IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visti il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro del 27 giugno 1991 e la circolare applicativa del 6 agosto 1991, concernenti l'attuazione del regolamento CEE 24 giugno 1988, n. 2052, a favore delle piccole e medie imprese ubicate in zone colpite da fenomeni di declino industriale (obiettivo 2); Visto in particolare l'art. 3, quarto comma, del predetto decreto ministeriale che prevede il termine del 30 settembre 1992 per la realizzazione degli investimenti agevolati ai sensi del decreto medesimo; Considerato che la commissione delle Comunita' europee ha fissato il termine del 31 dicembre 1993 per l'erogazione dei contributi concessi ai sensi della normativa sopra citata; Decreta: Articolo unico 1. Gli investimenti agevolati ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro del 27 giugno 1991, concernente l'attuazione del regolamento CEE n. 2052/88, devono essere realizzati entro il 30 giugno 1993. 2. Le domande di liquidazione a saldo, o in unica soluzione, dei contributi concessi devono essere trasmesse, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 31 luglio 1993. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 ottobre 1992 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato GUARINO Il Ministro del tesoro BARUCCI Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1993 Registro n. 2 Industria, foglio n. 313