Il comitato nazionale per la tutela delle donominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Aglianico del Taburno" o "Taburno", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1987, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione modificato nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Aglianico del Taburno" e "Taburno" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Aglianico del Taburno" e' riservata ai vini Aglianico rosso e rosato che rispondono ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata "Taburno" e' riservata ai vini novello, bianco, rosso, Falanghina, Greco, Coda di volpe e spumante che rispondono ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.