IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,  in
base  al  quale  le  associazioni  e  i  sindacati  di  categoria tra
imprenditori non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (CNEL), istituiti da almeno cinque  anni,  possono  costituire
centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese se, con decreto
del Ministro delle finanze, ne e' riconosciuta la rilevanza nazionale
in relazione al numero di iscritti e al territorio in cui svolgono la
loro attivita';
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale
e'  stato  emanato  il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' dei  centri  autorizzati  di  assistenza  fiscale,  in
attuazione  dell'art.  78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991,
n. 413;
  Vista la richiesta  di  riconoscimento  della  rilevanza  nazionale
presentata  ai predetti fini dal sig. Giovanni Colombo in qualita' di
presidente della F.A.I.A.T. - Federazione delle associazioni italiane
alberghi e turismo, con sede in Roma, via Toscana n. 1,  avente  come
scopo  sociale  la  tutela degli interessi delle imprese operanti nel
settore alberghiero;
  Considerato che la federazione richiedente e' stata  costituita  da
oltre  cinque  anni  come  risulta dall'atto costitutivo stipulato in
data 29 gennaio 1950;
  Considerato  che  alla  federazione  richiedente   aderiscono   108
associazioni  territoriali raggruppate in diciotto unioni regionali e
in otto catene per un totale di 30.000 imprese  alberghiere  operanti
su tutto il territorio nazionale;
                              Decreta:
  Alla  F.A.I.A.T. - Federazione delle associazioni italiane alberghi
e turismo, e' riconosciuta la rilevanza nazionale ai sensi  dell'art.
78, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 marzo 1993
                                                Il Ministro: REVIGLIO