IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,  in
base  al  quale  le  associazioni  e  i  sindacati  di  categoria tra
imprenditori non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (CNEL), istituiti da almeno cinque  anni,  possono  costituire
centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese se, con decreto
del Ministro delle finanze, ne e' riconosciuta la rilevanza nazionale
in relazione al numero di iscritti e al territorio in cui svolgono la
loro attivita';
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale
e'  stato  emanato  il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' dei  centri  autorizzati  di  assistenza  fiscale,  in
attuazione  dell'art.  78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991,
n. 413;
  Vista la richiesta  di  riconoscimento  della  rilevanza  nazionale
presentata  ai  predetti fini dal sig. Vincenzo Pavone in qualita' di
presidente  della  A.C.A.I.  -   Associazione   cristiana   artigiani
italiani, con sede in Roma, piazza Capranica n. 78, avente come scopo
sociale l'assistenza, la consulenza e la formazione degli artigiani;
  Considerato  che  l'associazione richiedente e' stata costituita da
oltre cinque anni come risulta  dall'atto  costitutivo  stipulato  in
data 29 aprile 1954;
  Considerato  che  l'associazione  richiedente  ha  104.000 aderenti
operanti nelle seguenti regioni: Sicilia,  Lazio,  Marche,  Campania,
Puglia,   Veneto,   Emilia-Romagna,   Lombardia,   Sardegna,  Molise,
Calabria, Abruzzo, Toscana, Liguria, Basilicata, Friuli, Piemonte;
                              Decreta:
  Alla A.C.A.I.  -  Associazione  cristiana  artigiani  italiani,  e'
riconosciuta  la  rilevanza nazionale ai sensi dell'art. 78, comma 1,
lettera b), della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 marzo 1993
                                                Il Ministro: REVIGLIO