IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e dei natanti, e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n.  990/1969,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 novembre
1970,  n.  973,  e  le  successive   disposizioni   modificative   ed
integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e  le  succes-
sive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative e integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla  legge  n.  576/1982,  e  norme  sul  controllo  delle
partecipazioni  di  imprese  o  enti assicurativi e in imprese o enti
assicurativi;
  Vita la lettera in data 6 ottobre  1992,  n.  3647,  con  la  quale
l'Istituto   per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse collettivo -  ISVAP,  ha  formulato,  nei  confronti  della
societa' Alpi assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, contestazione
di un grave e persistente stato di irregolare funzionamento, ai sensi
della  vigente  normativa ivi compresi gli articoli 57 della legge n.
295/1978 e 7 della legge n. 576/1982, cosi' come sostituito dall'art.
2 della legge n. 20/1991;
  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1989 con il quale e' stato
fatto divieto alla predetta societa' di compiere atti di disposizione
sui propri  beni,  ai  sensi  dell'art.  43  della  citata  legge  n.
295/1978;
  Vista  la  lettera  in data 15 febbraio 1993, n. 3987, con la quale
l'ISVAP  ha  comunicato   che   il   consiglio   di   amministrazione
dell'Istituto   stesso   ha   deliberato   di  proporre  al  Ministro
dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato  lo  scioglimento
degli  organi amministrativi e sindacali ordinari della predetta Alpi
assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, a norma dell'art.  7  della
legge  n.  576/1982,  come  sostituito  dall'art.  2  della  legge n.
20/1991;
  Vista  la  relazione  per  la   commissione   consultiva   per   le
assicurazioni  private,  predisposta  dall'ISVAP  in data 15 febbraio
1993,  le  cui  indicazioni  e  motivazioni  devono  intendersi   qui
integralmente recepite;
  Sentito  il  parere  espresso  dalla  commissione consultiva per le
assicurazioni private nella seduta del 30 marzo 1993;
  Ritenuto  che,  al  fine  di  evitare  l'adozione  di  piu'   gravi
provvedimenti  sanzionatori e per meglio tutelare gli interessi degli
assicurati e dei terzi aventi diritto alle prestazioni  assicurative,
appare opportuno disporre lo scioglimento degli organi amministrativi
e sindacali ordinari della medesima societa';
                              Decreta:
  Ai  sensi  dell'art.  7  della  legge  12 agosto 1982, n. 576, come
sostituito dall'art. 2 della  legge  9  gennaio  1991,  n.  20,  sono
sciolti gli organi amministrativi e sindacali ordinari della societa'
Alpi assicurazioni S.p.a., con sede in Milano.
  La  nomina di uno o piu' commissari per la gestione straordinaria e
del comitato di sorveglianza della predetta  impresa  sara'  disposta
dall'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private e di
interesse collettivo - ISVAP.
  La gestione straordinaria non potra' avere durata superiore  ad  un
anno.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 aprile 1993
                                                 Il Ministro: GUARINO