Agli assessori alla sanita'  delle
                                  regioni e province autonome
                                  Ai   commissari  di  Governo  nelle
                                  regioni  a  statuto   ordinario   e
                                  speciale
                                  Al Comando carabinieri NAS
                                  All'Unione                nazionale
                                  dell'avicoltura
                                  All'U.N.I.C.E.B.
                                  All'Assocarni
                                  All'Assica
                                  Al M/V palazzo Italia
                                  All'AIA
                                  Al CIM
                                  All'AIIPA
                                  Alla Confindustria federalimentari
                                  Alla Confcommercio
                                  Alla Confartigianato
                                  Al Cunaco
  Con decreto del Presidente della Repubblica 30  dicembre  1992,  n.
559  (in  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4
febbraio 1993) e' stato emanato il regolamento per l'attuazione della
direttiva del Consiglio n. 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e
di polizia in materia di produzione commercializzazione di  carne  di
coniglio e di selvaggina allevata.
  Detto  regolamento  abroga  e  sostituisce  quasi  completamente il
decreto del Presidente della  Repubblica  10  agosto  1972,  n.  967,
recante  disciplina  sanitaria  della  produzione e del commercio dei
volatili, dei conigli allevati e della selvaggina.  In  proposito  si
segnala  che  per  errore  e' stata omessa la pubblicazione del terzo
comma dell'art. 19 del decreto presidenziale in oggetto in cui  viene
fatta  salva  l'applicazione  delle  norme  del  citato  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  967/1972  relative  alla  bollatura
sanitaria  nei  casi  previsti  dall'art.  6, comma 5 e dall'art. 15,
comma 4 e cioe' nei casi in cui gli stabilimenti  di  macellazione  o
sezionamento  delle  carni  di  coniglio e di selvaggina allevata non
siano riconosciuti  dal  Ministero  della  sanita'  ed  iscritti  nei
registri ministeriali.
  Correzione formale a detto art. 19 e' in corso la legge comunitaria
1993.
  Nel  frattempo  e'  opportuno che continuino ad essere applicate le
disposizioni di cui ai decreti ministeriali 23 febbraio 1973 relativo
alle caratteristiche del bollo a placca e 16 ottobre  1986,  art.  8,
relativo  alle  caratteristiche  del  bollo sanitario per le carni di
selvaggina da pelo allevata.
  Considerato che la nuova normativa stabilisce precise scadenze  per
la  presentazione della domanda al Ministero della sanita' ai fini di
ottenere il riconoscimento di  idoneita'  per  gli  stabilimenti,  si
rende  necessario  ed  urgente  fornire,  con  la presente circolare,
istruzioni in merito alle modalita' da seguire.
  Per  una  informazione  piu'  chiara e schematica si prenderanno in
considerazione separatamente i conigli, i volatili selvatici allevati
e i mammiferi biungulati selvatici allevati. Non e' invece  presa  in
considerazione  la  selvaggina  uccisa  a caccia che e' oggetto della
circolare n. 6 del 19 febbraio 1993 a cui si rimanda.
1. Conigli.
  1.1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera  a),  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica n. 559/1992 le carni di coniglio devono
essere ottenute in uno stabilimento conforme  ai  requisiti  generali
del  decreto  del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503 e
riconosciuto dal Ministero della sanita'.
  Possono costituire eccezione, previo assenso da parte del sindaco:
    a) la cessione diretta da parte di un piccolo produttore di carni
di coniglio ad un privato per il proprio consumo;
    b) la cessione di piccoli quantitativi limitati di carni  fresche
di  coniglio da parte di agricoltori che producono conigli in piccola
scala:
    direttamente al consumatore finale sui mercati locali piu' vicini
alla loro azienda;
    ad un venditore  al  dettaglio,  a  condizione  che  eserciti  la
propria  attivita'  nella  stessa  localita'  del produttore o in una
localita' vicina.
  1.2. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui  al  punto  1.1
gli  stabilimenti  (macelli  e  laboratori  di  sezionamento) possono
essere collocati in una delle seguenti categorie.
  1.2.1. Stabilimenti gia' in possesso di riconoscimento di idoneita'
all'esportazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 1961, n. 264.
  Il riconoscimento mantiene a tutti gli effetti la sua  efficacia  e
viene  confermato  il  numero  di riconoscimento veterinario CEE gia'
attribuito.
  Il   servizio   veterinario   della   unita'   sanitaria    locale,
territorialmente competente, deve verificare e segnalare al Ministero
della  sanita'  che  detti  stabilimenti siano in possesso di tutti i
requisiti di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
559/1992.
  1.2.2.   Stabilimenti   gia'   in   possesso  di  autorizzazione  e
d'iscrizione negli elenchi ministeriali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503.
  Il   riconoscimento   puo'   essere   esteso  rispettivamente  alla
macellazione, al sezionamento o al deposito di carne  di  coniglio  a
condizione  che tali stabilimenti dispongano dell'idonea attrezzatura
e  che  le  operazioni  avvengano  nel  rispetto   delle   condizioni
igieniche.
  Ai fini di ottenere l'estensione del riconoscimento e la iscrizione
nell'elenco   ministeriale,   il  titolare  dello  stabilimento  deve
presentare alla unita' sanitaria locale  apposita  domanda  in  carta
legale  rivolta  al  Ministero della sanita' corredata dalla seguente
documentazione:
    a) copia autenticata dell'autorizzazione sanitaria ai  sensi  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559,
rilasciata dalla autorita' sanitaria designata dalla Regione ai sensi
degli articoli 16 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
    b)  secondo  il  rispettivo  ordinamento regionale, un verbale di
sopralluogo ispettivo effettuato dal servizio  veterinario  regionale
oppure   dal  servizio  veterinario  della  unita'  sanitaria  locale
competente per territorio con espresso  parere  favorevole  circa  la
presenza  dell'idonea  attrezzatura  e  del rispetto delle condizioni
dell'igiene per la macellazione, il sezionamento  o  il  deposito  di
carni di coniglio;
    c)  originale  della ricevuta di versamento, ai sensi del decreto
ministeriale 14 febbraio 1991 (in supplemento  ordinario  n.  2  alla
Gazzetta   Ufficiale  n.  63  del  15  marzo  1991),  di  L.  100.000
corrispondenti alla voce "rilascio di altri certificati a  privati  o
enti".  Tale  versamento  dovra' essere effettuato sul c/c postale n.
40988008 intestato a "Ministero della sanita'  -  Direzione  generale
dei servizi veterinari" utilizzando il modello ch. 8-quater AUT.;
    d)  una  marca  da  bollo  da L. 15.000 o altro valore aggiornato
prescritto dalle disposizioni in vigore sulle imposte di bollo.
  1.2.3. Stabilimenti in esercizio al 19 febbraio 1993 in possesso di
regolare  autorizzazione  ai  sensi  delle  norme  vigenti   per   la
produzione e commercializzazione delle carni sul territorio nazionale
(decreto  del  Presidente della Repubblica n. 967/1972) gia' conformi
ai requisiti strutturali ed impiantistici previsti  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 559/1992.
  Il  titolare  dello stabilimento deve presentare entro il 19 maggio
1993 alla unita' sanitaria locale una domanda in carta legale rivolta
al Ministero della sanita' intesa ad ottenere  il  riconoscimento  di
idoneita' e la iscrizione negli elenchi ministeriali.
  La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
    a)  copia  autenticata dell'autorizzazione sanitaria ai sensi del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  559/1992  rilasciata
dall'autorita'  sanitaria  designata  dalla  regione  ai  sensi degli
articoli 16 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
    b) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura, territorialmente competente;
    c) planimetria dell'impianto in scala 1:100 dalla  quale  risulti
evidente  la  disposizione  delle  linee  di  produzione, dei servizi
igienici, della rete idrica e degli scarichi;
    d) originale della ricevuta di versamento  di  L.  100.000  (vedi
punto 1.2.2, lettera c);
    e)  una  marca  da  bollo  da L. 15.000 o altro valore aggiornato
prescritto dalle disposizioni in vigore sulle imposte di bollo.
  1.2.4. Stabilimenti in esercizio alla data del 19 febbraio 1993  in
possesso  di regolare autorizzazione ai sensi delle norme vigenti per
la produzione e commercializzazione di carni sul territorio nazionale
(decreto del Presidente della Repubblica n. 967/1972) che necessitano
di un anno di tempo per adeguarsi ai requisiti previsti  dal  decreto
del Presidente della Repubblica n. 559/1992.
  Il  titolare  dello stabilimento deve presentare entro il 19 maggio
1993 alla unita' sanitaria locale una domanda in carta legale rivolta
al Ministero della sanita' intesa ad ottenere un anno  di  tempo  per
adeguarsi ai requisiti previsti dal succitato decreto presidenziale.
  La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
    a) copia autenticata dell'autorizzazione sanitaria;
    b)  progetto di adeguamento alle prescrizioni da realizzare entro
un anno dalla data di presentazione della domanda;
    c)  parere  favorevole  espresso  dalla  unita'  sanitaria locale
competente per territorio;
    d) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura, territorialmente competente;
    e) planimetria dell'impianto in scala 1:100 dalla  quale  risulti
evidente  la  disposizione  delle  linee  di  produzione, dei servizi
igienici, della rete idrica e degli scarichi;
    f) originale della ricevuta di versamento  di  L.  100.000  (vedi
punto 1.2.2, lettera c);
   g)  una  marca  da  bollo da lire 15.000 o altro valore aggiornato
prescritto dalle disposizioni in vigore sulle imposte di bollo.
  Entro il termine dell'anno dalla presentazione della  domanda  deve
essere   trasmessa   copia  autenticata  della  nuova  autorizzazione
sanitaria ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
559/1992  rilasciata dall'autorita' sanitaria designata della regione
ai sensi degli articoli 16 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 883.
  1.2.5. Stabilimenti che iniziano  la  loro  attivita'  dopo  il  19
febbraio 1993.
  Il   titolare   dello  stabilimento  deve  presentare  alla  unita'
sanitaria locale una domanda in carta  legale  rivolta  al  Ministero
della  sanita' intesa ad ottenere il riconoscimento di idoneita' e la
iscrizione negli elenchi ministeriali.
  La domanda deve essere corredata dalla documentazione  prevista  al
punto 1.2.3.
  1.3.  Gli  stabilimenti di cui ai punti 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 e 1.2.5
continuano ad operare sul territorio nazionale utilizzando  il  bollo
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 967/1972 fino
a   tanto   che   non  siano  ufficialmente  inseriti  negli  elenchi
ministeriali con attribuzione di numero di riconoscimento veterinario
CEE.
  1.4. Le domande devono essere trasmesse al Ministero della  sanita'
-   Direzione   generale   servizi   veterinari,   per   il   tramite
dell'assessorato alla sanita'  della  regione  o  provincia  autonoma
competente per territorio.
2. Volatili selvatici allevati.
  2.1.  Ai  sensi  degli  articoli  8 e 14 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 559/1992 le carni di volatili selvatici allevati,
altrimenti detti selvaggina  d'allevamento  da  penna  (es.  quaglie,
piccioni,  fagiani,  pernici,  ecc.),  devono  essere ottenute in uno
stabilimento conforme ai requisiti del decreto del  Presidente  della
Repubblica  8  giugno 1982, n. 503 e riconosciuto dal Ministero della
sanita'.
  L'obbligo del riconoscimento  di  idoneita'  non  si  applica  alla
cessione  di carni di selvaggina di allevamento da penna direttamente
dall'agricoltore al consumatore finale per  il  proprio  consumo,  in
casi   isolati,   ad   esclusione   della   vendita   ambulante,  per
corrispondenza o sul mercato.
  2.2. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui  al  punto  2.1
vale   quanto   detto   per  il  riconoscimento  di  idoneita'  degli
stabilimenti di conigli ai punti 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.5.
3. Mammiferi biungulati selvatici allevati.
  3.1.  Ai  sensi  dell'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  559/1992  le  carni di mammiferi biungulati selvatici
allevati destinate agli scambi intracomunitari devono essere ottenute
in stabilimenti  conformi  ai  requisiti  previsti  dal  decreto  del
Presidente  della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312 e riconosciuti
con analoga procedura.
  3.2. In deroga a  quanto  indicato  al  punto  3.1  possono  essere
consentite  la  macellazione,  il  sezionamento  ed il deposito delle
carni in stabilimenti non conformi al decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  312/1991  a  condizione  che detti stabilimenti siano
regolarmente autorizzati ai sensi delle norme vigenti e che le carni,
bollate in conformita' a quanto  previsto  dall'art.  8  del  decreto
ministeriale   16   ottobre   1986,   non  siano  oggetto  di  scambi
intracomunitari.
  3.3. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui  al  punto  3.1
gli  stabilimenti  possono  essere  collocati  in  una delle seguenti
categorie.
  3.3.1. Stabilimenti gia' in possesso di riconoscimento di idoneita'
all'esportazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 1961, n. 264.
  Il riconoscimento mantiene a tutti gli effetti la sua  efficacia  e
viene  confermato  il  numero  di riconoscimento veterinario CEE gia'
attribuito.
  Il   servizio   sanitario   della    unita'    sanitaria    locale,
territorialmente competente, deve verificare e segnalare al Ministero
della  sanita'  che  detti  stabilimenti siano in possesso di tutti i
requisiti di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
559/1992.
  3.3.2.  Stabilimenti  gia'  in  possesso  di  autorizzazione  e  di
iscrizione negli  elenchi  ministeriali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312.
  Il   riconoscimento   puo'  essere  esteso  alla  macellazione,  al
sezionamento o al deposito di carne di mammiferi terrestri  selvatici
allevati  a  condizione che tali stabilimenti dispongano della idonea
attrezzatura  e  che  le  operazioni  avvengano  nel  rispetto  delle
condizioni   igieniche.   Ai   fini   di  ottenere  l'estensione  del
riconoscimento e la iscrizione nell'elenco ministeriale, il  titolare
dello  stabilimento  deve presentare apposita domanda in carta legale
al Ministero della sanita' corredata dalla seguente documentazione:
    a) verbale di sopralluogo del servizio veterinario  della  unita'
sanitaria  locale  competente  per  territorio  con  espresso  parere
favorevole  circa  la  presenza  di  idonee  attrezzature   e   delle
condizioni   di   igiene   necessarie  per  la  macellazione  e/o  il
sezionamento di carni di  selvaggina  (occorre  precisare  le  specie
interessate);
    b)  una  marca  da  bollo  da L. 15.000 o altro valore aggiornato
prescritto dalle disposizioni in vigore sulle imposte di bollo.
  3.3.3. Stabilimenti in esercizio al 19 febbraio 1993 in possesso di
regolare  autorizzazione  ai  sensi  della  norma  vigente   per   la
produzione e commercializzazione delle carni sul territorio nazionale
gia'  conformi ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 559/1992.
  Il titolare dello stabilimento deve presentare entro il  19  maggio
1993  alla  unita'  sanitaria locale una domanda rivolta al Ministero
della sanita' intesa ad ottenere il  riconoscimento  di  idoneita'  e
l'iscrizione negli elenchi ministeriali.
  La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
    a) copia autenticata dell'autorizzazione sanitaria;
    b)  verbale  di sopralluogo del servizio veterinario della unita'
sanitaria  locale  competente  per  territorio  con  espresso  parere
favorevole  sulla  rispondenza  dell'impianto  ai requisiti igienico-
sanitari e strutturali previsti  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 559/1992;
    c) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura, territorialmente competente;
    d)  planimetria  in  scala  1:100 dalla quale risulti evidente la
disposizione delle linee di produzione, dei servizi  igienici,  della
rete idrica e degli scarichi;
    e)  relazione  tecnico-descrittiva  degli impianti e del ciclo di
lavorazione;
    f) indicazione relativa all'approvvigionamento idrico e  relativa
copia delle analisi chimiche e batteriologiche;
    g) copia dell'autorizzazione del sindaco allo scarico delle acque
reflue;
    h)  una  marca  da  bollo  da L. 15.000 o altro valore aggiornato
prescritto dalle disposizioni in vigore sulle imposte di bollo.
  3.3.4. Stabilimenti in esercizio alla data del 19 febbraio 1993  in
possesso  di regolare autorizzazione ai sensi delle norme vigenti per
la produzione e commercializzazione di carni sul territorio nazionale
che necessitano di un  anno  di  tempo  per  adeguarsi  ai  requisiti
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992.
  Il   titolare   dello  stabilimento  deve  presentare  alla  unita'
sanitaria locale entro il 19 maggio 1993 una domanda in carta  legale
rivolta  al  Ministero  della  sanita'  intesa ad ottenere un anno di
tempo per adeguarsi  ai  requisiti  previsti  dal  succitato  decreto
presidenziale.
  La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
    a) copia dell'autorizzazione sanitaria;
    b)  progetto di adeguamento alle prescrizioni da realizzare entro
un anno dalla data di presentazione della domanda;
    c) parere  favorevole  espresso  dalla  unita'  sanitaria  locale
competente per territorio;
    d) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura, territorialmente competente;
    e)  planimetria  dell'impianto in scala 1:100 dalla quale risulti
evidente la disposizione  della  linea  di  produzione,  dei  servizi
igienici, della rete idrica e degli scarichi;
    f)  una  marca  da  bollo  da L. 15.000 o altro valore aggiornato
prescritto dalle disposizioni in vigore sulle imposte di bollo.
  Entro il termine dell'anno della presentazione della  domanda  deve
essere   trasmessa   copia  autenticata  della  nuova  autorizzazione
sanitaria ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
559/1992  rilasciata dall'autorita' sanitaria designata dalla regione
ai sensi degli articoli 16 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
  3.3.5. Stabilimenti che iniziano  la  loro  attivita'  dopo  il  19
febbraio 1993.
  Il   titolare   dello  stabilimento  deve  presentare  alla  unita'
sanitaria locale una domanda in carta  legale  rivolta  al  Ministero
della  sanita' intesa ad ottenere il riconoscimento di idoneita' e la
iscrizione negli elenchi ministeriali.
  La  domanda  deve  essere corredata dalla documentazione cosi' come
indicato al punto 3.3.3.
  3.4. Gli  stabilimenti  di  cui  ai  punti  3.3.2,  3.3.3  e  3.3.4
continuano  ad  operare sul territorio nazionale utilizzando il bollo
previsto all'art. 8 del decreto ministeriale 16 ottobre 1986  fino  a
tanto che non siano ufficialmente inseriti negli elenchi ministeriali
con attribuzione del numero di riconoscimento veterinario CEE.
  Si  pregano le SS.LL. a voler dare sollecita informazione di quanto
sopra alle unita'  sanitarie  locali  del  territorio  di  competenza
nonche' agli enti e agli operatori interessati.
                                             p. Il Ministro: AZZOLINI