IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                                  E
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Vista  la  convenzione   internazionale   delle   telecomunicazioni
adottata   a   Nairobi   dall'U.I.T.   (Unione  Internazionale  delle
Telecomunicazioni) il 6 novembre 1982 e resa esecutiva in Italia  con
legge 9 maggio 1986, n. 149;
  Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58;
  Vista  la  convenzione stipulata il 1› agosto 1984 tra il Ministero
delle Poste e delle Telecomunicazioni e la SIP  -  Societa'  italiana
per  l'esercizio  delle telecomunicazioni p.a. per la concessione dei
servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con
decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  11  luglio  1992
riguardante   l'adeguamento   delle   tariffe  telefoniche  nazionali
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 22 luglio 1992;
  Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1990, n. 33 con il  quale
e'  stato regolamentato il servizio radiomobile pubblico terrestre di
comunicazione;
  Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1990 con  il  quale  sono
state  determinate  le  tariffe per il servizio radiomobile terrestre
pubblico di comunicazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  47
del 26 febbraio 1990;
  Tenuto  conto  delle  esigenze  manifestate dagli utenti telefonici
titolari di abbonamenti in categoria B, di fruire anche del  servizio
radiomobile  pubblico  di comunicazione per necessita' legate all'uso
residenziale e che a tal fine sono denominati utenti residenziali;
  Riconosciuta quindi l'esigenza di fissare specifiche tariffe dovute
dagli utenti residenziali per  l'utilizzo  del  servizio  radiomobile
(tariffe per l'utenza residenziale);
  Riconosciuta  infine  l'opportunita'  di rimodulare parzialmente le
tariffe dovute  dall'utenza  affari  con  riferimento  a  particolari
periodi  orari  al fine di realizzare una armonizzazione dei ritmi di
tassazione  delle  comunicazioni  con  quelli  applicati   all'utenza
residenziale;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Gli abbonati al servizio telefonico titolari di  un  abbonamento
classificato  in  categoria  B,  di  cui  all'art.  2, lettera b) del
decreto del Presidente della Repubblica  11  luglio  1992  citato  in
premessa,  hanno  facolta'  di  richiedere  l'abbonamento al servizio
radiomobile pubblico di comunicazione, con l'accesso al solo traffico
nazionale, come disciplinato dal presente decreto.
  2.  La durata dell'abbonamento e' ammessa, di norma, per un periodo
non  inferiore  ad  un  anno;  tuttavia,   compatibilmente   con   le
disponibilita'   degli   impianti,   tale   abbonamento  puo'  essere
consentito anche per periodi di durata inferiore.