AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art.  10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, inte-
grate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che  di
quelle  modificate  o  richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi  qui
riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   La legge di conversione del presente decreto, oltre  a  convertire
il  decreto  (art.  1), contiene anche altre disposizioni (art. 2) il
cui testo e' riportato in appendice.
                               Art. 1.
  1. L'articolo  1  della  legge  7  giugno  1991,  n.  182  (a),  e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  1.  -  1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si
svolgono in una domenica compresa tra il 15 maggio ed il 15 giugno se
il mandato scade nel primo semestre ovvero in una  domenica  compresa
tra  il 15 novembre ed il 15 dicembre se il mandato scade nel secondo
semestre.
   2. Il mandato decorre  per  ciascun  consiglio  dalla  data  delle
elezioni.".
 
             (a) La legge n. 182/1991 reca: "Norme per lo svolgimento
          delle   elezioni   dei  consigli  provinciali,  comunali  e
          circoscrizionali".
                                   APPENDICE
 
                        Con riferimento all'avvertenza:
             Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2  della  legge  di
          conversione del presente decreto:
             "Art.   2.  -  1.  Il  rinnovo  dei  consigli  comunali,
          provinciali e circoscrizionali, sciolti a  norma  dell'art.
          15-  bis  della  legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal
          decreto-legge 31 maggio 1991,  n.    164,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22 luglio 1991, n.  221, deve
          coincidere con il primo turno elettorale  utile  successivo
          alla scadenza del periodo indicato nel comma 3 del medesimo
          articolo.
            2. Al comma 3, primo periodo, del citato articolo 15- bis
          della legge 19 marzo 1990, n. 55, le parole: 'e nei novanta
          giorni  successivi si procede al rinnovo degli organi' sono
          soppresse".
             L'art. 15- bis della legge  n.  55/1990,  recante  nuove
          disposizioni  per  la prevenzione della delinquenza di tipo
          mafioso  e  di  altre  gravi  forme  di  manifestazione  di
          pericolosita'  sociale  (introdotto dal D.L.  n. 164/1991),
          come sopra modificato, e' cosi' formulato:
             "Art. 15- bis. - 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 39
          della legge 8 giugno 1990, n. 142, i  consigli  comunali  e
          provinciali   sono  sciolti  quando,  anche  a  seguito  di
          accertamenti effettuati a  norma  dell'art.  15,  comma  5,
          emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli
          amministratori  con  la criminalita' organizzata o su forme
          di  condizionamento  degli   amministratori   stessi,   che
          compromettono   la   libera   determinazione  degli  organi
          elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali
          e  provinciali,  nonche'  il  regolare  funzionamento   dei
          servizi  alle  stesse affidati ovvero che risultano tali da
          arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato  della
          sicurezza pubblica.
             2.   Lo   scioglimento   e'  disposto  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del  Ministro
          dell'interno,   previa   deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri. Il provvedimento di scioglimento  deliberato  dal
          Consiglio  dei  Ministri  e'  trasmesso al Presidente della
          Repubblica   per   l'emanazione   del   decreto    ed    e'
          contestualmente  trasmesso  alle Camere. Il procedimento e'
          avviato dal prefetto della provincia con una relazione  che
          tiene  anche  conto  di  elementi  eventualmente  acquisiti
          dall'Alto Commissario  per  il  coordinamento  della  lotta
          contro  la delinquenza mafiosa. Nei casi in cui per i fatti
          oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o  per  eventi
          connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto puo'
          richiedere   preventivamente  informazioni  al  procuratore
          della Repubblica competente, il quale, in  deroga  all'art.
          329  del  codice  di  procedura  penale,  comunica tutte le
          informazioni che non ritiene debbano rimanere  segrete  per
          le esigenze del procedimento.
             3.  Il  decreto  di scioglimento conserva i suoi effetti
          per un periodo da dodici a diciotto  mesi.  Il  decreto  di
          scioglimento,  con  allegata  la relazione del Ministro, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana.
             4.  Con  il  decreto  di  scioglimento  e'  nominata una
          commissione straordinaria per  la  gestione  dell'ente,  la
          quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il
          decreto  stesso.  La  commissione e' composta di tre membri
          scelti  tra  funzionari  dello  Stato,  in  servizio  o  in
          quiescenza,  e tra magistrati della giurisdizione ordinaria
          o amministrativa in quiescenza.
             5.  Quando  ricorrono  motivi  di urgente necessita', il
          prefetto, in attesa del decreto di  scioglimento,  sospende
          gli  organi  dalla  carica ricoperta, nonche' da ogni altro
          incarico  ad  essa  connesso,  assicurando  la  provvisoria
          amministrazione  dell'ente mediante invio di commissari. La
          sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta  giorni
          e  il  termine  del decreto di cui al comma 3 decorre dalla
          data del provvedimento di sospensione.
             6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a
          norma del presente articolo quando sussistono le condizioni
          indicate nel comma 1,  ancorche'  ricorrano  le  situazioni
          previste dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
             7.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano
          anche alle unita' sanitarie locali, ai consorzi di comuni e
          province, alle unioni di comuni,  alle  comunita'  montane,
          nonche' alle aziende speciali dei comuni e delle province e
          ai  consigli  circoscrizionali, in quanto compatibili con i
          relativi ordinamenti".