IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visti il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro del 27 giugno
1991  e  la  circolare  applicativa  del  6  agosto 1991, concernenti
l'attuazione del regolamento CEE 24 giugno 1988, n.  2052,  a  favore
delle  piccole e medie imprese ubicate in zone colpite da fenomeni di
declino industriale (obiettivo 2);
  Visto in particolare l'art. 3, quarto comma, del  predetto  decreto
ministeriale  che  prevede  il  termine  del 30 settembre 1992 per la
realizzazione degli  investimenti  agevolati  ai  sensi  del  decreto
medesimo;
  Considerato  che  la commissione delle Comunita' europee ha fissato
il termine del 31  dicembre  1993  per  l'erogazione  dei  contributi
concessi ai sensi della normativa sopra citata;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Gli  investimenti  agevolati  ai sensi del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto  con  il
Ministro  del tesoro del 27 giugno 1991, concernente l'attuazione del
regolamento CEE n. 2052/88, devono  essere  realizzati  entro  il  30
giugno 1993.
  2.  Le  domande  di liquidazione a saldo, o in unica soluzione, dei
contributi concessi devono essere trasmesse, a mezzo di  raccomandata
con avviso di ricevimento, al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato entro il 31 luglio 1993.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 ottobre 1992
                                   Il Ministro dell'industria
                                del commercio e dell'artigianato
                                           GUARINO
Il Ministro del tesoro
       BARUCCI
Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1993
Registro n. 2 Industria, foglio n. 313