Al fine di promuovere la piu' ampia collaborazione tra Osservatorio nazionale per il volontariato, istituzioni pubbliche e organizzazioni aventi i requisiti di cui alla legge n. 266/1991 ed assicurare, nel contempo, l'adozione di criteri diretti ad offrire pari condizioni ed opportunita' alle organizzazioni di volontariato operanti sul territorio nazionale, interessate alla presentazione dei progetti previsti dall'art. 12, comma 1, lettera d), l'Osservatorio nazionale per il volontariato ha approvato, all'unanimita', nella seduta del 16 marzo 1993 la presente circolare. L'applicazione combinata delle disposizioni di cui alla richiamata lettera d) con quelle di cui al comma 2 dello stesso art. 12 prevede che l'Osservatorio approvi - utilizzando parzialmente lo stanziamento di lire 2 miliardi previsto anche per il funzionamento dell'Osservatorio - il finanziamento di "progetti sperimentali" elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6, per far fronte ad "emergenze sociali" e per favorire l'applicazione di "metodologie di intervento particolarmente avanzate". Cio' esige, da una parte, l'individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione dei progetti e, dall'altra, un'interpretazione articolata delle definizioni di "Progetto sperimentale", di "Emergenza sociale" e di "Metodologie di intervento particolarmente avanzate". A) SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI. Possono richiedere contributi per la realizzazione dei progetti indicati in premessa, le organizzazioni di volontariato che, alla data del 30 giugno 1993, siano regolarmente iscritte nei registri regionali del volontariato, istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266/1991 e delle leggi o delibere regionali e provinciali emanate in attuazione dello stesso art. 6. In attuazione dell'art. 13 della legge n. 266/1991 sono escluse dalla possibilita' di accedere ai finanziamenti le organizzazioni di volontariato internazionale che ricadono nella disciplina della legge n. 49/1987, concernente la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, per le quali sono previsti requisiti diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 266. Sono inoltre escluse le cooperative sociali in quanto la disciplina della loro attivita' ricade nell'ambito di applicazione della legge n. 381/1991. B) INTERPRETAZIONE DEI TERMINI: "PROGETTI SPERIMENTALI", "EMERGENZA SOCIALE", "METODOLOGIE DI INTERVENTO PARTICOLARMENTE AVANZATE". Per progetto sperimentale si intende un progetto di intervento effettivo, con l'obiettivo di provare e verificare risposte innova- tive ai bisogni presenti sul territorio. Per emergenza sociale si intende la particolare gravita', qualitativa o quantitativa, di situazioni sociali di disagio, emarginazione, poverta', degrado ambientale e socio-culturale. Per metodologie di intervento particolarmente avanzate si intendono tecniche e modi di intervento significativamente innovativi o migliorativi rispetto all'esistente. Stante l'emergenza sociale del disagio di molti relativamente alle cure sanitarie e socio-sanitarie, considerato che l'art. 14 del decreto-legge n. 502/1992 affida alle organizzazioni di volontariato compiti significativi e differenziati per la partecipazione e la tutela dei diritti degli utenti del Servizio sanitario nazionale, riceveranno particolare attenzione progetti sperimentali - con metodologie avanzate - ispirati all'attuazione di qualche indicazione operativa prevista per il volontariato dal citato art. 14, in collaborazione anche con gli enti locali. Saranno, altresi', particolarmente considerati progetti integrati, realizzati da piu' organizzazioni, operanti anche in settori diversi. C) MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE. Le organizzazioni di volontariato aventi i requisiti di cui al punto A) dovranno far pervenire le istanze di contributo entro il 30 giugno 1993, indirizzandole a: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - Osservatorio nazionale per il volontariato - Via Barberini, 47 - 00187 ROMA. All'istanza dovra' essere allegata copia autenticata dell'atto di iscrizione al registro generale regionale del volontariato. Nella formulazione delle istanze bisogna attenersi esclusivamente al modello allegato alla presente circolare di cui e' parte integrante (allegato 1). In particolare, debbono essere forniti gli elementi utili all'individuazione del soggetto proponente e all'attivita' svolta (nome dell'associazione e dei responsabili, regione e sede di residenza, ambiti di intervento, esperienza ed attivita' svolta), con l'indicazione, nel caso di progetti integrati, dell'apporto eventuale di associazioni e gruppi di volontariato operanti in territori e in campi diversi da quello dell'organizzazione proponente. D) DESCRIZIONE DEL PROGETTO. Le istanze devono contenere una dettagliata descrizione degli obiettivi, dei contenuti, delle caratteristiche, dei tempi e delle fasi di realizzazione dell'intervento. In particolare: 1) qualora si tratti di progetto volto a sperimentare una metodologia particolarmente avanzata, occorre descrivere anche le tecniche ed i modi peculiari di intervento; 2) qualora si tratti di progetto volto a fronteggiare un'emergenza sociale dovranno essere indicate le motivazioni che consentono di identificare l'emergenza. In ogni caso devono essere indicati: i destinatari dell'intervento ed il loro numero; l'ambito territoriale di realizzazione; il numero dei volontari, il livello e l'entita' di coinvolgimento nel progetto e la loro preparazione; eventuali altri soggetti non volontari coinvolti e la loro qualificazione; il capo progetto, la sua qualifica professionale, le modalita' di partecipazione ed i tempi dedicati all'intervento; il piano economico complessivo documentato, con la specificazione delle singole voci di spesa (materiali ed attrezzature - esclusi quelli di normale dotazione dell'organizzazione - eventuali oneri per l'utilizzo dei locali funzionali al progetto, oneri per collaborazioni autonome non continuative, altro); l'entita' del contributo richiesto, la parte a carico della stessa organizzazione proponente o di altri soggetti pubblici e privati coinvolti. E) MOTIVI DI INAMMISSIBILITA'. 1) Non saranno prese in considerazione le istanze: spedite oltre il termine fissato del 30 giugno 1993; prive della richiesta documentazione; non corredate di documento attestante l'iscrizione al registro generale regionale; concernenti richieste generiche di finanziamento, prive di ogni requisito progettuale. F) ONERI NON AMMISSIBILI A CONTRIBUTO. Sono esclusi dal finanziamento, ancorche' documentati: gli oneri relativi ad attivita' promozionali dell'organizzazione proponente; gli oneri relativi a studi, ricerche, seminari, convegni e ad ogni forma di pubblicita'; le spese per l'ordinario funzionamento delle organizzazioni; ogni altro tipo di spesa non strettamente finalizzata alla realizzazione del progetto. G) PARERE DELLE REGIONI O DEGLI ENTI LOCALI. Qualora il progetto da sottoporre all'approvazione dell'Osservatorio e' realizzato con la collaborazione ed il sostegno di un ente regionale o locale, occorre acquisire la delibera di giunta di tale ente. Nel caso in cui il progetto riguardi piu' realta' territoriali, di- verse da quella ove ha sede l'organizzazione, e per la realizzazione di esso occorra la collaborazione degli enti locali, l'organizzazione di volontariato dovra' allegare il parere degli enti coinvolti nel progetto. H) INFORMATIVA INTERMEDIA E FINALE. Per i progetti ammessi a finanziamento, le organizzazioni proponenti devono presentare all'Osservatorio nazionale per il volontariato, entro sei mesi dalla data di erogazione del contributo, una relazione sullo stato di attuazione del progetto ed entro i successivi sei mesi una relazione sui risultati conseguiti. Il Ministro: BOMPIANI