IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art.  3 del decreto del Presidente della Repubblica del 1›
marzo 1992, n. 231, regolamento  di  attuazione  delle  direttive  n.
83/91/CEE,  n.  88/289/CEE  e  n.  91/266/CEE,  relative  a  problemi
sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali
della specie bovina e suina e di  carni  fresche  in  provenienza  da
Paesi  terzi,  nonche'  di ricerca di trichine nelle carni fresche di
animali domestici della specie suina;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  1992,
n. 557, regolamento per l'attuazione della direttiva n. 91/69/CEE che
modifica la direttiva n. 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di
polizia  sanitaria  all'importazione  di  animali  vivi  della specie
bovina e suina, di carni fresche o di prodotti a base  di  carne,  in
provenienza  da  Paesi  terzi,  integrandovi gli animali della specie
ovina e caprina;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
194, concernente  l'attuazione  delle  direttive  CEE  n.  77/99,  n.
80/214,  n.  80/215,  n. 81/1100, n. 83/201, n. 85/321, n. 85/327, n.
85/328,  relative  ai  problemi  sanitari  in   materia   di   scambi
intracomunitari  di  prodotti  a base di carne, ai sensi dell'art. 15
della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Visto il decreto 5 ottobre 1991, n.  375,  regolamento  concernente
l'attuazione  delle  direttive  n.  87/491/CEE  e  n. 88/660/CEE, che
modificano la direttiva numero 80/215/CEE,  relativa  a  problemi  di
polizia  sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di
carne;
  Visto il  decreto  ministeriale  3  febbraio  1992  concernente  la
sostituzione  dell'elenco  dei  Paesi  terzi  dai  quali  e'  ammessa
l'importazione di animali  della  specie  bovina  e  suina  di  carni
fresche e di prodotti a base di carne;
  Visto   il  decreto  ministeriale  20  febbraio  1989  relativo  al
mantenimento delle importazioni di animali vivi e di carni fresche in
provenienza da alcuni Paesi terzi, nonche' le successive modifiche di
cui ultima il decreto ministeriale 4 novembre 1991;
  Vista la decisione  della  Commissione  del  19  gennaio  1993,  n.
93/100/CEE  che  modifica  la  decisione del Consiglio n. 79/542/CEE,
recante l'elenco dei Paesi terzi da cui gli Stati membri  autorizzano
l'importazione  di  animali  della specie bovina, suina ed equina, di
carni fresche e di prodotti a base di carne e che abroga le decisioni
della Commissione n. 89/15/CEE e n. 90/135/CEE;
  Preso atto che le autorita'  dei  Paesi  terzi  in  allegato  hanno
inviato  sufficienti  informazioni  sulla  loro legislazione relativa
all'utilizzazione e all'individuazione di sostanze ad azione ormonica
negli animali e nelle carni;
  Considerando che e' necessario unificare gli elenchi di Paesi terzi
da cui e' autorizzata l'importazione di animali vivi e carni fresche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Sono ammessi all'importazione in Italia  gli  animali  vivi,  le
carni  e  prodotti  a base di carne, appartenenti alle specie bovina,
ovicaprina, suina ed equina, nonche'  le  carni  fresche  di  animali
selvatici, artiodattili ed equini, in provenienza dai Paesi terzi che
figurano nella parte 1 dell'allegato al presente decreto.
  2.  E' autorizzata l'importazione temporanea di cavalli iscritti in
registri genealogici e provenienti da Paesi terzi o  parti  di  Paesi
terzi  figuranti  nella  parte  2  dell'allegato al presente decreto,
ovvero la loro reintroduzione dopo  l'esportazione  temporanea  verso
tali Paesi terzi o parti di tali Paesi.