IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale; Visto l'art. 28 della legge citata, che affida al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nonche' ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, secondo le rispettive competenze, la disciplina delle trasmissioni di propa- ganda elettorale; Visto l'atto di indirizzo in data 21 aprile 1993 della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi concernente le elezioni amministrative del giugno 1993; Ritenuta la necessita' di provvedere, nell'ambito della propria competenza, alla disciplina delle trasmissioni di propaganda elettorale per l'elezione del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale in coerenza con l'indirizzo anzidetto relativamente alle elezioni comunali e provinciali del giugno 1993; Dispone: Art. 1. 1. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale, i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonche' quelli che comunque esercitano in qualunque ambito attivita' di radiodiffusione sonora e televisiva ai sensi dell'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive proroghe e integrazioni, qualora intendano trasmettere a qualunque titolo, dal trentesimo giorno precedente quello delle votazioni, propaganda elettorale nei comuni e nelle province interessati alla consultazione elettorale, sono tenuti all'integrale rispetto delle disposizioni del presente atto, anche in caso di mancata emanazione del codice di autoregolamentazione di cui al comma 1 dell'art. 2.