IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E IL MINISTRO DEL TESORO Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Nairobi dall'U.I.T. (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni) il 6 novembre 1982 e resa esecutiva in Italia con legge 9 maggio 1986, n. 149; Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58; Vista la convenzione stipulata il 1 agosto 1984 tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a. per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1992 riguardante l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 22 luglio 1992; Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1990, n. 33 con il quale e' stato regolamentato il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione; Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1990 con il quale sono state determinate le tariffe per il servizio radiomobile terrestre pubblico di comunicazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1990; Tenuto conto delle esigenze manifestate dagli utenti telefonici titolari di abbonamenti in categoria B, di fruire anche del servizio radiomobile pubblico di comunicazione per necessita' legate all'uso residenziale e che a tal fine sono denominati utenti residenziali; Riconosciuta quindi l'esigenza di fissare specifiche tariffe dovute dagli utenti residenziali per l'utilizzo del servizio radiomobile (tariffe per l'utenza residenziale); Riconosciuta infine l'opportunita' di rimodulare parzialmente le tariffe dovute dall'utenza affari con riferimento a particolari periodi orari al fine di realizzare una armonizzazione dei ritmi di tassazione delle comunicazioni con quelli applicati all'utenza residenziale; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Decreta: Art. 1. 1. Gli abbonati al servizio telefonico titolari di un abbonamento classificato in categoria B, di cui all'art. 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1992 citato in premessa, hanno facolta' di richiedere l'abbonamento al servizio radiomobile pubblico di comunicazione, con l'accesso al solo traffico nazionale, come disciplinato dal presente decreto. 2. La durata dell'abbonamento e' ammessa, di norma, per un periodo non inferiore ad un anno; tuttavia, compatibilmente con le disponibilita' degli impianti, tale abbonamento puo' essere consentito anche per periodi di durata inferiore.