IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 7, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca; Ritenuto necessario stabilire le tariffe per il rilascio da parte del Ministero della sanita' del riconoscimento di idoneita' agli stabilimenti, navi officina, impianti collettivi per le aste e mercati all'ingrosso che producono e commercializzano prodotti della pesca destinati al consumo umano; Ritenuto altresi' necessario stabilire le modalita' per il rimborso da parte delle imprese delle spese relative alle verifiche eventualmente effettuate dal Ministero della sanita'; Decreta: Art. 1. 1. Per il riconoscimento di idoneita' degli stabilimenti, navi officina, impianti collettivi per le aste e mercati all'ingrosso ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, deve essere pagata al Ministero della sanita' la tariffa di L. 1.000.000.