IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto il decreto ministeriale  12  luglio  1989,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  55 - 4a serie speciale - del 21 luglio 1989,
con il quale e' stata approvata la tabella di valutazione dei  titoli
per  il  concorso  per soli titoli, indetti in prima applicazione del
decreto-legge 10 luglio 1989, n. 249,  per  l'accesso  ai  ruoli  del
personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale
educativo;
  Visto  il  decreto-legge  6 novembre 1989, n. 357, convertito dalla
legge 27 dicembre 1989, n. 417;
  Visto il decreto-legge 6 giugno  1991,  n.  172,  convertito  dalla
legge 6 agosto 1991, n. 244;
  Considerato  che  il  punto  B)  della  citata  tabella non e' piu'
applicabile dal momento che la previsione ivi contenuta - di valutare
il titolo di studio in luogo del superamento di concorso a favore  di
alcune  categorie  di  candidati  per  i quali, a norma dell'art. 11,
comma 2, del decreto-legge n. 249/1989, l'ammissione al concorso  era
consentita   a   prescindere   dall'avvenuto   superamento  di  esami
concorsuali - era  valida  solo  per  i  concorsi  indetti  in  prima
attuazione;
  Considerato  che  con ulteriore disposizione normativa (art. 1-bis,
comma 5,  della  legge  n.  244/1991)  la  deroga,  relativamente  al
predetto requisito di carattere generale del superamento di concorso,
e'  stata  rinnovata  limitatamente  ai  concorsi per soli titoli per
l'accesso  a  posti  di   insegnante   tecnico-pratico,   da   indire
successivamente  alla  emanazione della citata legge n. 244 e per una
sola volta;
  Considerato che, a norma dell'art. 2, comma 13, della citata  legge
n. 417/1989, nei concorsi successivi al primo, i titoli dei candidati
ancora  in  attesa di nomina possono essere integrati da nuovi titoli
relativi, tra l'altro, all'attivita' didattica svolta;
  Considerato che il servizio d'insegnamento svolto presso scuole  ed
istituti non statali parificati, pareggiati e legalmente riconosciuti
determina  l'acquisizione  di  una  esperienza  professionale che, in
qualche misura, deve essere  presa  in  considerazione  al  fine  del
reclutamento  del  personale  docente  delle  istituzioni scolastiche
statali mediante concorso per soli titoli;
  Sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione
reso nell'adunanza del 16 febbraio 1993;
  Considerato che il Consiglio nazionale  della  pubblica  istruzione
nel  predetto parere, in particolare, a proposito della valutabilita'
del servizio d'insegnamento prestato nelle  scuole  non  statali,  ha
espresso  l'avviso che detto servizio, in sintonia anche con pronunce
giurisdizionali  emesse  sull'argomento,  debba  essere  valutato  in
misura ridotta rispetto a quello delle scuole statali;
  Considerato,  peraltro,  che  il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione ha,  altresi',  approvato,  nella  medesima  data  del  16
febbraio  u.s.,  un ordine del giorno nel quale, in ragione delle di-
verse modalita' di reclutamento degli insegnanti nelle scuole statali
e in quelle non statali, e'  stato  affermato  che  la  posizione  di
aspirante  alla nomina in ruolo degli insegnanti statali debba essere
valutata con maggior favore, dal momento che il rapporto instauratosi
con  l'Amministazione  e'  soggetto  a  un  controllo  piu' diretto e
penetrante;
  Ritenuto di dover condividere, pertanto, la proposta, contenuta nei
citati atti del Consiglio nazionale  della  pubblica  istruzione,  di
valutazione  fino  a sei punti del servizio prestato nelle scuole non
statali;
  Considerato, peraltro, che l'ammissione al concorso  e'  consentita
soltanto  a  coloro  che  abbiano  prestato il prescritto servizio di
insegnamento non di ruolo nelle sole scuole statali;
  Considerata l'opportunita' di specificare che il servizio  prestato
in istituti di istruzione secondaria e artistica, citato al punto C),
primo periodo della predetta tabella, comprende anche quello prestato
su posti di sostegno ad alunni portatori di handicaps;
  Considerata  la  necessita'  di  approvare  una  nuova  tabella  in
sostituzione di quella sopracitata approvata con decreto ministeriale
12 luglio 1989 che rispetto  a  quest'ultima  presenti  modificazioni
secondo  le  considerazioni soprasvolte e resti invariata nelle altre
parti;
                              Decreta:
  La tabella di valutazione dei titoli relativa ai concorsi per  soli
titoli  per  l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole di
ogni ordine e  grado  d'istruzione  e  del  personale  educativo  dei
convitti  nazionali,  degli  educandati femminili dello Stato e delle
altre istituzioni educative, approvata con  decreto  ministeriale  12
luglio  1989,  e'  sostituita  dalla tabella allegata che costituisce
parte integrante del presente decreto.
   Roma, 29 marzo 1993
                                         Il Ministro: JERVOLINO RUSSO