AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   La legge di conversione del presente decreto, oltre  a  convertire
il decreto (art. 1, comma 1), contiene anche altre disposizioni (art.
1, comma da 2 a 10) il cui testo e' riportato in appendice.
                               Art. 1.
           Finanziamento delle amministrazioni provinciali
                dei comuni e delle comunita' montane
  1.  Per  l'anno 1992 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci
delle amministrazioni  provinciali,  dei  comuni  e  delle  comunita'
montane con i seguenti fondi:
    a)  fondo  ordinario  per  la  finanza locale determinato in lire
2.589.000 milioni per le province, in lire 14.730.000 milioni  per  i
comuni e in lire 151.000 milioni per le comunita' montane;
    b)  fondo  perequativo  per la finanza locale determinato in lire
1.066.400 milioni per le province e in lire 6.444.600 milioni  per  i
comuni.  Il  fondo  perequativo  e'  aumentato  in applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 6, comma  7,  del  decreto-legge  28
novembre  1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
gennaio 1989, n. 20 (a) , attribuendo la somma riscossa dallo  Stato,
valutata  in lire 511.000 milioni, per il 20 per cento alle province,
per lire 16.000 milioni ad incremento  del  fondo  ordinario  per  le
comunita'  montane  e  per  la restante parte ai comuni. Le eventuali
maggiori somme incassate dallo Stato verranno ripartite per il 20 per
cento alle province, per il 75 per cento ai comuni e  per  il  5  per
cento ad incremento del fondo ordinario per le comunita' montane;
    c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni
provinciali,  dei  comuni  e delle comunita' montane pari, per l'anno
1992, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui
contratti a tutto il 31 dicembre 1991, valutato  in  lire  11.522.414
milioni.  Detto  fondo  e' maggiorato, a decorrere dall'anno 1993, di
lire  228.500  milioni,  di  cui lire 24.000 milioni per le province,
lire 199.500 milioni per  i  comuni  e  lire  5.000  milioni  per  le
comunita' montane.
  2.  La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, per l'anno 1992, a
concedere ai comuni  con  popolazione  inferiore  a  5.000  abitanti,
assicurando un minimo di lire 150 milioni annui ad ogni ente, fino ad
un  importo complessivo di lire 900 miliardi, mutui ventennali per la
costruzione,  l'ampliamento  o  la  ristrutturazione  di  acquedotti,
fognature,  impianti  di  depurazione delle acque, di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali  per  il
trasporto  dei  rifiuti stessi. Il relativo onere di ammortamento dei
mutui  contratti,  valutato  in  lire  96.500  milioni  a   decorrere
dall'anno  1993,  e'  assunto  a  carico del bilancio dello Stato. La
somma messa a disposizione potra' essere impegnata entro e non  oltre
il  ((  terzo )) anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui
al presente comma  possono  essere  concessi,  su  deliberazione  dei
comuni  beneficiari,  direttamente a consorzi regolarmente costituiti
di cui i comuni  stessi  facciano  parte,  purche'  l'intervento  sia
realizzato  sul  territorio  dei  medesimi,  o,  per  gli impianti di
depurazione  e  di  smaltimento,  essi  siano  comunque  destinati  a
servizio permanente dei comuni beneficiari.
(( 2-bis. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio  ))
(( 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12     ))
(( luglio 1991, n. 202 (b), e' abrogato.                           ))
      2-ter. (( I mutui afferenti l'edilizia giudiziaria e         ))
(( carceraria e l'edilizia scolastica, con ammortamento a totale   ))
(( carico dello Stato, sono concessi dalla Cassa depositi e        ))
(( prestiti in deroga ad eventuali limitazioni quantitative e      ))
(( qualitative della sua attivita' creditizia.                     ))
  3.  La  Cassa  depositi  e  prestiti e' autorizzata, secondo quanto
disposto dall'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 1991,  n.
412  (c), a concedere ai comuni montani del centro-nord, non compresi
nelle aree dove opera la legislazione speciale  per  il  Mezzogiorno,
mutui  ventennali,  fino  ad  un  importo complessivo di lire 186.500
milioni, per la realizzazione di reti di metanizzazione.  L'onere  di
ammortamento  dei mutui contratti, stabilito in lire 20.000 milioni a
decorrere dall'anno 1993, e' assunto  a  carico  del  bilancio  dello
Stato.  La somma messa a disposizione potra' essere impegnata entro e
non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di
cui al presente comma possono essere concessi, su  deliberazione  dei
comuni  beneficiari,  direttamente  alle  comunita'  montane di cui i
comuni stessi facciano parte.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del comma  3,  pari  a  lire
20.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1993, si provvede a carico
dello   stanziamento   iscritto  al  capitolo  7885  dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e  corrispondenti
capitoli per gli anni successivi.
  5.  Per i mutui di cui ai commi 2 e 3 opera la sospensione prevista
dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992,  n.  333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (d).
(( 5-bis. La sospensione prevista dall'articolo 1, comma 6, della  ))
(( legge 23 dicembre 1992, n. 498 (e), si applica sino al 30       ))
(( settembre 1993 per i mutui di cui al comma 2. Il rimborso degli ))
(( oneri di Cassa depositi e prestiti avviene a partire dal 1›     ))
(( gennaio 1995.                                                   ))
  6.   Le   disposizioni   di   legge   e   di  regolamento  relative
all'attribuzione di contributi ordinari, perequativi, di investimenti
e di altra natura, nonche' all'inclusione nel  sistema  di  tesoreria
unica  di  cui  alla  legge  29  ottobre  1984,  n.  720 (f), ed alla
disciplina dei revisori dei  conti,  che  facciano  riferimento  alla
popolazione,  vanno  interpretate,  se non diversamente disciplinato,
come concernenti la popolazione residente  calcolata  alla  fine  del
penultimo  anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati
dell'I.S.T.A.T.,  ovvero  secondo  i  dati  dell'U.N.C.E.M.  per   le
comunita' montane.
  7.  L'obbligo  di  rendiconto di cui all'articolo 25, comma 17, del
decreto-legge 2 marzo 1989, n.  66,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 (g), si intende stabilito a carico
di  tutti  gli enti locali e si applica con riferimento ai contributi
straordinari assegnati agli enti stessi a decorrere  dall'anno  1990.
((  Per i contributi assegnati fino al 18 novembre 1992 il termine di
sessanta giorni per il rendiconto decorre dal 28 febbraio 1993. ))
 
                                   APPENDICE
          Con riferimento all'avvertenza:
             Si trascrive il testo dell'art. 1,  commi  da  2  a  10,
          della legge di conversione del presente decreto:
             "2.  Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati
          e sono fatti salvi gli effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
          giuridici  sorti  sulla  base  dei decreti-legge 20 gennaio
          1992, n. 11, 17 marzo 1992, n. 233, 20 maggio 1992, n. 289,
          20 luglio 1992, n. 342,  18  settembre  1992,  n.  382,  ad
          eccezione  dell'art.  18  di  quest'ultimo  decreto,  e  19
          novembre 1992, n. 440, nonche'  dell'art.  8  del  decreto-
          legge  2 gennaio 1992, n. 1, dell'art. 16 del decreto-legge
          30 aprile 1992, n.  274, e dell'art. 16  del  decreto-legge
          1› luglio 1992, n. 325.
             3.   I  comuni,  nell'ambito  delle  attivita'  volte  a
          realizzare i fini  sociali  ed  a  promuovere  lo  sviluppo
          economico  e  civile delle comunita' locali di cui all'art.
          22, comma 1, della legge 8 giugno  1990,  n.  142,  possono
          trasformare  gli  enti  comunali  di  consumo costituiti ai
          sensi  del'art.  1  del  decreto   legislativo   del   Capo
          provvisorio  dello  Stato  13  settembre  1946, n. 90, come
          modificato dal decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio
          dello  Stato  8  settembre  1947,  n. 1045, ratificati, con
          modificazioni, dalla legge 31 ottobre  1952,  n.  1901,  in
          societa'  per  azioni  senza  il  vincolo  della proprieta'
          prevalente di cui al citato art. 22, comma 3,  lettera  e),
          della legge n. 142 del 1990.
             4.  La commissione amministratrice dell'ente comunale di
          consumo  e'  tenuta  a  ratificare,   nei   trenta   giorni
          successivi    all'avvenuta    esecutivita',   la   delibera
          consiliare con la quale e' disposta la trasformazione.
             5.  Il  patrimonio  dell'ente   comunale   di   consumo,
          risultante   dall'ultimo   bilancio,  e'  conferito  previo
          accertamento della sua  consistenza,  effettuato  da  parte
          della  commissione  amministratrice  sulla  base  di quanto
          disposto dall'art. 2343 del codice  civile,  alla  societa'
          per  azioni  e  ne  costituisce  il  capitale  iniziale. La
          societa'  per   azioni   derivante   dalla   trasformazione
          emettera'  azioni  del  valore  di  lire  1.000  cadauna, o
          multipli,  per  un  importo  globale   pari   al   capitale
          determinato ai sensi del presente comma.
             6.  Le  azioni della societa' di cui al comma 5 sono, in
          prima istanza, attribuite al comune che ne dispone ai sensi
          delle norme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e suc-
          cessive modificazioni.
             7. Il sindaco in qualita' di presidente del consiglio di
          amministrazione della societa' di cui al comma  5  provvede
          agli adempimenti di legge entro venti giorni dalla ratifica
          da  parte della commissione amministratrice di cui al comma
          4.
             8. Per il conferimento dei beni  e  di  qualsiasi  altro
          valore  di  proprieta'  degli  enti  comunali di consumo si
          applicano i benefici di cui all'art.  12,  comma  8,  della
          legge  23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni
          ed integrazioni.
             9. Alle costituite societa' per azioni verra' rilasciata
          licenza   di   commercio   sulla   base   delle   categorie
          merceologiche  e delle superfici in essere al momento della
          trasformazione  in  conformita'  alla  normativa   per   il
          commercio,   anche  se  in  deroga  alle  previsioni  della
          pianificazione commerciale locale.
             10. La delega di cui all'art. 2, comma  1,  lettera  c),
          della  legge 23 dicembre 1992, n. 498, e' estesa anche alla
          disciplina delle tariffe per il trattamento e lo stoccaggio
          in discariche dei rifiuti solidi urbani prevedendo  che  le
          stesse   siano   soggette   all'approvazione  delle  giunte
          regionali competenti per territorio".
             I DD.LL.  n.  11/1992,  n.  233/1992,  n.  289/1992,  n.
          342/1992,  n.  382/1992 e n. 440/1992, di contenuto analogo
          al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per
          decorrenza   dei   termini   costituzionali   (i   relativi
          comunicati  sono  stati  pubblicati, rispettivamente, nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 68  del  21  marzo
          1992, n. 117 del 21 maggio 1992, n. 170 del 21 luglio 1992,
          n. 221 del 19 settembre 1992, n. 273 del 19 novembre 1992 e
          n.  14 del 19 gennaio 1993. L'art. 18 del D.L. n. 382/1992,
          di cui la legge di conversione del presente decreto non  ha
          sanato  gli  effetti (articolo trasfuso poi nell'art. 1 del
          D.L. 19 novembre 1992, n. 441, non convertito in  legge,  e
          quindi  nell'art.  1  del  D.L.  18  gennaio  1993,  n.  9,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 18  marzo  1993,
          n. 67), riguardava misure urgenti in materia sanitaria.
             I  DD.LL.  n.  1/1992,  recante  differimento di termini
          previsti   da   disposizioni   legislative   e   interventi
          finanziari   vari,  n.  274/1992  e  n.  325/1992,  recanti
          entrambi differimento di termini previsti  da  disposizioni
          legislative  ed  altre disposizioni urgenti, non sono stati
          convertiti   in   legge   per   decorrenza   dei    termini
          costituzionali    (i   relativi   comunicati   sono   stati
          pubblicati, rispettivamente,  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
          serie  generale  -  n.  52  del 3 marzo 1992, n.  154 del 2
          luglio 1992 e n. 205  del  1›  settembre  1992.  Il  testo,
          rispettivamente,   dei   relativi  articoli  8,  16  e  16,
          riguardante il contributo di  solidarieta'  nazionale  alla
          regione  siciliana, e i cui effetti sono stati sanati dalla
          legge  di  conversione  del  decreto  qui  pubblicato,   e'
          identico a quello dell'art. 27 del presente decreto.
             Si   trascrive   il   testo   delle  altre  disposizioni
          soprarichiamate:
              - art. 22 legge  n.  142/1990,  sull'ordinamento  delle
          autonomie locali:
             "Art.  22  (Servizi pubblici locali). - 1. I comuni e le
          province,   nell'ambito   delle   rispettive    competenze,
          provvedono  alla  gestione dei servizi pubblici che abbiano
          per oggetto produzione  di  beni  ed  attivita'  rivolte  a
          realizzare   fini   sociali  e  a  promuovere  lo  sviluppo
          economico e civile delle comunita' locali.
             2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle
          province sono stabiliti dalla legge.
             3. I comuni e le  province  possono  gestire  i  servizi
          pubblici nelle seguenti forme:
               a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per
          le   caratteristiche   del   servizio   non  sia  opportuno
          costituire una istituzione o una azienda;
               b) in concessione a terzi, quando  sussistano  ragioni
          tecniche, economiche e di opportunita' sociale;
               c)  a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione
          di piu' servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
               d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di  servizi
          sociali senza rilevanza imprenditoriale;
               e)  a  mezzo  di  societa'  per  azioni  a  prevalente
          capitale pubblico locale, qualora si  renda  opportuna,  in
          relazione   alla   natura   del  servizio  da  erogare,  la
          partecipazione di altri soggetti pubblici o privati";
              - art. 1 D.L.C.P.S. n. 90/1946, sull'istituzione  degli
          enti  comunali  di consumo, gia' sostituito dall'art. 1 del
          D.L.C.P.S. n.   1045/1947,  come  ulteriormente  sostituito
          dall'art. 2 della legge di ratifica n. 1901/1952:
             "Art.  1. - Al fine di esercitare azione moderatrice sui
          prezzi delle merci di generale consumo,  i  comuni  possono
          istituire enti di consumo.
             L'istituzione  di  detti  enti e' disposta dal consiglio
          comunale mediante deliberazione  soggetta  all'approvazione
          della giunta provinciale amministrativa.
             Per  il  conseguimento  dei fini istituzionali, gli enti
          comunali  di  consumo  provvedono,   mediante   reperimento
          diretto,  all'approvvigionamento  delle merci di piu' largo
          consumo ed alla  loro  distribuzione  alla  popolazione  ai
          prezzi  di  costo  maggiorati delle spese di gestione. Essi
          sono ottenuti a prendere ogni  utile  iniziativa,  compresa
          quella  della  gestione  di  spacci  di  paragone,  sia nei
          mercati all'ingrosso per il rifornimento dei  dettaglianti,
          sia  nei  mercati  al  minuto  per  la  vendita  diretta al
          pubblico.
             E'  consentita  l'istituzione  di  appositi consorzi fra
          enti  comuali  di  consumo  con  l'osservanza,  in   quanto
          applicabili, delle disposizioni contenute nel titolo 4› del
          testo  unico  della legge comunale e provinciale, approvato
          con regio decreto 3 marzo 1934, n.  383";
              -  art.  2343  del  codice  civile,   come   sostituito
          dall'art. 3 della legge 10 febbraio 1986, n. 30:
             "Art.  2343  (Stima dei conferimenti di beni in natura e
          di crediti). - Chi conferisce beni in natura o crediti deve
          presentare la relazione giurata di un esperto designato dal
          presidente del tribunale,  contenente  la  descrizione  dei
          beni  o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi
          attribuito,  i  criteri  di  valutazione  seguiti,  nonche'
          l'attestazione che il valore attribuito non e' inferiore al
          valore   nominale,  aumentato  dell'eventuale  sopraprezzo,
          delle azioni emesse a fronte del conferimento. La relazione
          deve essere allegata all'atto costitutivo.
             All'esperto nominato dal  presidente  del  tribunale  si
          applicano  le  disposizioni  dell'art.  64  del  codice  di
          procedura civile.
             Gli amministratori e i sindaci devono,  nel  termine  di
          sei  mesi dalla costituzione della societa', controllare le
          valutazioni contenute nella relazione  indicata  nel  primo
          comma  e,  se  sussistano  fondati motivi, devono procedere
          alla revisione della stima. Fino a  quando  le  valutazioni
          non  sono  state  controllate,  le azioni corrispondenti ai
          conferimenti sono inalienabili e devono restare  depositate
          presso la societa'.
             Se  risulta  che  il  valore  dei  beni  o  dei  crediti
          conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui
          avvenne il conferimento, la societa' deve proporzionalmente
          ridurre il  capitale  sociale,  annullando  le  azioni  che
          risultano  scoperte.  Tuttavia  il  socio  conferente  puo'
          versare la differenza in danaro o recedere dalla societa'";
             - art. 2, comma 1, lettera c), e art. 12, comma 8, legge
          n.   498/1992, recante interventi  urgenti  in  materia  di
          finanza pubblica:
             "Art. 2, comma 1, lettera e). - Ai fini della ottimale e
          razionale  utilizzazione  delle risorse naturali, anche per
          conseguire obiettivi di risparmio e di uso qualificato  dei
          beni  naturali  da  parte  del  sistema  produttivo  e  dei
          cittadini, nonche' per realizzare il principio che chiunque
          arrechi pregiudizio all'ambiente e' tenuto  a  ripristinare
          la   situazione  precedente,  nonche'  a  corrispondere  un
          indennizzo adeguato,  il  Governo,  sentite  le  competenti
          commissioni  parlamentari  e la Conferenza permanente per i
          rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  e'  delegato  ad  adottare,  entro
          centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge,  uno  o  piu'  decreti   legislativi   con
          l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
             a)-b) (omissis);
               c)  disciplinare le tariffe in materia di tassa per lo
          smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in modo che  vi  sia
          correlazione   fra   entita'  della  tariffa,  quantita'  e
          qualita' dei  rifiuti  e  relativi  costi  di  smaltimento,
          tenendo  conto  dell'organizzazione dei servizi di raccolta
          differenziata ed in modo che sia assicurata gradualmente la
          copertura  integrale  dei  costi  di  investimento   e   di
          esercizio".
             "Art.  12,  comma 8. - Per i conferimenti di aziende, di
          complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro  bene
          effettuati  dai  soggetti  di  cui al comma 1, anche per la
          costituzione con atto unilaterale delle societa' di cui  al
          medesimo  comma,  si applicano le disposizioni dell'art. 7,
          commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n.  218, e succes-
          sive modificazioni.  L'importo  massimo  delle  imposte  di
          registro,   ipotecarie  e  catastali  di  cui  al  comma  1
          dell'art. 7 della citata legge n. 218 del 1990  e'  fissato
          in  lire  10  milioni,  se  l'operazione viene perfezionata
          entro il 31 dicembre 1994".
             (a)  Il  comma  7  dell'art.  6  del  D.L.  n.  511/1988
          (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e lo-
          cale),  come  modificato  dall'art. 18, comma 5, del D.L. 2
          marzo 1989, n. 66,  convertito,  con  modificazioni,  nella
          legge  24  aprile  1989,  n.  144,  cosi'  recita: "7.   Le
          addizioni  relative  a  forniture  con  potenza   impegnata
          superiore  a  200  chilowatt,  nonche' quelle relative alle
          imprese di cui al comma 3 non distributrici (trattasi delle
          imprese non distributrici di energia  elettrica  che  hanno
          presentato  dichiarazioni  di  consumo  agli uffici tecnici
          delle imposte di fabbricazione, dalla  prima  dichiarazione
          di  consumo,  anche di acconto, successiva alla data del 30
          luglio 1988, n.d.r.,  sono  liquidate  e  riscosse  con  le
          stesse   modalita'   dell'imposta   erariale   di   consumo
          sull'energia elettrica e sono  versate  in  apposito  conto
          corrente  aperto  presso  la tesoreria centrale dello Stato
          intestato a 'Ministero del tesoro:   somme da  devolvere  a
          favore  dei  comuni  e  delle  province'.  Con  decreto del
          Ministro del tesoro le somme affluite  nel  predetto  conto
          corrente  di  tesoreria  sono prelevate per essere iscritte
          nei competenti  capitoli  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'interno, per la successiva loro ripartizione
          tra  i comuni e le province secondo criteri individuati dal
          Ministero dell'interno sentite l'UPI e l'ANCI. In relazione
          al particolare ordinamento finanziario  delle  province  di
          Trento  e  di  Bolzano  le  addizionali  di cui al presente
          comma, riscosse nell'ambito delle province  medesime,  sono
          versate  direttamente  ai  comuni  ed  alle province con le
          modalita' previste dal comma 5".
            Si   riporta   il   comma   5   dello   stesso   articolo
          soprarichiamato:  "5. Le addizionali di cui al comma 2 sono
          liquidate e riscosse con le stesse  modalita'  dell'imposta
          erariale  di  consumo sull'energia elettrica e sono versate
          direttamente ai comuni e alle province nell'ambito del  cui
          territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle
          sui  consumi  relativi  a  forniture  con potenza impegnata
          superiore ai 200 chilowatt".
             (b)   Il  testo  dell'art.  14  del  D.L.  n.  151/1991,
          concernente provvedimenti urgenti per la finanza  pubblica,
          come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
             "Art.  14.  -  (1.  La  Cassa  depositi e prestiti nella
          propria attivita'  finanziaria  adegua  le  concessioni  di
          mutui  all'andamento  dei  conti  della  finanza  pubblica,
          secondo le indicazoni, le modalita' e i tempi stabiliti dal
          Comitato interministeriale per il credito e il risparmio).
             2. Nelle concessioni per il 1991,  il  cui  importo  non
          deve  essere  comunque  inferiore  a  cinquemilacinquecento
          miliardi,  sara'  data  la  precedenza  assoluta  ai  mutui
          ordinari  per  gli  enti  locali  e  saranno fatte salve le
          indicazioni contenute nell'art. 1, commi  2  e  2-ter,  del
          decreto-legge  12  gennaio  1991,  n.  6,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80.
             3. I mutui previsti da norme speciali con ammortamento a
          totale carico dello Stato, per i quali la Cassa depositi  e
          prestiti  viene  designata  come  unico  ente finanziatore,
          possono essere  concessi  anche  dagli  altri  istituti  di
          credito,  ferma  restando  la  misura dell'onere previsto a
          carico del bilancio dello Stato, commisurato ad una rata di
          ammortamento ventennale o decennale al  saggio  del  9  per
          cento in ragione d'anno.
             4.  Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con
          il Ministro competente, verranno determinate  condizioni  e
          modalita'  per  l'erogazione del concorso statale di cui al
          comma 3".
             (c) La legge n. 412/1991 reca: "Disposizioni in  materia
          di  finanza  pubblica".  Si  trascrive il testo dell'intero
          art. 18 di detto decreto:
             "Art. 18 (Attivita' della Cassa depositi e prestiti).  -
          1.    Le  disposizioni  dell'art.  14  del decreto-legge 13
          maggio 1991, n.  151, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 12 luglio 1991, n.  202 (v. nota precedente, n.d.r.),
          sono prorogate per il 1992.
             2. Per il 1992 i limiti contenuti nella norma richiamata
          al  comma  1  non si applicano ai mutui fino all'importo di
          lire 500 miliardi per l'edilizia giudiziaria e carceraria".
             (d) Il comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 333/1992  (Misure
          urgenti per il risanamento della finanzia pubblica) prevede
          che:  "A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore del
          presente decreto (11 luglio 1992,  n.d.r.)  e  sino  al  31
          dicembre  1992, e' sospesa la concessione di mutui da parte
          della Cassa depositi e prestiti e degli altri  istituti  di
          credito  a favore delle regioni, delle province autonome di
          Trento e di Bolzano,  delle  province,  dei  comuni,  delle
          comunita'  montane,  delle aziende degli enti locali e loro
          consorzi con onere totale o parziale a carico del  bilancio
          dello  Stato,  con  esclusione  dei  mutui  destinati  agli
          interventi nel settore della giustizia, agli interventi per
          la salvaguardia di Venezia e della sua laguna di  cui  alla
          legge   5  febbraio  1992,  n.  139,  agli  interventi  per
          l'impiantistica  sportiva  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
          lettere  b)  e  c), del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n.
          65,   e   successive   modificazioni  ed  integrazioni,  ai
          programmi di metanizzazione del  Mezzogiorno  di  cui  alla
          legge  28  novembre  1980, n. 784, agli interventi previsti
          dalla legge 5 giugno 1990, n.  135,  concernenti  la  lotta
          contro   l'AIDS,   e  al  finanziamento  dei  disavanzi  di
          esercizio nei settori della sanita' e del trasporto locale.
          I mutui gia' concessi continuano ad essere  regolati  dalle
          disposizioni in base alle quali sono stati assunti".
             (e)  Il  comma  6  dell'art.  1  della legge n. 498/1992
          (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica) prevede
          che: "La disposizione di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del
          decreto-legge  11  luglio  1992,  n.  333,  convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  8  agosto  1992,  n.  359,  e'
          prorogata  sino  al  31 dicembre 1993; la sospensione della
          concessione di mutui non si applica,  oltre  che  ai  mutui
          gia'  esclusi  dalla  predetta  disposizione,  ai mutui per
          l'edilizia scolastica di cui alla legge 23  dicembre  1991,
          n.  430,  ai  mutui  per  il  finanziamento degli oneri del
          contratto degli autoferrotranvieri di cui al  decreto-legge
          23  gennaio  1991,  n.  24, convertito dalla legge 21 marzo
          1991, n. 97, nonche' ai mutui di cui all'art. 29, comma  2,
          della  legge 11 marzo 1988, n. 67, per lire 20 miliardi nel
          1993".
             Per il testo delle disposizioni sopracitate si veda  nel
          suppl.   ord. alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          7 dell'11 gennaio 1993 in  cui  e'  ripubblicato  il  testo
          della legge n. 498/1992 corredato delle relative note.
             (f)  La  legge  n.  720/1984  istituisce  il  sistema di
          tesoreria unica per enti ed organismi pubblici. La relativa
          tabella A, da ultimo sostituita  dal  D.P.C.M.  3  febbraio
          1989  (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
          - n. 30 del  6  febbraio  1989),  elenca  gli  enti  e  gli
          organismi pubblici che vi sono soggetti.
             (g) Per il testo dell'intero art. 25 del D.L. n. 66/1989
          si veda la nota (c) all'art. 3.