A tutti i Ministeri - Gabinetto Al Consiglio di Stato Alla Corte dei conti All'Avvocatura generale dello Stato Alla Ragioneria generale dello Stato Al Provveditorato generale dello Stato Il decreto legislativo di cui all'oggetto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1993 detta norme in materia di automazione. Con la presente circolare si intende fornire chiarimenti sulla prima fase di attuazione del decreto medesimo. 1. Innanzitutto, in riferimento all'importanza della evoluzione organizzativa e procedurale che l'uso delle tecnologie informatiche determina non solo nell'amministrazione pubblica ma in tutto il Paese, si ritiene indispensabile non rallentare il processo di automazione in atto, in attuazione dell'art. 17 del decreto. Pertanto, le amministrazioni che hanno pianificato in materia la loro attivita' possono procedere nella loro programmata pianificazione, tenendo in conto quanto indicato nell'art. 1 del presente decreto, come segue: a) per i contratti il cui valore complessivo non sia superiore a L. 300.000.000 IVA inclusa, le amministrazioni sono autorizzate a disporre autonomamente l'acquisizione dei beni e dei servizi senza ulteriori pareri, fornendone comunicazione a questa autorita' nel termine di trenta giorni dalle relative stipule dei contratti. Resta fermo, in base alla vigente normativa, il divieto di frazionare le forniture o di acquisire parti di sistemi che possano trovare completamento in periodi successivi; b) per i contratti relativi alle acquisizioni di beni e servizi superiori alla somma di 300 milioni di lire la proposta dell'amministrazione dovra' essere trasmessa a questa autorita' per il parere, accompagnata da una dettagliata relazione con allegata documentazione conforme alle prassi precedentemente in uso; c) va segnalato che per l'acquisizione di beni (ivi compresi i pacchetti applicativi), vanno osservate le norme vigenti in materia di contabilita' nonche' le norme contenute nel decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE; d) per far fronte alle acquisizioni, le amministrazioni provvederanno con i fondi a disposizione, oppure facendo ricorso al Provveditorato generale dello Stato per le somme poste a disposizione delle medesime in materia di automazione. Il Provveditorato generale dello Stato procedera' all'acquisizione di quanto richiesto dalle singole amministrazioni seguendo la procedura piu' sopra indicata. Le spese sostenute dal Provveditorato generale dello Stato saranno poste sul cap. 5045 per la Corte dei conti, sul cap. 5060 per il Consiglio di Stato e sul cap. 5032 per le altre amministrazioni; e) resta fermo quanto stabilito al comma 3 dell'art. 17 contenente disposizioni speciali in deroga alla procedura di cui al comma 1, alla quale la presente circolare si riferisce. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere agli enti e alle aziende sottoposte alla loro vigilanza la presente circolare. Detti enti ed aziende per l'anno 1993 sono autorizzate a disporre autonomamente l'acquisizione di beni e servizi senza richiedere il parere di questa autorita' nel rispetto delle norme per essi vigenti e comunque della disciplina introdotta con il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358. Di tali acquisizioni gli enti ed aziende daranno comunicazione a questa autorita' nel termine di trenta giorni dalla stipula dei relativi contratti. Il Presidente: AMATO