IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante norme per la disciplina dell'attivita' sementiera; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che integra e modifica la citata legge n. 1096/1971; Visti in particolare gli articoli 2, 15 e 16 della citata legge n. 195/1976, che, tra l'altro, stabiliscono: l'obbligatorieta' dei controlli ufficiali, a posteriori e mediante sondaggio, delle sementi ortive appartenenti alla categoria standard, gli obblighi, dei responsabili dell'apposizione dei cartellini relativi alle sementi di detta categoria e le conseguenze dei controlli stessi; Visto l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, che stabilisce, tra l'altro, le modalita' per il reperimento dei campioni di sementi da sottoporre a controllo nonche' la possibilita' di effettuare prove di laboratorio e di allevamento dei campioni stessi; Visto l'art. 21 della legge n. 1096/1971 che demanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il controllo dei prodotti sementieri ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per l'immissione in commercio e che prevede altresi' la possibilita' di delegare l'esercizio delle funzioni di controllo ad enti che, per statuto e regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e non perseguono fini commerciali; Visto il decreto ministeriale in data 2 novembre 1976 con il quale l'Ente nazionale delle sementi elette (enti di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 1096/1971), con sede in Milano, e' stato delegato al controllo ed alla certificazione delle sementi di specie ortive; Visto l'art. 41 dell'indicata legge n. 1096/1971 e l'art. 2 della predetta legge n. 195/1976 che stabiliscono che per il controllo e la certificazione dei prodotti sementieri sono dovuti dei compensi tariffari; Considerato che l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, che modifica l'art. 19 del citato regolamento di esecuzione della legge n. 1096/1971, affida al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'emanazione delle disposizioni, amministrative e tecniche, applicative relative ai controlli ed alla certificazione ufficiale; Viste le disposizioni tecniche applicative relative alla certificazione ufficiale ed al controllo delle sementi di ortaggi em- anate in data 27 giugno 1977; Ritenuta l'opportunita' di aggiornare le disposizioni in ordine al controllo delle sementi ortive appartenenti alla categoria standard; A norma dell'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27; Decreta: Art. 1. Il controllo ufficiale, a posteriori e mediante sondaggio, delle sementi di specie di piante ortive appartenenti alla categoria stand- ard, e' attuato nel rispetto della normativa vigente e del presente decreto. Il controllo consiste nell'accertamento della identita' e della purezza della varieta'. A tale fine sono poste in atto ispezioni presso i responsabili dell'apposizione del cartellino relativo alle sementi ortive di categoria standard, esami di laboratorio e prove di coltura in parcelle.