IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sulla "Organizzazione del mercato del lavoro" e in particolare gli articoli 1 e 2; Visto il proprio decreto del 5 marzo 1991, registrato dalla Corte dei conti il 23 aprile 1991 nel registro n. 3-209, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1991, con il quale si e' provveduto a rideterminare l'assetto delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella regione Puglia; Considerato che l'esecuzione del predetto provvedimento ha evidenziato l'esigenza di ulteriori modifiche ed aggiustamenti onde pervenire ad una piu' razionale articolazione territoriale di alcuni uffici preposti alla gestione del mercato del lavoro in modo da assicurare un assetto maggiormente adeguato al migliore soddisfacimento dei compiti istituzionali di promozione dell'incontro tra domanda e offerta di impiego; Tenuto conto delle condizioni socio-economiche del territorio, delle articolazioni territoriali delle altre strutture amministrative, nonche' dello stato dei collegamenti e dei trasporti; Considerate le difficolta' e i disagi subiti dall'utenza a causa della particolare orografia del territorio nella provincia di Foggia; Ritenuto di dover assicurare un migliore servizio all'utenza attraverso la creazione di nuove sezioni circoscrizionali e la ridefinizione dei confini di alcune di quelle precedentemente istituite; Acquisito il parere espresso, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 56/1987, dalla commissione regionale per l'impiego della Puglia, con delibera n. 6 del 24 luglio 1992, parere concernente l'istituzione di due nuove sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura e la modifica degli ambiti territoriali di alcune di quelle istituite in precedenza; Decreta: Provincia di Foggia. Sono istituite due nuove sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, n. 41 con sede a San Giovanni Rotondo e n. 42 con sede a Torremaggiore. Conseguentemente sono modificati come appresso gli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali n. 17 di Lucera, n. 18 di Manfredonia e n. 19 di San Severo: n. 41 - di San Giovanni Rotondo con sede a San Giovanni Rotondo, comprendente i comuni di: San Giovanni Rotondo, Rignano Garganico, San Marco in Lamis; n. 42 - di Torremaggiore con sede a Torremaggiore, comprendente i comuni di: Torremaggiore, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Chieuti; n. 17 - di Lucera con sede a Lucera, comprendente i comuni di: Lucera, Alberona, Biccari, Carlantino, Celenza Valfortore, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Roseto Valfortore, San Marco La Catola, Volturara Appula, Volturino; n. 18 - di Manfredonia con sede a Manfredonia, comprendente i comuni di: Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Zapponeta; n. 19 - di San Severo con sede a San Severo, comprendente i comuni di: San Severo, San Paolo di Civitate, Serracapriola. Provincia di Taranto. Gli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 22 di Manduria e n. 23 di Grottaglie sono cosi' modificati: n. 22 - di Manduria con sede a Manduria, comprendente i comuni di: Manduria, Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Maruggio, Sava, Torricella; n. 23 - di Grottaglie con sede a Grottaglie, comprendente i comuni di: Grottaglie, Carosino, Faggiano, Leporano, Monteiasi, Montenesola, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Jonico, San Marzano di San Giuseppe. Provincia di Lecce. Gli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 36 di Galatina e n. 38 di Casarano sono cosi' modificati: n. 36 - di Galatina con sede a Galatina, comprendente i comuni di: Galatina, Aradeo, Cutrofiano, Neviano, Secli', Sogliano, Cavour, Soleto; n. 38 - di Casarano con sede a Casarano, comprendente i comuni di: Casarano, Acquarica del Capo, Alliste, Collepasso, Matino, Melissano, Parabita, Presicce, Racale, Ruffano, Supersano, Taurisano, Ugento. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione. Roma, 23 dicembre 1992 Il Ministro: CRISTOFORI Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1993 Registro n. 3 Lavoro, foglio n. 346