IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto; Ritenuta la necessita' di emanare per i pubblici servizi di trasporto effettuati mediante ferrovie in concessione od in gestione commissariale governativa, tranvie e filovie, metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa in sede propria, nonche' mediante servizi automobilistici, le disposizioni previste dagli articoli 90, secondo e quarto comma e 91, ultimo comma del suddetto decreto e riguardanti le funzioni ed i requisiti tecnico- professionali fisici e morali delle persone da preporre a tali servizi e la nomina dei sostituti; Decreta: Art. 1. Generalita' 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano per gli impianti in servizio di pubblico trasporto terrestre che, agli effetti delle stesse disposizioni, si suddividono nelle seguenti categorie: I) Ferrovie in concessione od in gestione commissariale governativa; II) Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa in sede propria; III) Tranvie; IV) Filovie; V) Autolinee. 2. Nel seguito con la sigla M.C.T.C. viene individuata la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; con la sigla U.S.T.I.F. gli Uffici speciali per i trasporti ad impianti fissi della Direzione generale M.C.T.C.; con la sigla D.P.R. n. 753/80 e' indicato il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.