Il MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n.  487,  convertito,  con
modificazioni,   dalla  legge  17  febbraio  1993,  n.  33,  recante:
"Soppressione  dell'Ente  partecipazioni  e  finanziamento  industria
manifatturiera - EFIM";
  Visto in particolare l'art. 5, comma 3, del citato decreto-legge n.
487/1992,  convertito  dalla  legge  n.  33/1993,  il  quale,  per le
finalita' di cui allo stesso articolo, autorizza la Cassa depositi  e
prestiti  ad  emettere  obbligazioni  ed  a contrarre prestiti per un
controvalore di non meno di lire 9.000 miliardi e comunque nei limiti
di compatibilita'  di  bilancio  di  cui  al  comma  9  del  medesimo
articolo;
  Ritenuto  opportuno  che  la  Cassa  depositi  e  prestiti  per  le
finalita' di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 487/1992  convertito
dalla  legge n. 33/1993 ed in particolare per il pagamento dei debiti
assunti  all'estero  contragga  un   prestito   sul   mercato   delle
eurodivise;
  Considerato  che  lo  stesso  art.  5,  comma  3, stabilisce che le
condizioni  di  scadenza  e  di  tasso  di  interesse  relative  alle
operazioni  di  emissione  delle  obbligazioni  e  di contrazione dei
prestiti sono determinate con decreti del Ministro del tesoro;
  Ritenuto necessario,  in  attuazione  al  citato  decreto-legge  n.
487/1992   convertito   dalla   legge   n.  33/1993,  procedere  alla
regolamentazione delle condizioni di scadenza e di tasso di interesse
del prestito suindicato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La Cassa depositi e prestiti per le finalita' di cui all'art. 5 del
decreto-legge n. 487/1992  convertito  dalla  legge  n.  33/1993  con
riguardo  alle  necessita' di pagamento dei debiti assunti all'estero
ha facolta'  di  contrarre  sul  mercato  delle  eurodivise,  tramite
apposito  istituto  di  credito  che  svolgera'  le funzioni di banca
agente, un prestito per un controvalore massimo di 1.600 miliardi  di
lire di pertinenza estera (eurolire).
  Le  modalita'  di  contrazione e di utilizzo del prestito di cui al
comma 1 del presente  articolo  saranno  regolate  mediante  apposita
convenzione da stipularsi fra la Cassa depositi e prestiti e la banca
agente.