IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 12, commi 1 e 2, della legge 24 marzo 1993, n. 75, recante innovazioni in tema di notifica della cartella di pagamento; Visto l'art. 12, comma 3, della legge n. 75 del 1993 in tema di sanatoria dei termini di cui agli articoli 97, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; Visto l'art. 12, comma 4, lettera a), della legge n. 75 del 1993, relativo alla disciplina delle dilazioni di cui all'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988; Visto l'art. 12, commi 5, 5- bis e 5- ter della legge n. 75 del 1993, recante disposizioni volte a consentire la definizione agevolata delle infrazioni commesse dai concessionari del servizio di riscossione; Considerato che l'art. 12, comma 5-quinquies, della medesima legge n. 75 del 1993, stabilisce che le modalita' di applicazione delle disposizioni contenute nello stesso art. 12, devono essere fissate con decreto del Ministro delle finanze; Decreta: Art. 1. 1. Il modello della comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo di cui all'art. 12, comma 1, della legge 24 marzo 1993, n. 75, deve essere conforme a quello della cartella di pagamento in uso per i crediti non erariali e deve contenere, in luogo della dizione "cartella di pagamento" quella di "comunicazione di iscrizione a ruolo". 2. Possono essere inviate, a mezzo posta non raccomandata, comunicazioni di iscrizione a ruolo quando l'importo di ogni singolo tributo o contributo, non aventi natura erariale, non e' superiore a lire seicentomila; ai fini del calcolo del predetto limite non si computano gli importi iscritti a titolo di interessi, soprattasse od altri accessori del tributo o contributo. 3. Nei casi in cui, dopo l'invio della comunicazione di iscrizione a ruolo, si proceda alla notificazione dell'avviso di mora, il contribuente e' tenuto al pagamento degli interessi di mora, del compenso aggiuntivo di cui al comma 3, lettera c), dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e del diritto di cui all'art. 1, comma 1, n. 1, del decreto ministeriale 19 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1990, solo allorche', decorsi cinque giorni dalla notificazione dell'avviso di mora, non abbia provveduto alla corresponsione delle somme dovute. 4. Nel caso di pagamento da effettuarsi in piu' rate, l'eventuale tempestivo versamento di una o piu' delle stesse rate, non legittima il concessionario a richiedere, per quelle non saldate, il pagamento degli interessi di cui all'art. 61, comma 6, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in mancanza di rituale notifica di avviso di mora.