Al fine di promuovere la piu' ampia collaborazione tra Osservatorio
nazionale per il volontariato, istituzioni pubbliche e organizzazioni
aventi i requisiti di cui alla legge n. 266/1991 ed  assicurare,  nel
contempo, l'adozione di criteri diretti ad offrire pari condizioni ed
opportunita'   alle   organizzazioni  di  volontariato  operanti  sul
territorio nazionale, interessate  alla  presentazione  dei  progetti
previsti  dall'art. 12, comma 1, lettera d), l'Osservatorio nazionale
per il volontariato ha approvato, all'unanimita', nella seduta del 16
marzo 1993 la presente circolare.
  L'applicazione combinata delle disposizioni di cui alla  richiamata
lettera  d) con quelle di cui al comma 2 dello stesso art. 12 prevede
che l'Osservatorio approvi - utilizzando parzialmente lo stanziamento
di  lire   2   miliardi   previsto   anche   per   il   funzionamento
dell'Osservatorio  -  il  finanziamento  di  "progetti  sperimentali"
elaborati,  anche  in  collaborazione  con  gli   enti   locali,   da
organizzazioni  di volontariato iscritte nei registri di cui all'art.
6,  per  far  fronte  ad   "emergenze   sociali"   e   per   favorire
l'applicazione   di   "metodologie   di   intervento  particolarmente
avanzate".
  Cio' esige, da una parte, l'individuazione dei soggetti legittimati
alla presentazione dei  progetti  e,  dall'altra,  un'interpretazione
articolata   delle   definizioni   di   "Progetto  sperimentale",  di
"Emergenza sociale" e di "Metodologie di  intervento  particolarmente
avanzate".
 A) SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI.
  Possono  richiedere  contributi  per  la realizzazione dei progetti
indicati in premessa, le organizzazioni  di  volontariato  che,  alla
data  del  30  giugno  1993, siano regolarmente iscritte nei registri
regionali del volontariato, istituiti  ai  sensi  dell'art.  6  della
legge  n.  266/1991  e delle leggi o delibere regionali e provinciali
emanate in attuazione dello stesso art. 6. In attuazione dell'art. 13
della legge n. 266/1991 sono escluse dalla possibilita'  di  accedere
ai finanziamenti le organizzazioni di volontariato internazionale che
ricadono  nella  disciplina  della  legge  n. 49/1987, concernente la
cooperazione con i Paesi in  via  di  sviluppo,  per  le  quali  sono
previsti requisiti diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 3 della
legge  n.  266. Sono inoltre escluse le cooperative sociali in quanto
la disciplina della loro attivita' ricade nell'ambito di applicazione
della legge n. 381/1991.
 B) INTERPRETAZIONE DEI TERMINI: "PROGETTI SPERIMENTALI",  "EMERGENZA
SOCIALE", "METODOLOGIE DI INTERVENTO PARTICOLARMENTE AVANZATE".
  Per  progetto  sperimentale  si  intende  un progetto di intervento
effettivo, con l'obiettivo di provare e verificare  risposte  innova-
tive ai bisogni presenti sul territorio.
  Per   emergenza   sociale   si  intende  la  particolare  gravita',
qualitativa  o  quantitativa,  di  situazioni  sociali  di   disagio,
emarginazione, poverta', degrado ambientale e socio-culturale.
  Per metodologie di intervento particolarmente avanzate si intendono
tecniche   e  modi  di  intervento  significativamente  innovativi  o
migliorativi rispetto all'esistente.
  Stante  l'emergenza sociale del disagio di molti relativamente alle
cure sanitarie e  socio-sanitarie,  considerato  che  l'art.  14  del
decreto-legge  n. 502/1992 affida alle organizzazioni di volontariato
compiti significativi e differenziati  per  la  partecipazione  e  la
tutela  dei  diritti  degli  utenti del Servizio sanitario nazionale,
riceveranno  particolare  attenzione  progetti  sperimentali  -   con
metodologie avanzate - ispirati all'attuazione di qualche indicazione
operativa  prevista  per  il  volontariato  dal  citato  art.  14, in
collaborazione anche con gli enti locali.
  Saranno, altresi', particolarmente considerati progetti  integrati,
realizzati da piu' organizzazioni, operanti anche in settori diversi.
 C) MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.
  Le  organizzazioni  di  volontariato  aventi  i requisiti di cui al
punto A) dovranno far pervenire le istanze di contributo entro il  30
giugno  1993, indirizzandole a: Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per gli affari sociali - Osservatorio nazionale per il
volontariato - Via Barberini, 47 - 00187 ROMA.
  All'istanza dovra' essere allegata copia autenticata  dell'atto  di
iscrizione al registro generale regionale del volontariato.
  Nella  formulazione  delle istanze bisogna attenersi esclusivamente
al  modello  allegato  alla  presente  circolare  di  cui  e'   parte
integrante (allegato 1).
  In   particolare,   debbono   essere  forniti  gli  elementi  utili
all'individuazione del soggetto  proponente  e  all'attivita'  svolta
(nome  dell'associazione  e  dei  responsabili,  regione  e  sede  di
residenza, ambiti di intervento, esperienza ed attivita' svolta), con
l'indicazione, nel caso di progetti integrati, dell'apporto eventuale
di associazioni e gruppi di volontariato operanti in territori  e  in
campi diversi da quello dell'organizzazione proponente.
 D) DESCRIZIONE DEL PROGETTO.
  Le  istanze  devono  contenere  una  dettagliata  descrizione degli
obiettivi, dei contenuti, delle caratteristiche, dei  tempi  e  delle
fasi di realizzazione dell'intervento.
  In particolare:
   1)  qualora  si  tratti  di  progetto  volto  a  sperimentare  una
metodologia particolarmente avanzata,  occorre  descrivere  anche  le
tecniche ed i modi peculiari di intervento;
   2) qualora si tratti di progetto volto a fronteggiare un'emergenza
sociale  dovranno  essere  indicate  le motivazioni che consentono di
identificare l'emergenza.
  In ogni caso devono essere indicati:
   i destinatari dell'intervento ed il loro numero;
   l'ambito territoriale di realizzazione;
   il numero dei volontari, il livello e l'entita' di  coinvolgimento
nel progetto e la loro preparazione;
   eventuali  altri  soggetti  non  volontari  coinvolti  e  la  loro
qualificazione;
   il capo progetto, la sua qualifica professionale, le modalita'  di
partecipazione ed i tempi dedicati all'intervento;
   il  piano economico complessivo documentato, con la specificazione
delle singole voci di spesa  (materiali  ed  attrezzature  -  esclusi
quelli di normale dotazione dell'organizzazione - eventuali oneri per
l'utilizzo   dei   locali   funzionali   al   progetto,   oneri   per
collaborazioni autonome non continuative, altro);
   l'entita' del contributo richiesto, la parte a carico della stessa
organizzazione  proponente  o  di  altri  soggetti pubblici e privati
coinvolti.
 E) MOTIVI DI INAMMISSIBILITA'.
  1) Non saranno prese in considerazione le istanze:
   spedite oltre il termine fissato del 30 giugno 1993;
   prive della richiesta documentazione;
   non corredate di documento  attestante  l'iscrizione  al  registro
generale regionale;
   concernenti  richieste  generiche  di finanziamento, prive di ogni
requisito progettuale.
 F) ONERI NON AMMISSIBILI A CONTRIBUTO.
  Sono esclusi dal finanziamento, ancorche' documentati:
   gli oneri relativi ad attivita'  promozionali  dell'organizzazione
proponente;
   gli oneri relativi a studi, ricerche, seminari, convegni e ad ogni
forma di pubblicita';
   le spese per l'ordinario funzionamento delle organizzazioni;
   ogni  altro  tipo  di  spesa  non  strettamente  finalizzata  alla
realizzazione del progetto.
 G) PARERE DELLE REGIONI O DEGLI ENTI LOCALI.
  Qualora    il    progetto    da     sottoporre     all'approvazione
dell'Osservatorio  e' realizzato con la collaborazione ed il sostegno
di un ente regionale o  locale,  occorre  acquisire  la  delibera  di
giunta di tale ente.
  Nel caso in cui il progetto riguardi piu' realta' territoriali, di-
verse  da quella ove ha sede l'organizzazione, e per la realizzazione
di esso occorra la collaborazione degli enti locali, l'organizzazione
di volontariato dovra' allegare il parere degli  enti  coinvolti  nel
progetto.
 H) INFORMATIVA INTERMEDIA E FINALE.
  Per   i   progetti   ammessi  a  finanziamento,  le  organizzazioni
proponenti  devono  presentare  all'Osservatorio  nazionale  per   il
volontariato, entro sei mesi dalla data di erogazione del contributo,
una  relazione  sullo  stato  di  attuazione  del progetto ed entro i
successivi sei mesi una relazione sui risultati conseguiti.
                                                Il Ministro: BOMPIANI