IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in
base al  quale  le  associazioni  e  i  sindacati  di  categoria  tra
imprenditori non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro  (CNEL),  istituiti  da almeno cinque anni, possono costituire
centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese se, con decreto
del Ministro delle finanze, ne e' riconosciuta la rilevanza nazionale
in relazione al numero di iscritti e al territorio in cui svolgono la
loro attivita';
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale
e' stato emanato il regolamento  per  l'autorizzazione  all'esercizio
dell'attivita'  dei  centri  autorizzati  di  assistenza  fiscale, in
attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30  dicembre  1991,
n. 413;
  Vista  la  richiesta  di  riconoscimento  della rilevanza nazionale
presentata ai predetti fini dal sig. Antonio Mancini in  qualita'  di
presidente della C.I.D.E.C. - Confederazione italiana degli esercenti
e  commercianti  delle  attivita'  del  terziario,  del turismo e dei
servizi, con sede in Roma, via Appia Nuova n. 30, avente  come  scopo
sociale  l'attivita'  di  studio,  di  contatti, di iniziative atte a
rappresentare  e  tutelare  gli  interessi  dei  lavoratori  autonomi
esercenti attivita' commerciali ed affini nel territorio nazionale;
  Considerato  che  l'associazione richiedente e' stata costituita da
oltre cinque anni come risulta  dall'atto  costitutivo  stipulato  in
data 1› febbraio 1972;
  Considerato  che  l'associazione  richiedente  ha  63.000  aderanti
operanti nelle seguenti regioni: Liguria, Lombardia, Veneto,  Emilia-
Romagna,  Toscana,  Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia,
Calabria,  Sicilia,  Sardegna,   Friuli-Venezia   Giulia,   Trentino,
Piemonte, Valle d'Aosta, Molise;
                              Decreta:
  Alla   C.I.D.E.C.  -  Confederazione  italiana  degli  esercenti  e
commercianti  delle  attivita'  del  terziario,  del  turismo  e  dei
servizi,  e'  riconosciuta  la rilevanza nazionale ai sensi dell'art.
78, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 marzo 1993
                                                Il Ministro: REVIGLIO