IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E IL MINISTRO DELLA DIFESA Vista la legge 12 dicembre 1992, n. 492, concernente "disposizioni in materia di traduzioni di soggetti in condizione di restrizione della liberta' personale e di liberazione di imputati prosciolti"; Visto l'art. 2, comma 6, di tale legge, che demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione dei tipi di manette modulari mul- tiple da adoperarsi nelle traduzioni collettive; Considerato che la legge 12 dicembre 1992, n. 492, si ispira all'esigenza di evitare inutili disagi ai traducendi, in modo da contemperare l'esigenza della sicurezza con quella del rispetto della dignita'; Decretano: Art. 1. Le manette modulari multiple da utilizzare nelle traduzioni collettive sono costituite da: a) manette di metallo leggero, in sostituzione dei ferri attualmente in uso, con caratteristiche analoghe a quelle in dotazione alle forze di polizia per le traduzioni individuali, provviste di sistema per l'aggancio al cavo principale; b) cavo principale di acciaio, in sostituzione della catena, ricoperto di plastica o gomma, suddiviso in tratte, ciascuna non inferiore a ottanta centimetri, raccordate mediante apposito sistema; c) cavi terminali con anelli agganciabili, mediante sistema di sicurezza, al cavo principale.