IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la direttiva n. 85/511/CEE del Consiglio del 18 novembre 1985, e successive modificazioni, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 229, concernente il regolamento di attuazione della precitata direttiva n. 85/511/CEE; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali; Vista la decisione del Consiglio n. 90/424/CEE del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario; Visto il regolamento CEE n. 3808/89 del Consiglio del 12 dicembre 1989 recante modifiche a taluni regolamenti concernenti l'adeguamento delle strutture dell'agricoltura; Viste le ordinanze dei presidenti delle giunte regionali delle regioni Basilicata, Veneto, Puglia, Calabria e Campania, concernenti misure di profilassi e lotta contro l'afta epizootica; Vista l'ordinanza del Ministero della sanita' del 10 marzo 1993 concernente norme sanitarie sullo spostamento degli animali della specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina, ai fini della profilassi e lotta contro l'afta epizootica; Vista la decisione della Commissione CEE del 17 marzo 1993, recante misure protettive contro l'afta epizootica in Italia; Considerato che l'infezione aftosa si e' manifestata con maggiore virulenza ed estensione territoriale nelle regioni meridionali con- template dall'obiettivo 1, del regolamento CEE n. 1052/88 del 24 giugno 1988, riguardante le missioni dei fondi a finalita' strutturali; Attesa la vastita' dei territori colpiti e la pluralita' delle aziende che hanno subito danni diretti o indiretti, o comunque riconducibili ai vincoli conseguenti alle norme sanitarie per debellare l'infezione; Visto l'art. 92, paragrafo 2, lettera b), del trattato di Roma del 25 marzo 1957, istitutivo delle Comunita' economiche europee; Decreta: Articolo unico Per le gravi ed estese infezioni di afta epizootica e' dichiarato lo stato di calamita' nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Veneto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 aprile 1993 Il Ministro: DIANA