AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto (art. 1, comma 1), contiene anche altre disposizioni (art. 1, comma da 2 a 10) il cui testo e' riportato in appendice. Art. 1. Finanziamento delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunita' montane 1. Per l'anno 1992 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane con i seguenti fondi: a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.589.000 milioni per le province, in lire 14.730.000 milioni per i comuni e in lire 151.000 milioni per le comunita' montane; b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.066.400 milioni per le province e in lire 6.444.600 milioni per i comuni. Il fondo perequativo e' aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 (a) , attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 511.000 milioni, per il 20 per cento alle province, per lire 16.000 milioni ad incremento del fondo ordinario per le comunita' montane e per la restante parte ai comuni. Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno ripartite per il 20 per cento alle province, per il 75 per cento ai comuni e per il 5 per cento ad incremento del fondo ordinario per le comunita' montane; c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane pari, per l'anno 1992, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1991, valutato in lire 11.522.414 milioni. Detto fondo e' maggiorato, a decorrere dall'anno 1993, di lire 228.500 milioni, di cui lire 24.000 milioni per le province, lire 199.500 milioni per i comuni e lire 5.000 milioni per le comunita' montane. 2. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, per l'anno 1992, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 150 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 900 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. Il relativo onere di ammortamento dei mutui contratti, valutato in lire 96.500 milioni a decorrere dall'anno 1993, e' assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potra' essere impegnata entro e non oltre il (( terzo )) anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purche' l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari. (( 2-bis. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio )) (( 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 )) (( luglio 1991, n. 202 (b), e' abrogato. )) 2-ter. (( I mutui afferenti l'edilizia giudiziaria e )) (( carceraria e l'edilizia scolastica, con ammortamento a totale )) (( carico dello Stato, sono concessi dalla Cassa depositi e )) (( prestiti in deroga ad eventuali limitazioni quantitative e )) (( qualitative della sua attivita' creditizia. )) 3. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (c), a concedere ai comuni montani del centro-nord, non compresi nelle aree dove opera la legislazione speciale per il Mezzogiorno, mutui ventennali, fino ad un importo complessivo di lire 186.500 milioni, per la realizzazione di reti di metanizzazione. L'onere di ammortamento dei mutui contratti, stabilito in lire 20.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, e' assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potra' essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente alle comunita' montane di cui i comuni stessi facciano parte. 4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a lire 20.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1993, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7885 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 5. Per i mutui di cui ai commi 2 e 3 opera la sospensione prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (d). (( 5-bis. La sospensione prevista dall'articolo 1, comma 6, della )) (( legge 23 dicembre 1992, n. 498 (e), si applica sino al 30 )) (( settembre 1993 per i mutui di cui al comma 2. Il rimborso degli )) (( oneri di Cassa depositi e prestiti avviene a partire dal 1 )) (( gennaio 1995. )) 6. Le disposizioni di legge e di regolamento relative all'attribuzione di contributi ordinari, perequativi, di investimenti e di altra natura, nonche' all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (f), ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'I.S.T.A.T., ovvero secondo i dati dell'U.N.C.E.M. per le comunita' montane. 7. L'obbligo di rendiconto di cui all'articolo 25, comma 17, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 (g), si intende stabilito a carico di tutti gli enti locali e si applica con riferimento ai contributi straordinari assegnati agli enti stessi a decorrere dall'anno 1990. (( Per i contributi assegnati fino al 18 novembre 1992 il termine di sessanta giorni per il rendiconto decorre dal 28 febbraio 1993. ))
APPENDICE Con riferimento all'avvertenza: Si trascrive il testo dell'art. 1, commi da 2 a 10, della legge di conversione del presente decreto: "2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 gennaio 1992, n. 11, 17 marzo 1992, n. 233, 20 maggio 1992, n. 289, 20 luglio 1992, n. 342, 18 settembre 1992, n. 382, ad eccezione dell'art. 18 di quest'ultimo decreto, e 19 novembre 1992, n. 440, nonche' dell'art. 8 del decreto- legge 2 gennaio 1992, n. 1, dell'art. 16 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, e dell'art. 16 del decreto-legge 1 luglio 1992, n. 325. 3. I comuni, nell'ambito delle attivita' volte a realizzare i fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita' locali di cui all'art. 22, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, possono trasformare gli enti comunali di consumo costituiti ai sensi del'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 90, come modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 1045, ratificati, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1952, n. 1901, in societa' per azioni senza il vincolo della proprieta' prevalente di cui al citato art. 22, comma 3, lettera e), della legge n. 142 del 1990. 4. La commissione amministratrice dell'ente comunale di consumo e' tenuta a ratificare, nei trenta giorni successivi all'avvenuta esecutivita', la delibera consiliare con la quale e' disposta la trasformazione. 5. Il patrimonio dell'ente comunale di consumo, risultante dall'ultimo bilancio, e' conferito previo accertamento della sua consistenza, effettuato da parte della commissione amministratrice sulla base di quanto disposto dall'art. 2343 del codice civile, alla societa' per azioni e ne costituisce il capitale iniziale. La societa' per azioni derivante dalla trasformazione emettera' azioni del valore di lire 1.000 cadauna, o multipli, per un importo globale pari al capitale determinato ai sensi del presente comma. 6. Le azioni della societa' di cui al comma 5 sono, in prima istanza, attribuite al comune che ne dispone ai sensi delle norme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e suc- cessive modificazioni. 7. Il sindaco in qualita' di presidente del consiglio di amministrazione della societa' di cui al comma 5 provvede agli adempimenti di legge entro venti giorni dalla ratifica da parte della commissione amministratrice di cui al comma 4. 8. Per il conferimento dei beni e di qualsiasi altro valore di proprieta' degli enti comunali di consumo si applicano i benefici di cui all'art. 12, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni ed integrazioni. 9. Alle costituite societa' per azioni verra' rilasciata licenza di commercio sulla base delle categorie merceologiche e delle superfici in essere al momento della trasformazione in conformita' alla normativa per il commercio, anche se in deroga alle previsioni della pianificazione commerciale locale. 10. La delega di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e' estesa anche alla disciplina delle tariffe per il trattamento e lo stoccaggio in discariche dei rifiuti solidi urbani prevedendo che le stesse siano soggette all'approvazione delle giunte regionali competenti per territorio". I DD.LL. n. 11/1992, n. 233/1992, n. 289/1992, n. 342/1992, n. 382/1992 e n. 440/1992, di contenuto analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 68 del 21 marzo 1992, n. 117 del 21 maggio 1992, n. 170 del 21 luglio 1992, n. 221 del 19 settembre 1992, n. 273 del 19 novembre 1992 e n. 14 del 19 gennaio 1993. L'art. 18 del D.L. n. 382/1992, di cui la legge di conversione del presente decreto non ha sanato gli effetti (articolo trasfuso poi nell'art. 1 del D.L. 19 novembre 1992, n. 441, non convertito in legge, e quindi nell'art. 1 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67), riguardava misure urgenti in materia sanitaria. I DD.LL. n. 1/1992, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari, n. 274/1992 e n. 325/1992, recanti entrambi differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 52 del 3 marzo 1992, n. 154 del 2 luglio 1992 e n. 205 del 1 settembre 1992. Il testo, rispettivamente, dei relativi articoli 8, 16 e 16, riguardante il contributo di solidarieta' nazionale alla regione siciliana, e i cui effetti sono stati sanati dalla legge di conversione del decreto qui pubblicato, e' identico a quello dell'art. 27 del presente decreto. Si trascrive il testo delle altre disposizioni soprarichiamate: - art. 22 legge n. 142/1990, sull'ordinamento delle autonomie locali: "Art. 22 (Servizi pubblici locali). - 1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita' locali. 2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge. 3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme: a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda; b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunita' sociale; c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di piu' servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; e) a mezzo di societa' per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati"; - art. 1 D.L.C.P.S. n. 90/1946, sull'istituzione degli enti comunali di consumo, gia' sostituito dall'art. 1 del D.L.C.P.S. n. 1045/1947, come ulteriormente sostituito dall'art. 2 della legge di ratifica n. 1901/1952: "Art. 1. - Al fine di esercitare azione moderatrice sui prezzi delle merci di generale consumo, i comuni possono istituire enti di consumo. L'istituzione di detti enti e' disposta dal consiglio comunale mediante deliberazione soggetta all'approvazione della giunta provinciale amministrativa. Per il conseguimento dei fini istituzionali, gli enti comunali di consumo provvedono, mediante reperimento diretto, all'approvvigionamento delle merci di piu' largo consumo ed alla loro distribuzione alla popolazione ai prezzi di costo maggiorati delle spese di gestione. Essi sono ottenuti a prendere ogni utile iniziativa, compresa quella della gestione di spacci di paragone, sia nei mercati all'ingrosso per il rifornimento dei dettaglianti, sia nei mercati al minuto per la vendita diretta al pubblico. E' consentita l'istituzione di appositi consorzi fra enti comuali di consumo con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni contenute nel titolo 4 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383"; - art. 2343 del codice civile, come sostituito dall'art. 3 della legge 10 febbraio 1986, n. 30: "Art. 2343 (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti). - Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonche' l'attestazione che il valore attribuito non e' inferiore al valore nominale, aumentato dell'eventuale sopraprezzo, delle azioni emesse a fronte del conferimento. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo. All'esperto nominato dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile. Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di sei mesi dalla costituzione della societa', controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la societa'. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la societa' deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente puo' versare la differenza in danaro o recedere dalla societa'"; - art. 2, comma 1, lettera c), e art. 12, comma 8, legge n. 498/1992, recante interventi urgenti in materia di finanza pubblica: "Art. 2, comma 1, lettera e). - Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse naturali, anche per conseguire obiettivi di risparmio e di uso qualificato dei beni naturali da parte del sistema produttivo e dei cittadini, nonche' per realizzare il principio che chiunque arrechi pregiudizio all'ambiente e' tenuto a ripristinare la situazione precedente, nonche' a corrispondere un indennizzo adeguato, il Governo, sentite le competenti commissioni parlamentari e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a)-b) (omissis); c) disciplinare le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in modo che vi sia correlazione fra entita' della tariffa, quantita' e qualita' dei rifiuti e relativi costi di smaltimento, tenendo conto dell'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata ed in modo che sia assicurata gradualmente la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio". "Art. 12, comma 8. - Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle societa' di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e succes- sive modificazioni. L'importo massimo delle imposte di registro, ipotecarie e catastali di cui al comma 1 dell'art. 7 della citata legge n. 218 del 1990 e' fissato in lire 10 milioni, se l'operazione viene perfezionata entro il 31 dicembre 1994". (a) Il comma 7 dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e lo- cale), come modificato dall'art. 18, comma 5, del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, cosi' recita: "7. Le addizioni relative a forniture con potenza impegnata superiore a 200 chilowatt, nonche' quelle relative alle imprese di cui al comma 3 non distributrici (trattasi delle imprese non distributrici di energia elettrica che hanno presentato dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalla prima dichiarazione di consumo, anche di acconto, successiva alla data del 30 luglio 1988, n.d.r., sono liquidate e riscosse con le stesse modalita' dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate in apposito conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato intestato a 'Ministero del tesoro: somme da devolvere a favore dei comuni e delle province'. Con decreto del Ministro del tesoro le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono prelevate per essere iscritte nei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la successiva loro ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dal Ministero dell'interno sentite l'UPI e l'ANCI. In relazione al particolare ordinamento finanziario delle province di Trento e di Bolzano le addizionali di cui al presente comma, riscosse nell'ambito delle province medesime, sono versate direttamente ai comuni ed alle province con le modalita' previste dal comma 5". Si riporta il comma 5 dello stesso articolo soprarichiamato: "5. Le addizionali di cui al comma 2 sono liquidate e riscosse con le stesse modalita' dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni e alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle sui consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai 200 chilowatt". (b) Il testo dell'art. 14 del D.L. n. 151/1991, concernente provvedimenti urgenti per la finanza pubblica, come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 14. - (1. La Cassa depositi e prestiti nella propria attivita' finanziaria adegua le concessioni di mutui all'andamento dei conti della finanza pubblica, secondo le indicazoni, le modalita' e i tempi stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio). 2. Nelle concessioni per il 1991, il cui importo non deve essere comunque inferiore a cinquemilacinquecento miliardi, sara' data la precedenza assoluta ai mutui ordinari per gli enti locali e saranno fatte salve le indicazioni contenute nell'art. 1, commi 2 e 2-ter, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80. 3. I mutui previsti da norme speciali con ammortamento a totale carico dello Stato, per i quali la Cassa depositi e prestiti viene designata come unico ente finanziatore, possono essere concessi anche dagli altri istituti di credito, ferma restando la misura dell'onere previsto a carico del bilancio dello Stato, commisurato ad una rata di ammortamento ventennale o decennale al saggio del 9 per cento in ragione d'anno. 4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro competente, verranno determinate condizioni e modalita' per l'erogazione del concorso statale di cui al comma 3". (c) La legge n. 412/1991 reca: "Disposizioni in materia di finanza pubblica". Si trascrive il testo dell'intero art. 18 di detto decreto: "Art. 18 (Attivita' della Cassa depositi e prestiti). - 1. Le disposizioni dell'art. 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202 (v. nota precedente, n.d.r.), sono prorogate per il 1992. 2. Per il 1992 i limiti contenuti nella norma richiamata al comma 1 non si applicano ai mutui fino all'importo di lire 500 miliardi per l'edilizia giudiziaria e carceraria". (d) Il comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 333/1992 (Misure urgenti per il risanamento della finanzia pubblica) prevede che: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (11 luglio 1992, n.d.r.) e sino al 31 dicembre 1992, e' sospesa la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti e degli altri istituti di credito a favore delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni, delle comunita' montane, delle aziende degli enti locali e loro consorzi con onere totale o parziale a carico del bilancio dello Stato, con esclusione dei mutui destinati agli interventi nel settore della giustizia, agli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, agli interventi per l'impiantistica sportiva di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni ed integrazioni, ai programmi di metanizzazione del Mezzogiorno di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 784, agli interventi previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, concernenti la lotta contro l'AIDS, e al finanziamento dei disavanzi di esercizio nei settori della sanita' e del trasporto locale. I mutui gia' concessi continuano ad essere regolati dalle disposizioni in base alle quali sono stati assunti". (e) Il comma 6 dell'art. 1 della legge n. 498/1992 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica) prevede che: "La disposizione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e' prorogata sino al 31 dicembre 1993; la sospensione della concessione di mutui non si applica, oltre che ai mutui gia' esclusi dalla predetta disposizione, ai mutui per l'edilizia scolastica di cui alla legge 23 dicembre 1991, n. 430, ai mutui per il finanziamento degli oneri del contratto degli autoferrotranvieri di cui al decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97, nonche' ai mutui di cui all'art. 29, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per lire 20 miliardi nel 1993". Per il testo delle disposizioni sopracitate si veda nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 7 dell'11 gennaio 1993 in cui e' ripubblicato il testo della legge n. 498/1992 corredato delle relative note. (f) La legge n. 720/1984 istituisce il sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici. La relativa tabella A, da ultimo sostituita dal D.P.C.M. 3 febbraio 1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 30 del 6 febbraio 1989), elenca gli enti e gli organismi pubblici che vi sono soggetti. (g) Per il testo dell'intero art. 25 del D.L. n. 66/1989 si veda la nota (c) all'art. 3.