IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista la legge 25 novembre 1971, n.  1096,  recante  norme  per  la
disciplina dell'attivita' sementiera;
  Vista  la  legge  20 aprile 1976, n. 195, che integra e modifica la
citata legge n. 1096/1971;
  Visti in particolare gli articoli 2, 15 e 16 della citata legge  n.
195/1976,  che,  tra  l'altro,  stabiliscono:  l'obbligatorieta'  dei
controlli ufficiali, a posteriori e mediante sondaggio, delle sementi
ortive  appartenenti  alla  categoria  standard,  gli  obblighi,  dei
responsabili dell'apposizione dei cartellini relativi alle sementi di
detta categoria e le conseguenze dei controlli stessi;
  Visto  l'art.  18  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, regolamento di esecuzione della  citata  legge
n.  1096/1971,  che  stabilisce,  tra  l'altro,  le  modalita' per il
reperimento dei campioni di sementi da sottoporre a controllo nonche'
la possibilita' di effettuare prove di laboratorio e  di  allevamento
dei campioni stessi;
  Visto  l'art.  21 della legge n. 1096/1971 che demanda al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste il controllo dei prodotti sementieri
ai  fini  dell'accertamento  delle   caratteristiche   e   condizioni
richieste  per  l'immissione  in  commercio e che prevede altresi' la
possibilita' di delegare l'esercizio delle funzioni di  controllo  ad
enti  che,  per statuto e regolamento, si propongono di promuovere il
progresso  della  produzione  sementiera  e   non   perseguono   fini
commerciali;
  Visto  il decreto ministeriale in data 2 novembre 1976 con il quale
l'Ente nazionale delle sementi elette (enti di diritto  pubblico,  ai
sensi  dell'art. 23 della legge n. 1096/1971), con sede in Milano, e'
stato delegato al controllo ed alla certificazione delle  sementi  di
specie ortive;
  Visto  l'art.  41 dell'indicata legge n. 1096/1971 e l'art. 2 della
predetta legge n. 195/1976 che stabiliscono che per il controllo e la
certificazione dei  prodotti  sementieri  sono  dovuti  dei  compensi
tariffari;
  Considerato   che  l'art.  13  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, che modifica l'art. 19 del  citato
regolamento  di  esecuzione  della  legge  n.  1096/1971,  affida  al
Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste   l'emanazione   delle
disposizioni,  amministrative  e  tecniche,  applicative  relative ai
controlli ed alla certificazione ufficiale;
  Viste  le   disposizioni   tecniche   applicative   relative   alla
certificazione ufficiale ed al controllo delle sementi di ortaggi em-
anate in data 27 giugno 1977;
  Ritenuta  l'opportunita' di aggiornare le disposizioni in ordine al
controllo delle sementi ortive appartenenti alla categoria standard;
  A norma dell'art.  13  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  controllo  ufficiale,  a posteriori e mediante sondaggio, delle
sementi di specie di piante ortive appartenenti alla categoria stand-
ard, e' attuato nel rispetto della normativa vigente e  del  presente
decreto.
  Il  controllo  consiste  nell'accertamento  della identita' e della
purezza della varieta'. A tale fine  sono  poste  in  atto  ispezioni
presso  i  responsabili dell'apposizione del cartellino relativo alle
sementi ortive di categoria standard, esami di laboratorio e prove di
coltura in parcelle.