IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
 
Vista la legge 8  luglio  1986,  n.  349  recante  l'istituzione  del
Ministero dell'ambiente e le norme in materia di danno ambientale;
Vista  la  legge  6 dicembre 1991, n. 394 concernente la legge quadro
sulle aree protette;
Visto il  proprio  decreto  del  4  dicembre  1992  pubblicato  nella
Gazzetta  Uffciale n. 300 del 22 dicembre 1992, supplemento ordinario
n. 133, con il quale e' stata definita la perimetrazione  provvisoria
del Parco nazionale del Gargano, di cui all'art. 34, comma 1, legge 6
dicembre 1991, n. 394;
Vista  la  propria  ordinanza  del  4 dicembre 1992, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 22 dicembre 1992, concernente le misure
di salvaguardia del territorio ricadente  nel  perimetro  provvisorio
del  suddetto parco nazionale e la relativa circolare esplicativa del
5 febbraio 1993, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  31  dell'8
febbraio  1993; Considerato che, al fine dell'acquisizione del parere
di cui all'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394,  in
data  30  dicembre  1992 sono state inviate alla regione ed agli enti
locali interessati, le proposte riguardanti le misure di salvaguardia
da adottare per garantire la conservazione dello  stato  dei  luoghi,
sino all'approvazione del piano e del regolamento del parco;
Considerato  che  sono  pervenute al Ministero dell'ambiente da parte
dei succitati enti, numerose osservazioni e pareri con  richieste  di
un  regime  di  salvaguardia  differenziato in dipendenza del diverso
valore ambientale del territorio protetto;
Ravvisata la necessita' di accogliere nell'immediato le richieste  di
adozione   di   misure   di   salvaguardia   differenziate  per  aree
territoriali;
Valutato  che,  per  l'estensione  delle  aree  individuate  a  parco
nazionale  e  per  il  cospicuo  numero  di  enti  locali  coinvolti,
l'istruttoria necessaria all'emanazione del decreto recante le misure
provvisorie di salvaguardia ai sensi del citato art. 34, comma  3  si
presenta  particolarmente  complessa  e  necessita di tempi adeguati,
anche per consentire puntuali riscontri ed accertamenti;
Considerate la necessita' e l'urgenza di garantire che il  territorio
compreso  nel  perimetro  provvisorio del Parco nazionale del Gargano
sia assoggettato  ad  uno  specifico  regime  di  salvaguardia  delle
risorse naturali presenti, oltre a quello contemplato dall'art. I del
decreto-legge  27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
Considerato pertanto necessario assicurare l'effettiva  conservazione
dello   stato  dei  luoghi  e  delle  risorse  naturali,  posto  che,
altrimenti,   nelle   more   del   completamento   della    procedura
amministrativa  prevista  dalla  legge,  l'area resterebbe esposta al
pericolo   di   manomissioni   o   alterazioni   pregiudizievoli   ed
irreversibili;
Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;
Visto  il parere della consulta tecnica per le aree naturali protette
di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Considerata  l'opportunita' di sottoporre a valutazione del Ministero
dell'ambiente  gli  interventi  di   rilevante   trasformazione   del
territorio  ancorche'  le  relative  opere risultino gia' autorizzate
dalle competenti autorita'  alla  data  d  entrata  in  vigore  della
presente ordinanza;
 
                               Ordina:
 
                               Art. 1.
                          Zonazione interna
 
I.  L'area del Parco nazionale del Gargano, cosi' come delimitata nel
decreto ministeriale del 4 dicembre 1992 di  cui  alla  premessa,  e'
suddivisa,  come  riportato  nella cartografia allegata alla presente
ordinanza, nelle seguenti zone:
 zona  1,  di  rilevante  interesse  naturalistico,  paesaggistico  e
culturale, con limitato o inesistente grado di antropizzazione;
 zona  2,  di  valore  naturalistico,  paesaggistico e culturale, con
maggior grado di antropizzazione.