IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 - 4a serie speciale - del 21 luglio 1989, con il quale e' stata approvata la tabella di valutazione dei titoli per il concorso per soli titoli, indetti in prima applicazione del decreto-legge 10 luglio 1989, n. 249, per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale educativo; Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417; Visto il decreto-legge 6 giugno 1991, n. 172, convertito dalla legge 6 agosto 1991, n. 244; Considerato che il punto B) della citata tabella non e' piu' applicabile dal momento che la previsione ivi contenuta - di valutare il titolo di studio in luogo del superamento di concorso a favore di alcune categorie di candidati per i quali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 249/1989, l'ammissione al concorso era consentita a prescindere dall'avvenuto superamento di esami concorsuali - era valida solo per i concorsi indetti in prima attuazione; Considerato che con ulteriore disposizione normativa (art. 1-bis, comma 5, della legge n. 244/1991) la deroga, relativamente al predetto requisito di carattere generale del superamento di concorso, e' stata rinnovata limitatamente ai concorsi per soli titoli per l'accesso a posti di insegnante tecnico-pratico, da indire successivamente alla emanazione della citata legge n. 244 e per una sola volta; Considerato che, a norma dell'art. 2, comma 13, della citata legge n. 417/1989, nei concorsi successivi al primo, i titoli dei candidati ancora in attesa di nomina possono essere integrati da nuovi titoli relativi, tra l'altro, all'attivita' didattica svolta; Considerato che il servizio d'insegnamento svolto presso scuole ed istituti non statali parificati, pareggiati e legalmente riconosciuti determina l'acquisizione di una esperienza professionale che, in qualche misura, deve essere presa in considerazione al fine del reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche statali mediante concorso per soli titoli; Sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione reso nell'adunanza del 16 febbraio 1993; Considerato che il Consiglio nazionale della pubblica istruzione nel predetto parere, in particolare, a proposito della valutabilita' del servizio d'insegnamento prestato nelle scuole non statali, ha espresso l'avviso che detto servizio, in sintonia anche con pronunce giurisdizionali emesse sull'argomento, debba essere valutato in misura ridotta rispetto a quello delle scuole statali; Considerato, peraltro, che il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ha, altresi', approvato, nella medesima data del 16 febbraio u.s., un ordine del giorno nel quale, in ragione delle di- verse modalita' di reclutamento degli insegnanti nelle scuole statali e in quelle non statali, e' stato affermato che la posizione di aspirante alla nomina in ruolo degli insegnanti statali debba essere valutata con maggior favore, dal momento che il rapporto instauratosi con l'Amministazione e' soggetto a un controllo piu' diretto e penetrante; Ritenuto di dover condividere, pertanto, la proposta, contenuta nei citati atti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di valutazione fino a sei punti del servizio prestato nelle scuole non statali; Considerato, peraltro, che l'ammissione al concorso e' consentita soltanto a coloro che abbiano prestato il prescritto servizio di insegnamento non di ruolo nelle sole scuole statali; Considerata l'opportunita' di specificare che il servizio prestato in istituti di istruzione secondaria e artistica, citato al punto C), primo periodo della predetta tabella, comprende anche quello prestato su posti di sostegno ad alunni portatori di handicaps; Considerata la necessita' di approvare una nuova tabella in sostituzione di quella sopracitata approvata con decreto ministeriale 12 luglio 1989 che rispetto a quest'ultima presenti modificazioni secondo le considerazioni soprasvolte e resti invariata nelle altre parti; Decreta: La tabella di valutazione dei titoli relativa ai concorsi per soli titoli per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado d'istruzione e del personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative, approvata con decreto ministeriale 12 luglio 1989, e' sostituita dalla tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 29 marzo 1993 Il Ministro: JERVOLINO RUSSO