IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 74, primo comma, lettera c), del citato decreto n. 633 il quale stabilisce in deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo di detto decreto: 1) che per il commercio dei quotidiani, dei periodici, dei supporti integrativi e dei libri l'imposta e' dovuta dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero di copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuite del 50 per cento a titolo di forfettizzazionedella resa; 2) che per periodico si intende qualsiasi pubblicazione registrata come tale ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47; 3) che per le cessioni congiunte di quotidiani, di periodici, di libri e di altri beni, anche se offerti in omaggio, l'imposta si applica sul corrispettivo complessivo dei beni ceduti con l'aliquota relativa al bene principale e che, qualora quest'ultimo non sia costituito dalle pubblicazioni o dai libri, l'imposta e' dovuta in relazione al numero delle copie vendute; 4) che la diminuzione del 50 per cento a titolo di forfettizzazione della resa e' elevata per gli anni 1992-1993 al 70 per cento e per gli anni 1994-1995 al 60 per cento; Considerato che, ai sensi del secondo comma del citato art. 74, le operazioni relative al commercio dei sopracitati beni non sono soggette all'imposta in quanto equiparate a quelle di cui al terzo comma dell'art. 2 del decreto n. 633/1972; Visto il terzo comma del sopra menzionato art. 74, il quale prevede che le modalita' e i termini per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze; Visto l'art. 34, comma 3, lettera e), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, con il quale e' stata modificata la disposizione di cui alla lettera c) dell'art. 74 del decreto n. 633, al fine di estendere l'applicazione, oltre che al commercio di tutti i periodici registrati ai sensi della citata legge 8 febbraio 1948, n. 47, e di giornali quotidiani, ancorche' commercializzati con supporti integrativi, anche al commercio di libri e alle cessioni congiunte delle dette pubblicazioni con altri beni; Visto l'art. 2 della legge 27 novembre 1989, n. 384, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, con il quale il regime previsto dall'art. 74, primo comma, lettera c), del decreto n. 633, come modificato dal citato art. 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e' stato dichiarato applicabile, relativamente alle cessioni congiunte di periodici e di altri beni, anche alle operazioni effettuate anteriormente al 1 gennaio 1990; Considerato che occorre provvedere alla modifica del decreto ministeriale 29 dicembre 1989, e successive modificazioni, al fine di adeguare le relative disposizioni alle norme contenute nel decreto- legge 2 marzo 1993, n. 47, concernente la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per gli scambi intracomunitari; Decreta: Il decreto ministeriale 29 dicembre 1989, e successive modificazioni, concernente la disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei giornali periodici nonche' delle altre pubblicazioni periodiche registrate come tali e' sostituito dal seguente: Art. 1. 1. L'imposta sul valore aggiunto per il commercio di quotidiani, di periodici, di supporti integrativi e di libri e' dovuta dagli editori ed e' determinata, distintamente per ciascuna testata o titolo, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, anche in esecuzione di contratto estimatorio, diminuito della percentuale del 50 per cento a titolo di forfettizzazione della resa. 2. Gli editori, ai fini dell'applicazione dell'imposta, debbono annotare entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione delle copie, in apposito registro numerato e bollato ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, distintamente per ciascuna testata o titolo e per ciascun giorno: a) il numero delle copie consegnate o spedite, con esclusione di quelle di cui alle seguenti lettere b) e c); b) il numero delle copie consegnate o spedite in abbonamento, con esclusione di quelle di cui alla seguente lettera c); c) il numero delle copie cedute senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e degli articoli 41 e 58 del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47; d) il numero delle copie costituenti la resa forfettaria, calcolata sul numero delle copie consegnate o spedite di cui alla lettera a); e) il prezzo di vendita al pubblico, comprensivo dell'imposta, di ciascuna copia; f) l'ammontare dei corrispettivi determinato in funzione del prezzo indicato nella lettera e), relativi alle copie consegnate o spedite di cui alla lettera a) diminuite di quelle costituenti la resa forfettaria di cui alla lettera d); g) l'ammontare dei corrispettivi, comprensivi dell'imposta, riscossi per le cessioni di pubblicazioni effettuate in abbonamento, ridotto della percentuale di cui al comma precedente a titolo di forfettizzazione della resa; h) l'ammontare complessivo imponibile determinato sulla base dell'importo dei corrispettivi di cui alle lettere f) e g) diminuito, a norma del comma 4 dell'art. 27 del menzionato decreto n. 633, delle percentuali ivi indicate; i) l'ammontare della relativa imposta. 3. Le annotazioni di cui al comma precedente possono essere effettuate globalmente per ciascun mese solare; in caso di variazioni, nel corso del mese, del prezzo di vendita al pubblico delle pubblicazioni le annotazioni possono essere effettuate globalmente, ma distintamente, in relazione ai diversi prezzi di vendita. 4. Le variazioni di prezzo di vendita al pubblico disposte dall'editore successivamente alla consegna o spedizione in esecuzione di contratto estimatorio danno luogo a corrispondenti rettifiche della base imponibile e della relativa imposta e devono essere anno- tate, entro il mese successivo a quello in cui hanno effetto, con le modalita' di cui al comma precedente. 5. Salvo quanto disposto nel successivo comma 6, non sussiste l'obbligo di emissione della fattura e il documento di addebito del corrispettivo eventualmente emesso deve recare l'annotazione che trattasi di operazione per la quale l'imposta e' assolta dall'editore ai sensi del presente decreto. 6. Per le cessioni di cui alla lettera c) del comma 2 deve essere emessa fattura ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'art. 46, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47. Le fatture emesse a norma del suddetto art. 46 devono essere distintamente annotate nel registro di cui all'art. 23 del predetto decreto n. 633/1972.