IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
                                  E
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Vista la legge 12 dicembre 1992, n. 492, concernente  "disposizioni
in  materia  di  traduzioni  di soggetti in condizione di restrizione
della liberta' personale e di liberazione di imputati prosciolti";
  Visto l'art. 2, comma 6, di tale legge,  che  demanda  ad  apposito
decreto ministeriale la definizione dei tipi di manette modulari mul-
tiple da adoperarsi nelle traduzioni collettive;
  Considerato  che  la  legge  12  dicembre  1992,  n. 492, si ispira
all'esigenza di evitare inutili disagi  ai  traducendi,  in  modo  da
contemperare l'esigenza della sicurezza con quella del rispetto della
dignita';
                             Decretano:
                               Art. 1.
  Le   manette  modulari  multiple  da  utilizzare  nelle  traduzioni
collettive sono costituite da:
    a)  manette  di  metallo  leggero,  in  sostituzione  dei   ferri
attualmente   in  uso,  con  caratteristiche  analoghe  a  quelle  in
dotazione alle  forze  di  polizia  per  le  traduzioni  individuali,
provviste di sistema per l'aggancio al cavo principale;
    b)  cavo  principale  di  acciaio,  in sostituzione della catena,
ricoperto di plastica o gomma,  suddiviso  in  tratte,  ciascuna  non
inferiore a ottanta centimetri, raccordate mediante apposito sistema;
    c)  cavi  terminali  con anelli agganciabili, mediante sistema di
sicurezza, al cavo principale.