IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
 
Vista la legge 8 luglio  1986,  n.  349,  recante  l'istituzione  del
Ministero dell'ambiente e le norme in materia di danno ambientale;
Vista  la  legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la legge quadro
sulle aree protette;
Visto il proprio  decreto  del  4  dicembre  1992,  pubblicato  nella
Gazzetta  Uffciale  n. 300 del 22 dicembre 1992 supplemento ordinario
n. 133, con il quale e' stata definita la perimetrazione  provvisoria
del Parco nazionale della Maiella, di cui all'art. 34, comma 1, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Vista  la  propria  ordinanza  del  4 dicembre 1992, pubblicata nella
Gazzetta Uffciale n. 300 del 22 dicembre 1992, concernente le  misure
di  salvaguardia  del  territorio ricadente nel perimetro provvisorio
del suddetto parco nazionale e la relativa circolare esplicativa  del
5  febbraio  1993,  pubblicata  nella  Gazzetta Uffciale n. 31 dell'8
febbraio 1993;
Considerato che, al fine dell'acquisizione del parere di cui all'art.
34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in data 30 dicembre
1992 sono state inviate alla regione ed agli enti locali interessati,
le proposte riguardanti le misure di  salvaguardia  da  adottare  per
garantire   la   conservazione   dello   stato   dei   luoghi,   sino
all'approvazione del piano e del regolamento del parco;
Considerato che sono pervenute al Ministero  dell'ambiente  da  parte
dei  succitati  enti, numerose osservazioni e pareri con richieste di
un regime di salvaguardia differenziato  in  dipendenza  del  diverso
valore ambientale del territorio protetto;
Ravvisata  la necessita' di accogliere nell'immediato le richieste di
adozione  di  misure   di   salvaguardia   differenziate   per   aree
territoriali;
Valutato  che,  per  l'estensione  delle  aree  individuate  a  parco
nazionale  e  per  il  cospicuo  numero  di  enti  locali  coinvolti,
l'istruttoria necessaria all'emanazione del decreto recante le misure
provvisorie  di salvaguardia ai sensi del citato art. 34, comma 3, si
presenta particolarmente complessa e  necessita  di  tempi  adeguati,
anche per consentire puntuali riscontri ed accertamenti;
Considerate  la necessita' e l'urgenza di garantire che il territorio
compreso nel perimetro provvisorio del Parco nazionale della  Maiella
sia  assoggettato  ad  uno  specifico  regime  di  salvaguardia delle
risorse naturali presenti, oltre a quello contemplato dall'art. I del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
Considerato  pertanto necessario assicurare l'effettiva conservazione
dello  stato  dei  luoghi  e  delle  risorse  naturali   posto   che,
altrimenti,    nelle   more   del   completamento   della   procedura
amministrativa prevista dalla legge,  l'area  resterebbe  esposta  al
pericolo   di   manomissioni   o   alterazioni   pregiudizievoli   ed
irreversibili;
Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;
Visto il parere della consulta tecnica per le aree naturali  protette
di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Considerata  l'opportunita' di sottoporre a valutazione del Ministero
dell'ambiente  gli  interventi  di   rilevante   trasformazione   del
territorio  ancorche'  le  relative  opere risultino gia' autorizzate
dalle competenti autorita' alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente ordinanza;
 
                            O r d i n a :
 
                               Art. 1.
                          Zonazione interna
 
1.  L'area  del  Parco nazionale della Maiella, cosi' come delimitata
nel decreto ministeriale del 4 dicembre 1992 di cui alla premessa, e'
suddivisa, come riportato nella cartografia  allegata  alla  presente
ordinanza, nelle seguenti zone:
zona   1,  di  rilevante  interesse  naturalistico,  paesaggistico  e
culturale, con limitato o inesistente grado di antropizzazione;
zona 2, di  valore  naturalistico,  paesaggistico  e  culturale,  con
maggior grado di antropizzazione.