1.
   La  denominazione  di  origine  controllata  "Friuli" accompagnata
obbligatoriamente dalla specificazione  "Latisana"  e'  riservata  ai
vini  bianchi,  rossi  e  rosati  che rispondono alle condizioni e ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.