IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA Visti gli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modifiche; Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82; Visto l'art. 25 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il proprio provvedimento 3 febbraio 1993 (in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1993); Dispone: Art. 1. A decorrere dal 23 aprile 1993 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia e' variata dall'11,50 per cento all'11,00 per cento. Restano fermi i commi 2 e 3 dell'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro del 22 dicembre 1991.