IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
 
Vista  la  legge  8  luglio  1986,  n. 349, recante l'istituzione del
Ministero dell'ambiente e le norme in materia di danno ambientale;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la  legge  quadro
sulle  aree  protette;  Visto il proprio decreto del 4 dicembre 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  300  del  22  dicembre  1992,
supplemento  ordinario  n.  Ù  33,  con il quale e' stata definita la
perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Gran Sasso - Monti
della Laga, di cui all'art. 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991,
n. 394;
Vista la propria ordinanza del  4  dicembre  1992,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 22 dicembre 1992, concernente le misure
di  salvaguardia  del  territorio ricadente nel perimetro provvisorio
del suddetto parco nazionale e la relativa circolare esplicativa  del
5  febbraio  1993,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8
febbraio 1993;
Considerato che, al fine dell'acquisizione del parere di cui all'art.
34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in data 30 dicembre
1992 sono state inviate alla regione ed agli enti locali interessati,
le proposte  riguardanti  le  misure  salvaguardia  da  adottare  per
garantire   la   conservazione   dello   stato   dei   luoghi,   sino
all'approvazione del piano e del regolamento del parco;
Considerato che sono pervenute al Ministero  dell'ambiente  da  parte
dei  succitati  enti, numerose osservazioni e pareri con richieste di
un regime di salvaguardia differenziato  in  dipendenza  del  diverso
valore ambientale del territorio protetto;
Ravvisata  la necessita' di accogliere nell'immediato le richieste di
adozione  di  misure   di   salvaguardia   differenziate   per   aree
territoriali;
Valutato  che,  per  l'estensione  delle  aree  individuate  a  parco
nazionale  e  per  il  cospicuo  numero  di  enti  locali  coinvolti,
l'istruttoria necessaria all'emanazione del decreto recante le misure
provvisorie  di salvaguardia ai sensi del citato art. 34, comma 3, si
presenta particolarmente complessa e  necessita  di  tempi  adeguati,
anche per consentire puntuali riscontri ed accertamenti;
Considerate  la necessita' e l'urgenza di garantire che il territorio
compreso nel perimetro provvisorio del Parco nazionale del Gran Sasso
- Monti della Laga  sia  assoggettato  ad  uno  specifico  regime  di
salvaguardia   delle   risorse  naturali  presenti,  oltre  a  quello
contemplato dall'art. 1 del decreto-legge 27  giugno  1985,  n.  312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
Considerato  pertanto necessario assicurare l'effettiva conservazione
dello  stato  dei  luoghi  e  delle  risorse  naturali   posto   che,
altrimenti,    nelle   more   del   completamento   della   procedura
amministrativa prevista dalla legge,  l'area  resterebbe  esposta  al
pericolo   di   manomissioni   o   alterazioni   pregiudizievoli   ed
irreversibili;
Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;
Visto  il parere della consulta tecnica per le aree naturali protette
di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Considerata l'opportunita' di sottoporre a valutazione del  Ministero
dell'ambiente   gli   interventi   di  rilevante  trasformazione  del
territorio ancorche' le relative  opere  risultino  gia'  autorizzate
dalle  competenti  autorita'  alla  data  di  entrata in vigore della
presente ordinanza;
 
                               Ordina:
 
                               Art. 1.
                          Zonazione interna
 
I. L'area del Parco nazionale del Gran  Sasso  -  Monti  della  Laga,
cosi'  come  delimitata nel decreto ministeriale del 4 dicembre 19'32
di cui alla premessa, e' suddivisa, come riportato nella  cartografia
allegata alla presente ordinanza, nelle seguenti zone:
zona   1,  di  rilevante  interesse  naturalistico,  paesaggistico  e
culturale, con limitato o inesistente grado di antropizzazione;
zona 2, di  valore  naturalistico,  paesaggistico  e  culturale,  con
maggior grado di antropizzazione.