Il comitato nazionale per la tutela delle donominazioni di origine
dei  vini,  istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda  intesa
ad   ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di  produzione  della
denominazione  di  origine  controllata  "Aglianico  del  Taburno"  o
"Taburno",  riconosciuta  con decreto del Presidente della Repubblica
29 ottobre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  129  del  5
giugno  1987,  ha  espresso  parere  favorevole  al  suo accoglimento
proponendo,   ai   fini   dell'emanazione   del   relativo    decreto
ministeriale,  il  disciplinare di produzione modificato nel testo di
cui appresso.
   Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta  proposta  di
modifica  dovranno  essere  inviate  dagli  interessati  al Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste  -   Direzione   generale   della
produzione   agricola,   entro   sessanta  giorni  dalla  data  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione
     di origine controllata "Aglianico del Taburno" e "Taburno"
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata "Aglianico del Taburno" e'
riservata  ai  vini  Aglianico  rosso  e  rosato  che  rispondono  ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
   La  denominazione di origine controllata "Taburno" e' riservata ai
vini novello, bianco, rosso,  Falanghina,  Greco,  Coda  di  volpe  e
spumante   che   rispondono   ai  requisiti  stabiliti  dal  presente
disciplinare di produzione.