Il MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante: "Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM"; Visto in particolare l'art. 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, il quale, per le finalita' di cui allo stesso articolo, autorizza la Cassa depositi e prestiti ad emettere obbligazioni ed a contrarre prestiti per un controvalore di non meno di lire 9.000 miliardi e comunque nei limiti di compatibilita' di bilancio di cui al comma 9 del medesimo articolo; Ritenuto opportuno che la Cassa depositi e prestiti per le finalita' di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 487/1992 convertito dalla legge n. 33/1993 ed in particolare per il pagamento dei debiti assunti all'estero contragga un prestito sul mercato delle eurodivise; Considerato che lo stesso art. 5, comma 3, stabilisce che le condizioni di scadenza e di tasso di interesse relative alle operazioni di emissione delle obbligazioni e di contrazione dei prestiti sono determinate con decreti del Ministro del tesoro; Ritenuto necessario, in attuazione al citato decreto-legge n. 487/1992 convertito dalla legge n. 33/1993, procedere alla regolamentazione delle condizioni di scadenza e di tasso di interesse del prestito suindicato; Decreta: Art. 1. La Cassa depositi e prestiti per le finalita' di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 487/1992 convertito dalla legge n. 33/1993 con riguardo alle necessita' di pagamento dei debiti assunti all'estero ha facolta' di contrarre sul mercato delle eurodivise, tramite apposito istituto di credito che svolgera' le funzioni di banca agente, un prestito per un controvalore massimo di 1.600 miliardi di lire di pertinenza estera (eurolire). Le modalita' di contrazione e di utilizzo del prestito di cui al comma 1 del presente articolo saranno regolate mediante apposita convenzione da stipularsi fra la Cassa depositi e prestiti e la banca agente.