IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n.
469, relativo alle norme di attuazione dello statuto per  la  regione
Trentino-Alto-Adige in materia di assistenza e beneficenza pubblica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616,  recante  norme  per l'attuazione della delega di cui all'art. 1
della legge 22 luglio 1975, n. 382, ed, in  particolare,  l'art.  119
che  prevede  la  prosecuzione,  nelle  regioni  a  statuto speciale,
dell'esercizio delle  funzioni  amministrative  degli  enti  indicati
nella  tabella B annessa al decreto stesso, mediante ufficio stralcio
fino a quando  non  sara'  diversamente  disposto  con  le  norme  di
attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo
1979  di  costituzione dell'ufficio stralcio previsto dal citato art.
119 del decreto del Presidente della Repubblica 24  luglio  1977,  n.
616;
  Vista  la  legge della provincia autonoma di Trento 12 luglio 1991,
n. 14, recante norme concernenti l'esercizio di funzioni gia'  svolte
dall'Ente  nazionale lavoratori rimpatriati e profughi nel territorio
della provincia autonoma di Trento;
  Visto  il  comma  secondo  dell'art.  43   della   predetta   legge
provinciale  12 luglio 1991, n. 14, il quale prevede il trasferimento
al patrimonio della provincia autonoma di Trento dei  beni  mobili  e
immobili dell'ente sopra richiamato, gia' adibiti all'esercizio delle
funzioni dell'ente nel territorio della provincia autonoma di Trento;
  Sentita la provincia autonoma di Trento;
  Considerato  che,  in  base  all'art.  6 del richiamato decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, occorre provvedere
al trasferimento alla provincia autonoma  di  Trento  del  patrimonio
mobiliare ed immobiliare dell'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e
profughi  situato nel territorio della predetta provincia autonoma di
Trento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  patrimonio  mobiliare  ed  immobiliare  relativo  alla  cessata
attivita'  del  soppresso  Ente  nazionale  lavoratori  rimpatriati e
profughi situato nel territorio provinciale di Trento, e'  trasferito
alla provincia autonoma di Trento.