IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
 
 Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  recante  l'istituzione  del
Ministero dell'ambiente e le norme in materia di danno ambientale;
 Vista  la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la legge quadro
sulle aree protette;
 Visto il proprio decreto  del  4  dicembre  1992,  pubblicato  nella
Gazzetta  Uffciale n. 300 del 22 dicembre 1992, supplemento ordinario
n. 133, con il quale e' stata definita la perimetrazione  provvisoria
del  Parco  nazionale del Cilento-Valle di Diano, di cui all'art. 34,
comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
 Vista la propria ordinanza del 4  dicembre  1992,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 22 dicembre 1992, concernente le misure
di  salvaguardia  del  territorio ricadente nel perimetro provvisorio
del suddetto parco nazionale e la relativa circolare esplicativa  del
5  febbraio  1993,  pubblicata  nella  Gazzetta Uffciale n. 31 dell'8
febbraio 1993;
 Considerato  che,  al  fine  dell'acquisizione  del  parere  di  cui
all'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in data 30
dicembre  1992  sono  state  inviate alla regione ed agli enti locali
interessati, le proposte riguardanti le  misure  di  salvaguardia  da
adottare  per garantire la conservazione dello stato dei luoghi, sino
all'approvazione del piano e del regolamento del parco;
 Considerato che sono pervenute al Ministero dell'ambiente  da  parte
dei  succitati  enti, numerose osservazioni e pareri con richieste di
un regime di salvaguardia differenziato  in  dipendenza  del  diverso
valore ambientale del territorio protetto;
 Ravvisata la necessita' di accogliere nell'immediato le richieste di
adozione   di   misure   di   salvaguardia   differenziate  per  aree
territoriali;
 Valutato che,  per  l'estensione  delle  aree  individuate  a  parco
nazionale  e  per  il  cospicuo  numero  di  enti  locali  coinvolti,
l'istruttoria necessaria all'emanazione del decreto recante le misure
provvisorie di salvaguardia ai sensi del citato art. 34, comma 3,  si
presenta  particolarmente  complessa  e  necessita di tempi adeguati,
anche per consentire puntuali riscontri ed accertamenti;
 Considerate la necessita' e l'urgenza di garantire che il territorio
compreso nel perimetro provvisorio del Parco nazionale  del  Cilento-
Vallo   di   Diano  sia  assoggettato  ad  uno  specifico  regime  di
salvaguardia  delle  risorse  naturali  presenti,  oltre   a   quello
contemplato  dall'art.  1  del  decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
 Considerato pertanto necessario assicurare l'effettiva conservazione
dello  stato  dei  luoghi  e  delle  risorse  naturali,  posto   che,
altrimenti,    nelle   more   del   completamento   della   procedura
amministrativa prevista dalla legge,  l'area  resterebbe  esposta  al
pericolo   di   manomissioni   o   alterazioni   pregiudizievoli   ed
irreversibili;
 Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;
 Visto il parere della consulta tecnica per le aree naturali protette
di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n.  394;
 Considerata l'opportunita' di sottoporre a valutazione del Ministero
dell'ambiente   gli   interventi   di  rilevante  trasformazione  del
territorio ancorche' le relative  opere  risultino  gia'  autorizzate
dalle  competenti  autorita'  alla  data  di  entrata in vigore della
presente ordinanza;
 
                               Ordina:
 
                               Art. 1.
                          Zonazione interna
 
 1. L'area del Parco nazionale del Cilento-Vallo di Diano, cosi' come
delimitata nel decreto ministeriale del 4 dicembre 1992 di  cui  alla
premessa,  e'  suddivisa,  come  riportato nella cartografia allegata
alla presente ordinanza, nelle seguenti zone:
 zona  1,  di  rilevante  interesse  naturalistico,  paesaggistico  e
culturale, con limitato o inesistente grado di antropizzazione;
 zona  2,  di  valore  naturalistico,  paesaggistico e culturale, con
maggior grado di antropizzazione.