IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753,  recante  nuove  norme  in  materia  di  polizia,  sicurezza   e
regolarita'  dell'esercizio  delle  ferrovie  e  di  altri servizi di
trasporto;
  Ritenuta la  necessita'  di  emanare  per  i  pubblici  servizi  di
trasporto  effettuati mediante ferrovie in concessione od in gestione
commissariale governativa, tranvie e filovie, metropolitane ed  altri
sistemi  di  trasporto  rapido  di  massa  in  sede  propria, nonche'
mediante servizi  automobilistici,  le  disposizioni  previste  dagli
articoli  90,  secondo e quarto comma e 91, ultimo comma del suddetto
decreto  e  riguardanti  le  funzioni   ed   i   requisiti   tecnico-
professionali  fisici  e  morali  delle  persone  da  preporre a tali
servizi e la nomina dei sostituti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Generalita'
  1. Le disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  per  gli
impianti  in  servizio  di  pubblico  trasporto  terrestre  che, agli
effetti delle stesse  disposizioni,  si  suddividono  nelle  seguenti
categorie:
   I)   Ferrovie   in   concessione   od  in  gestione  commissariale
governativa;
   II) Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa in
sede propria;
   III) Tranvie;
   IV) Filovie;
   V) Autolinee.
  2. Nel seguito con la sigla M.C.T.C. viene individuata la Direzione
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in  concessione;
con  la  sigla  U.S.T.I.F.  gli  Uffici  speciali  per i trasporti ad
impianti fissi della Direzione generale M.C.T.C.; con la sigla D.P.R.
n. 753/80 e' indicato il decreto del Presidente della  Repubblica  11
luglio 1980, n. 753.