(parte 1)
 
         LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
 
Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e
23 aprile 1946, n. 363;
Visti  i  decreti  legislativi  del  Capo  provvisorio dello Stato 22
aprile 1947, n. 283 e 15 settembre  1947,  n.  896  e  le  successive
disposizioni;
Visto  il  testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n.  449,  nonche' il regolamento approvato con regio
decreto  4  gennaio  1925,  n.  63,  e  le  successive   disposizioni
modificative ed integrative;
Vista   la   legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei natanti e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento di esecuzione della  predetta  legge,  approvato
con  decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973
e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto-legge 26 settembre 1978,  n.  576,  convertito,  con
modificazioni,   nella  legge  24  novembre  1978,  n.  748,  recante
agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del  personale  delle
imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa;
Visto  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente il
nuovo codice della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, concernente il regolamento di esecuzione  e  di  attuazione  del
nuovo codice della strada;
Visto   il   provvedimento   n.  5/1992  della  Giunta  del  Comitato
interministeriale dei prezzi con il quale  sono  state  stabilite  le
tariffe  dei  premi  per l'assicurazione della responsabilita' civile
dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1 maggio 1992 al
30 aprile 1993;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1992 con il  quale  e'  stato
confermato  anche  per  l'anno  1993 che i contratti di assicurazione
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e relativi alle autovetture in servizio privato compresi  il
noleggio e la locazione (settore tariffario I) ed agli autotassametri
(settore tariffario II) possono essere stipulati o rinnovati soltanto
nella forma tariffaria "bonus-malus" oppure in quella con clausola di
"franchigia";
Considerato  che  con  lo  stesso  decreto  e  per i medesimi settori
tariffari sono  state  stabilite  le  misure  minime  e  massime  del
contributo  dell'assicurato  al  risarcimento  del danno per le forme
tariffarie con clausola di "franchigia" da applicarsi  dal  1  maggio
1993  al  30 aprile 1994 e fissate rispettivamente in L. 100.000 e L.
1.500.000;
Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1992 con il quale e'  stata
determinata  la  misura  del  contributo  che  le imprese autorizzate
all'esercizio  delle  assicurazioni  della   responsabilita'   civile
autoveicoli  sono  tenute  a  versare  per  l'anno  1993 all'Istituto
nazionale  delle  assicurazioni - Gestione del "Fondo di garanzia per
le vittime della strada";
Visto l'articolo 25, comma 6, della legge 28 febbraio  1990,  n.  38,
con  il  quale  e'  stata determinata la misura del contributo di cui
all'articolo 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526;
Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1993, con il quale sono stati
stabiliti  gli  importi  complessivi  dei   caricamenti   sui   premi
dell'assicurazione   della  responsabilita'  civile  derivante  dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei  natanti  per  il  periodo  1
maggio 1993 - 30 aprile 1994;
Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n. 242, concernente la disciplina
dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita'  civile  per  i
danni  causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei
veicoli a motore e dei natanti immatricolati o  registrati  in  Stati
esteri;
Vista  la  legge  19  febbraio 1992, n. 142, recante disposizioni per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee (legge Comunitaria per il 1991);
Viste  le  proposte  di  nuove  tariffe  presentate  dalle imprese di
assicurazione;
Esaminata la proposta del Ministro dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  che  ha  precedentemente sentito la Commissione di
cui al decreto ministeriale 22 febbraio  1993,  proposta  secondo  la
quale  le  tariffe  dei  premi, presentate dalle imprese, non possono
essere approvate, in quanto articolate in una vasta gamma di  ipotesi
per  la frequenza dei sinistri, per i tassi di rendimento finanziario
delle riserve, per i tassi di inflazione, portano, in tutti  i  casi,
alla  determinazione  di  valori  di  premio puro non compatibili con
quelli cui e' pervenuta la predetta Commissione;
Esaminata, inoltre, la  proposta  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato,  che  ha  precedentemente  sentito la
Commissione di cui al citato decreto ministeriale 22  febbraio  1993,
secondo   la   quale  non  possono  essere  accolte,  per  le  stesse
motivazioni  sopra  indicate,  le  richieste  formulate  dall'Ufficio
Centrale  Italiano per le tariffe relative al rilascio delle "polizze
frontiera";
Esaminata, infine,  la  proposta  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato,  che  ha  precedentemente  sentito la
Commissione di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 1993, proposta
secondo la quale non possono essere accettate le richieste  formulate
dalle societa':
-  Lloyd Adriatico per la riduzione della franchigia per i contraenti
che abbiamo superato il 60 anno di  eta',  data  l'impossibilita'  di
correlare  l'eta'  del contraente della polizza con i risultati della
guida del veicolo che puo' essere affidata anche a persone diverse;
- Meie Rischi Diversi per l'applicazione di franchigie particolari in
quanto non supportate, tra l'altro, da idonei ed esaurienti  elementi
statistici;
-  Trieste  e  Venezia per la variazione della misura dei caricamenti
sui premi in relazione a diversi canali  di  vendita,  in  quanto  la
differenziazione  non  e'  valutabile a priori in mancanza di criteri
certi ed oggettivi;
Considerato   che   il   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  tenuto  conto  delle  indicazioni  della  predetta
Commissione,  le  cui  motivazioni devono intendersi qui recepite, ha
ritenuto in particolare piu' adeguate  alle  condizioni  nelle  quali
dovra'  operare  la  nuova  Tariffa  le ipotesi globalmente formulate
dalla Commissione  stessa  ed  i  relativi  risultati  ed  ha  quindi
proposto di:
-  stabilire per il periodo dal 1 maggio 1993 al 30 aprile 1994 altre
tariffe;
- modificare, per i settori tariffari I e II, la  composizione  delle
zone territoriali ed alcuni coefficienti relativi;
- modificare, per i settori tariffari I e II, i coefficienti relativi
ad alcune classi di potenza;
- modificare i coefficienti relativi ad alcuni massimali di garanzia,
fermi restando i massimali minimi previsti dalla tariffa 1992;
- modificare per il settore tariffario IV (autocarri) il coefficiente
di premio per peso complessivo a pieno carico relativo alla classe di
oltre 360 q.li;
- modificare le percentuali di sconto per le tariffe con franchigia;
- modificare i criteri per il passaggio dalla tariffa "bonus-malus" a
quella con franchigia per i settori I e II;
-  modificare la norma tariffaria relativa all'adeguamento del premio
in caso di rinnovo del contratto;
- determinare differenti tariffe in relazione alle diverse misure dei
caricamenti adottate dalle singole  imprese  nell'ambito  dei  limiti
minimo  e  massimo  stabiliti  con  il decreto ministeriale 22 aprile
1993.
Considerato che le proposte formulate  dal  Ministro  dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato  e  le  motivazioni sopra esposte
trovano  rispondenza  nell'indagine  effettuata   dalla   Commissione
ministeriale costituita con il decreto ministeriale 22 febbraio 1993;
Ritenuto  che,  in base alla legge 26 febbraio 1977, n. 39, il parere
della Commissione  ministeriale  predetta  sostituisce  quello  della
Commissione   centrale   prezzi,   di  cui  all'art.  2  del  decreto
legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347;
Considerata l'urgenza (art. 3 del D.L.C.P.S. n. 896 del 15  settembre
1947);
                              Delibera:
A decorrere dal 1 maggio 1993 e fino al 30 aprile 1994 le tariffe dei
premi    da   applicare   ai   contratti   di   assicurazione   della
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore e dei natanti sono stabilite come segue:
                               Art. 1
1)   ASSICURAZIONI  RELATIVE  AI  VEICOLI  A  MOTORE  DEL  SETTORE  I
(AUTOVETTURE  IN  SERVIZIO  PRIVATO,  AUTOVETTURE  DA  NOLEGGIO   CON
CONDUCENTE) E DEL SETTORE II (AUTOTASSAMETRI)
La  misura  dei  premi  si  determina a seconda delle caratteristiche
tecniche  del  rischio  assicurato,  moltiplicando   il   premio   di
riferimento per i coefficienti di seguito indicati relativamente alle
potenze fiscali, ai massimali ed alle zone territoriali. Il risultato
cosi'  ottenuto  deve essere moltiplicato, a seconda che il contratto
sia stipulato nella forma tariffaria "bonus-malus" od in  quella  con
clausola  di  "franchigia  fissa  ed  assoluta",  per  i coefficienti
indicati, rispettivamente, alle successive lettere A) e B).
     Potenze fiscali:                                   Coefficienti
                                                          di premio
      ___________                                         _______
  fino a 8 c.v.                ..........................  1,00
  da oltre 8 fino a 10 c.v.    ..........................  1,30
  da oltre 10 fino a 12 c.v.   ..........................  1,65
  da oltre 12 fino a 14 c.v.   ..........................  1,75
  da oltre 14 fino a 16 c.v.   ..........................  2,25
  da oltre 16 fino a 18 c.v.   ..........................  2,70
  da oltre 18 fino a 20 c.v.   ..........................  3,15
  oltre 20 c.v.                ..........................  4,00
     Massimali                                          Coefficienti
                                                          di premio
     _______                                              _______
  1.500     700     300 milioni ..........................  1,00
  1.500   1.500   1.500   "     ..........................  1,02
  2.000   2.000   2.000   "     ..........................  1,06
  3.000   3.000   3.000   "     ..........................  1,07
  4.000   4.000   4.000   "     ..........................  1,09
  5.000   5.000   5.000   "     ..........................  1,11
  7.000   7.000   7.000   "     ..........................  1,13
 10.000  10.000  10.000   "     ..........................  1,16
        Zone                                            Coefficienti
     territoriali                                         di premio
      _________                                           _______
  I.a      ..............................................  1,00
  I.b      ..............................................  0,87
  II.a     ..............................................  0,77
  II.b     ..............................................  0,71
  III.a    ..............................................  0,64
  III.b    ..............................................  0,58
  IV.a     ..............................................  0,55
  IV.b     ..............................................  0,50
Distribuzione  delle  province  e  delle  targhe  speciali nelle zone
territoriali   (dal   1   luglio   1993   provincia   di    residenza
dell'intestatario del veicolo):
ZONA I.a: Firenze - La Spezia - Lucca - Massa - Pistoia - Prato;
ZONA  I.b:  AFI  -  Bologna - CD - EE- FTASE - Genova - Pisa - Roma -
Savona - SCV - SMOM - Targhe Estere - Trieste;
ZONA II.a: Ancona  -  Arezzo  -  Bergamo  -  Brindisi  -  Cagliari  -
Forli'/Cesena  -  Gorizia  - Grosseto - Livorno - Macerata - Modena -
Napoli -  Ravenna - Reggio Emilia - Rimini  -  Sassari  -  Taranto  -
Torino;
ZONA  II.b:  Bolzano  - Biella - Brescia - Como - Cremona - Ferrara -
Imperia - Latina - Lecco - Lodi - Milano - Nuoro - Padova -  Parma  -
Pavia - Perugia - Pesaro - Pescara - Piacenza - Reggio Calabria - RSM
- Sondrio - Varese - Venezia - Vercelli - Verona;
ZONA  III.a:  Alessandria  -  Ascoli Piceno - Asti - Bari - Belluno -
Caserta - Cuneo - Foggia - Mantova - Novara -  Pordenone  -  Rieti  -
Siena - Teramo - Trento -  Treviso - Udine - Vicenza;
ZONA  III.b:  Aosta  -  Catania  -  Catanzaro  -  Chieti  - Crotone -
Frosinone - L'Aquila - Lecce - Matera - Messina - Oristano -  Palermo
- Salerno - Terni - Vibo Valentia - Viterbo;
ZONA IV.a: Benevento - Potenza - Rovigo - Siracusa;
ZONA  IV.b:  Agrigento  -  Avellino  -  Caltanissetta  - Campobasso -
Cosenza - Enna - Isernia - Ragusa - Trapani.
A) Tariffa "bonus-malus".
Il premio di riferimento e' pari a L.  382.792,  ad  eccezione  delle
seguenti  imprese  per  le  quali si applicano i premi di riferimento
indicati a fianco di ciascuna di esse:
1) ASCOROMA                                        L.  380.102
2) AZZURRA ASSICURAZIONI                           L.  377.466
3) BNC ASSICURAZIONI                               L.  363.578
4) COMMERCIAL UNION                                L.  364.801
5) PADANA                                          L.  359.963
       classi di merito                       Coefficienti di premio
          _______                                    _________
             1                                         0,50
             2                                         0,53
             3                                         0,56
             4                                         0,59
             5                                         0,62
             6                                         0,66
             7                                         0,70
             8                                         0,74
             9                                         0,78
            10                                         0,82
            11                                         0,88
            12                                         0,94
            13                                         1,00
            14                                         1,15
            15                                         1,30
            16                                         1,50
            17                                         1,75
            18                                         2,00
                    TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE
             Classe di assegnazione per il periodo annuo successivo
 Classe di                  in base ai sinistri "osservati"
  merito
              0         1         2         3         4 o piu'
          sinistri   sinistri  sinistri  sinistri     sinistri
   1          1         3         6         9            12
   2          1         4         7        10            13
   3          2         5         8        11            14
   4          3         6         9        12            15
   5          4         7        10        13            16
   6          5         8        11        14            17
   7          6         9        12        15            18
   8          7        10        13        16            18
   9          8        11        14        17            18
  10          9        12        15        18            18
  11         10        13        16        18            18
  12         11        14        17        18            18
  13         12        15        18        18            18
  14         13        16        18        18            18
  15         14        17        18        18            18
  16         15        18        18        18            18
  17         16        18        18        18            18
  18         17        18        18        18            18
B) Tariffa con clausola di "franchigia fissa ed assoluta"
Per  franchigie  di L. 100.000-200.000-300.000, rispettivamente per i
veicoli fino a 10 c.v., da oltre 10 c.v. fino a 14 c.v. e di oltre 14
c.v.,  i  premi  di  tariffa  corrispondono  a  quelli  della   forma
tariffaria  "bonus-malus"  per  la  classe  13,  moltiplicati  per il
coefficiente 0,71.
Per i contratti stipulati dalla societa' Lloyd Adriatico nella  forma
tariffaria   denominata   "4R"  la  misura  dei  premi  si  determina
moltiplicando il premio di riferimento, pari  a  L.  241.330,  per  i
coefficienti relativi alle potenze fiscali, ai massimali ed alle zone
territoriali.
Per  i  contratti stipulati con la formula tariffaria denominata "4R"
che si riferiscono a veicoli gia' assicurati nella  forma  tariffaria
"bonus-malus"  la  societa'  Lloyd  Adriatico,  tenendo  conto  delle
indicazioni  risultanti  dall'attestazione  di  cui  all'art.  2  del
decreto   legge   23   dicembre   1976,   n.   857,  convertivo,  con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n.  39,  rilasciata  dal
precedente  assicuratore, applichera' una franchigia iniziale fissata
nelle percentuali del premio di tariffa come indicato nella  seguente
tabella:
     Classe di assegnazione
  risultante dall'attestazione
    rilasciata dal precedente
          assicuratore                       Misura della franchigia
           _________                                 __________
 1-2-3-4-5-6-7-8-9   ...............      25% del premio di tariffa
10-11     ..........................      50%  "     "    "    "
12-13     ..........................     100%  "     "    "    "
14-15-16  ..........................     110%  "     "    "    "
17-18     ..........................     120%  "     "    "    "
In  nessun caso la misura della franchigia puo' essere superiore a L.
1.500.000  secondo  quanto  previsto   dal   decreto   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 luglio 1992.
2)  ASSICURAZIONI  RELATIVE  AI  VEICOLI  A  MOTORE  DEL  SETTORE III
(AUTOBUS).
A) Tariffe a premio fisso
a) Autobus in servizio di linea extraurbano, da turismo e da noleggio
o ad uso privato.
La misura dei premi si  determina  a  seconda  delle  caratteristiche
tecniche   del   rischio   assicurato,  moltiplicando  il  premio  di
riferimento per i coefficienti di seguito indicati  relativamente  ai
massimali  ed  alle  zone  territoriali.  Il premio di riferimento e'
relativo ad autobus con numero complessivo di posti a  sedere  ed  in
piedi,  indicato  dalla  carta  di circolazione, compreso da 30 a 40.
Per ogni posto eccedente i 40 od inferiore ai 30 il premio di tariffa
e', rispettivamente, aumentato o diminuito dell'1,50%.
     Massimali                                          Coefficienti
                                                          di premio
     _______                                              _______
  4.000     700     500 (*) milioni ......................  1,00
  5.000     700     500       "     ......................  1,01
  4.000   4.000   4.000       "     ......................  1,06
  5.000   5.000   5.000       "     ......................  1,08
  7.000   7.000   7.000       "     ......................  1,10
 10.000  10.000  10.000       "     ......................  1,15
(*)  Combinazione  di  massimali  che  non  puo'  essere adottata per
autobus in servizio di linea extraurbano, da turismo e da noleggio.
     Zone territoriali                       Coefficienti di premio
         _________                                  _______
            I                                         1,00
           II                                         0,80
Distribuzione delle regioni nelle zone territoriali.
ZONA I: Campania - Emilia Romagna - Friuli Venezia Giulia -  Lazio  -
Liguria  -  Lombardia  -  Piemonte  - Toscana - Trentino Alto Adige -
Valle D'Aosta - Veneto;
ZONA II: Abruzzo - Basilicata - Calabria - Marche - Molise - Puglie -
Sardegna - Sicilia - Umbria.
Il premio di riferimento e' pari a L. 1.590.758, ad  eccezione  delle
seguenti  imprese  per  le  quali si applicano i premi di riferimento
indicati a fianco di ciascuna di esse:
1) ASCOROMA                                        L.  1.548.257
2) AZZURRA ASSICURAZIONI                           L.  1.569.275
3) BNC ASSICURAZIONI                               L.  1.527.936
4) COMMERCIAL UNION                                L.  1.558.708
5) PADANA                                          L.  1.498.325
b) Autobus in servizio pubblico urbano  per  comuni  fino  a  300.000
abitanti al 25 ottobre 1981.
La   misura  dei  premi  si  determina  moltiplicando  il  premio  di
riferimento per i coefficienti relativi ai  massimali  indicati  alla
precedente lett. a) per gli autobus in servizio di linea extraurbano,
da turismo e da noleggio.
- Classe I (comuni fino a 80.000 abitanti).
Il  premio  di riferimento e' pari a L. 2.609.432, ad eccezione delle
seguenti imprese per le quali si applicano  i  premi  di  riferimento
indicati a fianco di ciascuna di esse:
1) ASCOROMA                                        L.  2.539.715
2) AZZURRA ASSICURAZIONI                           L.  2.574.193
3) BNC ASSICURAZIONI                               L.  2.506.381
4) COMMERCIAL UNION                                L.  2.556.859
5) PADANA                                          L.  2.457.807
- Classe II (comuni oltre 80.000 abitanti).
Il  premio  di riferimento e' pari a L. 3.631.975, ad eccezione delle
seguenti imprese per le quali si applicano  i  premi  di  riferimento
indicati a fianco di ciascuna di esse:
1) ASCOROMA                                        L.  3.534.938
2) AZZURRA ASSICURAZIONI                           L.  3.582.926
3) BNC ASSICURAZIONI                               L.  3.488.541
4) COMMERCIAL UNION                                L.  3.558.800
5) PADANA                                          L.  3.420.934
B) Tariffe con clausola di "franchigia fissa ed assoluta".
Per  i  contratti  con  clausola di "franchigia fissa ed assoluta" la
misura delle franchigie e' pari a L. 250.000-500.000-1.000.000  ed  i
relativi  premi  corrispondono  a quelli delle tariffe a premio fisso
moltiplicati, rispettivamente, per i coefficienti 0,90; 0,83; 0,71.
3) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE IV (VEICOLI
PER TRASPORTO DI COSE).
A) Autocarri per trasporto cose proprie e per conto terzi.
Tariffe a premio fisso
La  misura  dei  premi  si determina sulla base delle caratteristiche
tecniche  del  rischio  assicurato,  moltiplicando   il   premio   di
riferimento  per  i coefficienti di seguito indicati relativi al peso
complessivo a pieno carico, ai massimali ed alle zone territoriali.
Le  combinazioni  di  massimali  ed i relativi coefficienti di premio
sono quelli indicati al precedente n. 1) per le  assicurazioni  rela-
tive ai veicoli a motore dei settori I e II
a)  Autocarri  fino  a  35  q.li  inclusi di peso complessivo a pieno
carico.
Il premio di riferimento e' pari a L.  667.829,  ad  eccezione  delle
seguenti  imprese  per  le  quali si applicano i premi di riferimento
indicati a fianco di ciascuna di esse:
1) ASCOROMA                                        L.    649.986
2) AZZURRA ASSICURAZIONI                           L.    658.810
3) BNC ASSICURAZIONI                               L.    641.455
4) COMMERCIAL UNION                                L.    654.374
5) PADANA                                          L.    629.024
 Peso complessivo a pieno carico              Coefficienti di premio
        ___________                                  _______
 fino a 15 q.li                                        1,00
 da oltre 15 fino a 25 q.li                            1,30
 da oltre 25 fino a 35 q.li                            1,60
     Zone territoriali                       Coefficienti di premio
         _________                                  _______
            I                                         1,00
           II                                         0,78
          III                                         0,60
Distribuzione delle province  e  delle  targhe  speciali  nelle  zone
territoriali:
ZONA  I:  Arezzo  -  Bari  -  Bergamo - Bologna - Bolzano - Caserta -
Firenze - Genova - Imperia - La Spezia - Livorno -  Lodi  -  Lucca  -
Massa  - Milano - Napoli - Nuoro - Parma - Perugia - Pisa - Pistoia -
Prato - Reggio Calabria - Roma - Salerno - Sassari - Taranto - Targhe
estere - Trento;
ZONA II: Alessandria - Ancona -  Aosta  -  Ascoli  Piceno  -  Asti  -
Brescia - Brindisi - Cagliari - Caltanissetta - Catania - Catanzaro -
Como - Cosenza - Cremona - Crotone - Cuneo - Foggia - Forli'/Cesena -
Frosinone - Grosseto - L'Aquila - Latina - Lecce - Lecco - Macerata -
Mantova  -  Matera - Messina - Modena - Oristano - Padova - Palermo -
Pesaro - Pescara - Piacenza - Pordenone - Potenza - Ravenna -  Reggio
Emilia - Rieti - Rimini - Savona - Siena - Sondrio - Teramo - Terni -
Torino - Treviso - Trieste - Udine - Varese - Venezia - Verona - Vibo
Valentia - Vicenza - Viterbo;
ZONA III: AFI - Agrigento - Avellino - Belluno - Benevento - Biella -
Campobasso  -  CD  - Chieti - EE - Enna - Ferrara - FTASE - Gorizia -
Isernia - Novara - Pavia - Ragusa - Rovigo - RSM - SCV -  Siracusa  -
SMOM - Trapani - Vercelli.
b)  Autocarri  di oltre 35 q.li di peso complessivo a pieno carico. -
per trasporto cose proprie:
Il premio di riferimento e' pari a L.  822.178,  ad  eccezione  delle
seguenti  imprese  per  le  quali si applicano i premi di riferimento
indicati a fianco di ciascuna di esse:
1) ASCOROMA                                        L.    800.212
2) AZZURRA ASSICURAZIONI                           L.    811.075
3) BNC ASSICURAZIONI                               L.    789.709
4) COMMERCIAL UNION                                L.    805.614
5) PADANA                                          L.    774.405
- per trasporto conto terzi:
Il  premio  di riferimento e' pari a L. 1.318.842, ad eccezione delle
seguenti imprese per le quali si applicano  i  premi  di  riferimento
indicati a fianco di ciascuna di esse:
1) ASCOROMA                                        L.  1.283.607
2) AZZURRA ASSICURAZIONI                           L.  1.301.032
3) BNC ASSICURAZIONI                               L.  1.266.759
4) COMMERCIAL UNION                                L.  1.292.271
5) PADANA                                          L.  1.242.209
    Peso complessivo                        Coefficienti di premio
    a pieno carico                                 ___________
       _______
 da oltre 35 fino a  70 q.li                           1,00
 da oltre 70 fino a 360 q.li                           1,70
 da oltre 360 q.li                                     3,20
     Zone territoriali                       Coefficienti di premio
         _________                                  _______
            I                                        1,00
           II                                        0,90
          III                                        0,70
Distribuzione delle regioni nelle zone territoriali:
ZONA  I:  Campania - Friuli Venezia Giulia - Emilia Romagna - Lazio -
Liguria - Lombardia - Marche - Piemonte - Valle D'Aosta -  Toscana  -
Trentino Alto Adige - Umbria - Veneto;
ZONA II: Abruzzo - Basilicata - Calabria - Molise - Puglie - Sicilia;
ZONA III: Sardegna.
Tariffe con clausola di "franchigia fissa ed assoluta".
Per  i  contratti  con  clausola di "franchigia fissa ed assoluta" la
misura delle franchigie e' pari a L. 250.000-500.000-1.000.000  ed  i
relativi premi corrispondono a quelli delle tariffe a premio fisso di
cui  alle  precedenti  lettere a) e b) moltiplicati, rispettivamente,
per i coefficienti 0,90; 0,81; 0,68.
B) Motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose.
Tariffe a premio fisso
La misura dei premi si determina  sulla  base  delle  caratteristiche
tecniche   del   rischio   assicurato,  moltiplicando  il  premio  di
riferimento per i coefficienti di seguito indicati relativi  al  tipo
di   veicolo   ed   alla   cilindrata,  ai  massimali  ed  alle  zone
territoriali.
Il premio di riferimento e' pari a L.  152.986,  ad  eccezione  delle
seguenti  imprese  per  le  quali si applicano i premi di riferimento
indicati a fianco di ciascuna di esse:
1) ASCOROMA                                        L.    147.772
2) AZZURRA ASSICURAZIONI                           L.    150.857
3) BNC ASSICURAZIONI                               L.    145.306
4) COMMERCIAL UNION                                L.    145.795
5) PADANA                                          L.    143.862
 Tipo di veicoli e cilindrata                 Coefficienti di premio
      ___________                                     _______
  ciclomotori a due e tre ruote                         1,00
  motoveicoli fino a    50 c.c.                         1,93
        "     da oltre  50 fino a 150 c.c.              2,96
        "     da oltre 150 fino a 250 c.c.              3,33
        "     da oltre 250 fino a 750 c.c.              3,70
        "     di oltre 750 c.c.                         4,07
     Massimali                                          Coefficienti
                                                          di premio
     _______                                              _______
  1.000     700     200 milioni ..........................  1,00
  1.500     700     300   "     ..........................  1,01
  1.500   1.500   1.500   "     ..........................  1,03
  2.000   2.000   2.000   "     ..........................  1,06
  3.000   3.000   3.000   "     ..........................  1,10
  4.000   4.000   4.000   "     ..........................  1,11
  5.000   5.000   5.000   "     ..........................  1,12
  7.000   7.000   7.000   "     ..........................  1,15
 10.000  10.000  10.000   "     ..........................  1,17
     Zone territoriali                       Coefficienti di premio
         _________                                  _______
            I                                         1,00
           II                                         0,75
          III                                         0,64
           IV                                         0,59
            V                                         0,55
           VI                                         0,46
Distribuzione delle province e delle targhe nelle zone territoriali:
ZONA I: Napoli;
ZONA II: Bari, Reggio Calabria;
ZONA  III:  Avellino,  Benevento,  Caserta,  Firenze,  Genova,  Lodi,
Milano, Pistoia, Prato, Roma, Salerno;
ZONA IV: Ancona, Bergamo,  Bologna,  Brescia,  Como,  Foggia,  Lecco,
Massa Carrara, Modena, Parma, Taranto, Trieste;
ZONA  V:  Alessandria, Aosta, Ascoli Piceno, Asti, Bolzano, Brindisi,
Catania,  Catanzaro,  Cosenza,   Crotone,   Forli'/Cesena,   Imperia,
L'Aquila, La Spezia, Lecce, Livorno, Lucca, Messina, Padova, Palermo,
Pavia,  Pescara, Piacenza, Pisa, Potenza, Reggio Emilia, Rimini, RSM,
Savona,  Torino,  Trento,  Treviso,  Varese,  Venezia,  Verona,  Vibo
Valentia, Vicenza;
ZONA VI: Agrigento, Arezzo, Belluno, Biella, Cagliari, Caltanissetta,
Campobasso,   Chieti,   Cremona,  Cuneo,  Enna,  Ferrara,  Frosinone,
Gorizia,  Grosseto,  Isernia,  Latina,  Macerata,  Mantova,   Matera,
Novara, Nuoro, Oristano, Perugia, Pesaro, Pordenone, Ragusa, Ravenna,
Rieti,  Rovigo,  Sassari,  Siena,  Siracusa,  Sondrio, Teramo, Terni,
Trapani, Udine, Vercelli, Viterbo.
Tariffe con clausola di "franchigia fissa ed assoluta".
Per i contratti con clausola di "franchigia  fissa  ed  assoluta"  la
misura  della  franchigia  e'  pari  a L. 150.000 ed i relativi premi
corrispondono a quelli di cui alle precedenti tariffe a premio  fisso
moltiplicati per il coefficiente 0,89.
4)   ASSICURAZIONI  RELATIVE  AI  VEICOLI  A  MOTORE  DEL  SETTORE  V
(CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI AD USO PRIVATO).
La misura dei premi si  determina  a  seconda  delle  caratteristiche
tecniche   del   rischio   assicurato,  moltiplicando  il  premio  di
riferimento per i coefficienti di seguito indicati  relativamente  ai
massimali,  alle  zone  territoriali  e, per i soli motoveicoli, alla
cilindrata.
Le combinazioni di massimali ed i  relativi  coefficienti  di  premio
sono  quelli  indicati  al  precedente  n.  3),  lettera  B),  per le
assicurazioni relative ai motoveicoli  e  ciclomotori  per  trasporto
cose.
     Zone territoriali                       Coefficienti di premio
         _________                                  _______
            I                                         1,00
           II                                         0,93
          III                                         0,79
           IV                                         0,73
            V                                         0,68
           VI                                         0,57
La   distribuzione   delle   province   e  delle  targhe  nelle  zone
territoriali e' quella indicata al precedente n. 3, lettera  B),  per
le  assicurazioni relative ai motoveicoli e ciclomotori per trasporto
cose.
a) Ciclomotori.
Il premio di riferimento e' pari a  L.  81.742,  ad  eccezione  delle
seguenti  imprese  per  le  quali si applicano i premi di riferimento
indicati a fianco di ciascuna di esse:
1) ASCOROMA                                        L.  78.957
2) AZZURRA ASSICURAZIONI                           L.  80.605
3) BNC ASSICURAZIONI                               L.  77.639
4) COMMERCIAL UNION                                L.  77.900
5) PADANA                                          L.  76.867
b) Motoveicoli ad uso privato.
Il premio di riferimento per i motoveicoli con cilindrata fino a  150
c.c. e' pari a L. 284.211; per i motoveicoli con cilindrata superiore
a  150 c.c. e' pari a L. 234.922, ad eccezione delle seguenti imprese
per le quali si applicano i premi di riferimento indicati a fianco di
ciascuna di esse:
                                 fino a 150 c.c.      oltre 150 c.c.
1) ASCOROMA                      L. 274.526           L. 226.916
2) AZZURRA ASSICURAZIONI         L. 280.256           L. 231.653
3) BNC ASSICURAZIONI             L. 269.945           L. 223.130
4) COMMERCIAL UNION              L. 270.853           L. 223.881
5) PADANA                        L. 267.262           L. 220.912
       Cilindrata                          Coefficienti di premio
        ________                                     ________
  da oltre 150 fino a 400 c.c.                         1,00
     oltre 400 c.c.                                    1,83
5) ASSICURAZIONI (SOLO RISCHIO DELLA CIRCOLAZIONE) RELATIVE AI
VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE VI (MACCHINE OPERATRICI E CARRELLI).
La  misura  dei  premi  si  determina a seconda delle caratteristiche
tecniche  del  rischio  assicurato,  moltiplicando   il   premio   di
riferimento  per  i coefficienti di seguito indicati relativamente al
tipo di veicolo ed ai massimali.
Il premio di riferimento e' pari a L.  202.545,  ad  eccezione  delle
seguenti  imprese  per  le  quali si applicano i premi di riferimento
indicati a fianco di ciascuna di esse:
1) ASCOROMA                                        L.    195.643
2) AZZURRA ASSICURAZIONI                           L.    199.727
3) BNC ASSICURAZIONI                               L.    192.378
4) COMMERCIAL UNION                                L.    193.025
5) PADANA                                          L.    190.466
Tipo di veicolo
a)  Macchine  semoventi  con  attrezzature   operative   varie,   non
rientranti nel successivo punto b), carrelli, mezzi sgombraneve:
- fino a 25 q.li di peso in ordine di marcia __________________ 1,00
- da oltre 25 a 50 q.li di peso in ordine di marcia ___________ 1,30
- da oltre 50 fino a 150 q.li di peso in ordine di marcia _____ 2,00
- di oltre 150 q.li di peso in ordine di marcia _______________ 3,00
b)   Rulli   compressori,   macchine  per  il  costipamento,  per  il
livellamento  e  per  lo  spianamento  del  terreno,   scarificatori,
frantumatori,  mescolatori,  betoniere  (escluse quelle autocarrate),
spandigraniglia  meccanici,  vibrofinitrici,  cisterne   termiche   e
spruzzatori  di bitume, macchine automatiche per la stesura del manto
stradale e motosaldatrici  0,50
Massimali
Le combinazioni di massimali ed i  relativi  coefficienti  di  premio
sono  quelli  indicati al precedente n. 1) per le assicurazioni rela-
tive ai veicoli a motore dei settori I e II.
6)  ASSICURAZIONI  (SOLO  RISCHIO  DELLA  CIRCOLAZIONE)  RELATIVE  AI
VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE VII (MACCHINE AGRICOLE).
La   misura  dei  premi  si  determina  moltiplicando  il  premio  di
riferimento per i coefficienti relativi ai massimali.
- per uso conto proprio:
il premio di riferimento e' pari a L. 102.928, ad eccezione dei premi
relativi alle seguenti imprese per le  quali  si  applicano  i  premi
indicati a fianco di ciascuna di esse:
1) ASCOROMA                                        L.     99.420
2) AZZURRA ASSICURAZIONI                           L.    101.495
3) BNC ASSICURAZIONI                               L.     97.761
4) COMMERCIAL UNION                                L.     98.090
5) F.A.T.A.                                        L.     96.789
6) PADANA                                          L.     96.789
- per uso conto terzi:
il  premio  di  riferimento  e' pari a L. 192.863, ad eccezione delle
seguenti imprese per le quali si applicano  i  premi  di  riferimento
indicati a fianco di ciascuna di esse:
1) ASCOROMA                                        L.    186.291
2) AZZURRA ASSICURAZIONI                           L.    190.179
3) BNC ASSICURAZIONI                               L.    183.182
4) COMMERCIAL UNION                                L.    183.798
5) F.A.T.A.                                        L.    181.361
6) PADANA                                          L.    181.361
     Massimali                                          Coefficienti
                                                          di premio
     _______                                              _______
  1.500     700     300 milioni ..........................  1,00
  1.500   1.500   1.500   "     ..........................  1,02
  2.000   2.000   2.000   "     ..........................  1,04
  3.000   3.000   3.000   "     ..........................  1,08
  4.000   4.000   4.000   "     ..........................  1,10
  5.000   5.000   5.000   "     ..........................  1,11
  7.000   7.000   7.000   "     ..........................  1,14
 10.000  10.000  10.000   "     ..........................  1,16
                                Art 2
                  ASSICURAZIONI RELATIVE AI NATANTI
a) Motoscafi ed imbarcazioni (fino a 50 tonnellate di stazza lorda ad
uso privato o adibiti alla navigazione da diporto).
La  misura  dei  premi  si determina sulla base delle caratteristiche
tecniche  del  rischio  assicurato,  moltiplicando   il   premio   di
riferimento  per  i  coefficienti  relativi  alle  potenze  fiscali -
cilindrata ed ai massimali.
Il premio di riferimento e' pari a L. 39.005.
   Potenza in CV fiscali                            Coefficienti
        _________                                     di premio
                                                       ________
  da oltre              fino a
     -                       5   ........................ 1,00
     5                      19   ........................ 1,21
    19                      50   ........................ 1,50
    50                      90   ........................ 2,06
    90                     150   ........................ 2,53
   150                     200   ........................ 3,32
   200                     300   ........................ 4,27
   300                     500   ........................ 5,12
   500                   oltre   ........................ 5,54
     Massimali                             Coefficienti di premio
      _______                                per potenza fiscale
                                      fino a 5 c.v.    oltre 5 c.v.
                                          ______          _____
  1.500  1.500  1.500  milioni ..........  1,00            1,25
  2.000  2.000  2.000     "    ..........  1,09            1,36
  3.000  3.000  3.000     "    ..........  1,14            1,42
  4.000  4.000  4.000     "    ..........  1,17            1,46
  5.000  5.000  5.000     "    ..........  1,19            1,49
  7.000  7.000  7.000     "    ..........  1,23            1,53
 10.000 10.000 10.000     "    ..........  1,26            1,57
b) Natanti ed imbarcazioni (fino a 25  tonnellate  di  stazza  lorda)
adibiti  al  servizio  pubblico  di  trasporto di persone (escluse le
aziende municipalizzate di trasporto).
I premi di tariffa sono quelli di seguito indicati  a  seconda  delle
tonnellate di stazza lorda e delle potenze fiscali:
    Tonnellate stazza lorda               Premio di tariffa
      e potenza fiscale
            _____                               _____
fino a 2 tsl:
 - fino a 5 CV                                 30.687
 - da oltre 5 fino a 11 CV                     38.329
 - da oltre 11 fino a 19 CV                    45.858
 - di oltre 19 CV                              61.148
da oltre 2 fino a 3 tsl:
 - fino a 5 CV                                 34.508
 - da oltre 5 fino a 11 CV                     44.174
 - da oltre 11 fino a 19 CV                    54.065
 - di oltre 19 CV                              73.399
da oltre 3 fino a 4 tsl:
 - fino a 5 CV                                 38.329
 - da oltre 5 fino a 11 CV                     49.794
 - da oltre 11 fino a 19 CV                    62.046
 - di oltre 19 CV                              85.652
    Tonnellate stazza lorda               Premio di tariffa
      e potenza fiscale
            _____                               _____
da oltre 4 fino a 5 tsl:
 - fino a 5 CV                                 42.151
 - da oltre 5 fino a 11 CV                     55.528
 - da oltre 11 fino a 19 CV                    70.028
 - di oltre 19 CV                              97.903
da oltre 5 fino a 10 tsl:
 - fino a 19 CV                                78.009
 - di oltre 19 CV                             110.156
da oltre 10 fino a 15 tsl:
 - fino a 19 CV                                86.214
 - di oltre 19 CV                             122.407
da oltre 15 fino a 20 tsl:
 - fino a 19 CV                                94.193
 - di oltre 19 CV                             134.771
da oltre 20 fino a 25 tsl:
 - fino a 19 CV                               102.175
 - di oltre 19 CV                             147.023
Premio aggiuntivo per ogni posto                2.451
I   premi   di  tariffa  sopra  indicati  vanno  moltiplicati  per  i
coefficienti stabiliti per le seguenti combinazioni di massimali.
     Massimali                             Coefficienti
                                             di premio
       _____                                   _____
  1.500      700   milioni .................... 1,00
  2.500      700     "     .................... 1,03
  1.500    1.500     "     .................... 1,04
  2.000    2.000     "     .................... 1,08
  2.500    2.500     "     .................... 1,09
  3.000    3.000     "     .................... 1,12
  4.000    4.000     "     .................... 1,16
  5.000    5.000     "     .................... 1,18
  7.000    7.000     "     .................... 1,22
 10.000   10.000     "     .................... 1,26
                               Art. 3
Per le assicurazioni relative alle gare e  competizioni  sportive  di
veicoli  a  motore  e  di  natanti  si applicano le tariffe dei premi
approvate con la delibera del Comitato Interministeriale  dei  Prezzi
n.  5/1992,  aumentate  del  22,6% soltanto per le categorie 6, 7 e 8
(rallies) del settore corse automobilistiche.
                               Art. 4
Sono  approvate  le varianti alle norme tariffarie ed alle condizioni
di polizza per l'assicurazione della responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti in vigore al 30
aprile 1993
Le norme tariffarie e le condizioni di  polizza  per  l'assicurazione
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a  motore  e  dei  natanti,  nel  testo  approvato  con il precedente
provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi n. 5 del 1992
e tenuto conto delle varianti approvate e stabilite con  il  presente
provvedimento,  sono  riportate,  rispettivamente, agli allegati A) e
B).
                               Art. 5
A) Carte verdi
La tariffa dei premi e' stabilita come segue in relazione al tipo  di
veicolo:
        Tipo di veicolo                             Premio
            _____                                    ____
1 - Autovetture, motocicli e
motocarrozzette, autoveicoli
per trasporto promiscuo                        L.    5.500
2 - Autobus:
    a) ad uso privato                          "    11.000
    b) in servizio di linea
    extra-urbano, da turismo
    e da noleggio                              "    16.000
3 - Autoveicoli e motoveicoli
per trasporto di cose e per
usi speciali, macchine agricole                "    13.500
4 - Ciclomotori, rimorchi                      L.    4.500
B) Polizze frontiera
a) per veicoli in uscita dalle frontiere:
la  tariffa dei premi e' stabilita come segue in relazione al tipo di
veicolo ed alla durata della garanzia:
        Tipo di veicolo                     Durata garanzia
            _____                          15 gg.     30 gg.
                                             ___        ___
- Autovetture anche ad
  uso promiscuo                            26.000     39.000
- Rimorchi autovetture                     20.000     31.000
- Autobus                                 161.000    243.000
- Rimorchi autobus                         93.000    140.000
- Autocarri                               141.000    211.000
- Rimorchi autocarri                       59.000     91.000
- Motocarri                                36.000     55.000
- Ciclomotori, motocicli
  e macchine agricole                      22.000     34.000
- Veicoli attrezzati ed
  adibiti ad usi speciali                  92.000    139.000
b) per veicoli in entrata dalle frontiere:
la  tariffa dei premi e' stabilita come segue in relazione al tipo di
veicolo e di natante ed alla durata della garanzia:
                                            Durata garanzia
 Tipo di veicolo e di natante     15 gg.      30 gg.      45 gg.
       _____________               _____       _____       _____
Autovetture e natanti con
motore fino a 80 HP effettivi     113.000     171.000     226.000
Rimorchi autovetture              101.000     152.000     201.000
Autobus                           679.000   1.018.000   1.358.000
Rimorchi autobus                  386.000     580.000     773.000
Autocarri                         495.000     740.000     987.000
Rimorchi autocarri e
natanti con motore da
oltre 80 fino a 120 HP            244.000     366.000     490.000
Motocarri                         118.000     178.000     240.000
Ciclomotori e macchine
agricole                           30.000      45.000      61.000
Motocicli                          47.000      71.000      94.000
Veicoli attrezzati ed
adibiti ad usi speciali           345.000     518.000     692.000
                               Art. 6
Le imprese Abeille, Abeille Assurances,  Alpi,  Assicuratrice  Edile,
Aurora,  Bavaria,  Bernese,  Cassa  Generale di Assicurazioni, Cigna,
Compagnia di Assicurazioni di Milano, Duomo, Edera, Fiduciaria, Firs,
Gan, Gan Italia, General Accident Fire & Life, Istituto  Italiano  di
Previdenza,  Italiana  Incendio  Vita e Rischi Diversi, La Nationale,
Lloyd Adriatico, Maeci s.p.a., Mannheim, Meie  Rischi  Diversi,  Mer-
cury,  Multiass,  Nordstern-Colonia,  Norwich,  Piemontese,  Polaris,
Previdente, Prudential, Rhone Mediterranee, Sara,  Sarp,  Sat,  Sear,
Seri,  Siad,  Societa'  Reale  Mutua,  Systema Terra, Ticino, Uniass,
Veneta,  Vittoria  Assicurazioni  sono  autorizzate   ad   applicare,
limitatamente alle assicurazioni dei veicoli a motore dei settori I e
II, la sola tariffa "bonus-malus".
Le   imprese   Adriatica   Danni,   Alpina,  Assicurazioni  Generali,
Assitalia,  Axa  Assicurazioni,   Compagnia   Assicuratrice   Unipol,
Compagnia  di  Genova,  Compagnia  Tirrena,  Danubio,  Friuli Venezia
Giulia, Geas, Giano, Intercontinentale, Itas  Assicurazioni,  Itas  -
Istituto  Trentino  Alto  Adige,  La  Fondiaria,  L'Italica, Lavoro e
Sicurta', Minerva, Noricum,  Riunione  Adriatica  di  Sicurta',  SAI,
Sapa,  Sasa, Siat, Sicurta' 1879, Sida, Sis, Societa' Cattolica, Sun,
Toro, Trieste e Venezia, Uap Italiana, Unione Euro Americana, Verona,
Winterthur,  Zurich  International,  Zurigo   sono   autorizzate   ad
applicare, limitatamente ai settori I e II, la tariffa con franchigia
per le sole assicurazioni a libro matricola.
Le  imprese  Abeille,  Abeille  Assurances  Alpi, Cigna, Edera, Maeci
s.p.a., Mannheim, Meie Rischi  Diversi,  Nordstern-Colonia,  Norwich,
Previdente,  Prudential, Rhone Mediterranee, Sear, Siad e Ticino sono
autorizzate ad applicare la  sola  tariffa  a  premio  fisso  per  le
assicurazioni dei veicoli dei settori III e IV.
Le  imprese Assicurazioni Internazionali, Cigna, Helvetia, Nordstern-
Colonia, Norwich, Sear sono autorizzate a stipulare le  assicurazioni
relative  a  tutti  i  settori,  con  esclusione  delle assicurazioni
concernenti le gare e competizioni sportive di veicoli a motore e  di
natanti.
Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo si applicano per il
periodo dal 1  maggio  1993  al  30  aprile  1994,  limitatamente  ai
contratti stipulati a decorrere dal 1 maggio 1993.
                               Art. 7
Per  i contratti in corso al 1 maggio 1993 che verranno a scadere nel
corso dello stesso mese, le imprese, qualora non siano  in  grado  di
rilasciare  nel  termine  indicato  dall'art.  16  del regolamento di
esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il certificato ed il
contrassegno dietro versamento  del  nuovo  premio  risultante  dalle
tariffe  stabilite con il presente provvedimento, potranno rilasciare
detti documenti anche successivamente, purche'  entro  trenta  giorni
dalla  data  di  scadenza  del  premio.  In tal caso, continueranno a
valere, fino al rilascio dei nuovi documenti, quelli gia'  rilasciati
per  il  periodo  assicurativo  antecedente e l'assicuratore restera'
obbligato in base a questi ultimi documenti  anche  oltre  i  termini
stabiliti  dall'art.  13  di  detto  regolamento fino alle ore 24 del
trentesimo giorno successivo  alla  suddetta  data  di  scadenza  del
premio.
                               Art. 8
Il termine entro cui ciascuna impresa assicuratrice dovra' presentare
per l'approvazione le nuove tariffe da applicare dal 1 maggio 1994 e'
fissato al 20 febbraio 1994.
                               Art. 9
Il  presente  provvedimento  si applica alle imprese di assicurazione
autorizzate   dal   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato      all'esercizio      dell'assicurazione     della
responsabilita' civile di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990,  e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 maggio 1993
                                   Il Presidente della giunta: SAVONA
 
                                                           ALLEGATO A
                          NORME TARIFFARIE
 
TITOLO I - VEICOLI A MOTORE
CAPO I - NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI
 
1) Durata dei contratti.
Salvo  quanto  previsto  dal successivo comma non sono ammesse durate
maggiori  di  un  anno  piu'  frazione.  La  frazione  di  anno  deve
costituire  periodo  assicurativo iniziale; detto periodo puo' essere
frazionato secondo la rateazione prevista in contratto.
Nel caso di contratti relativi a veicoli  locati  in  leasing  oppure
venduti  ratealmente  con  ipoteca  legale  o  con patto di riservato
dominio a favore dell'ente finanziatore e' ammessa la stipulazione di
contratti per periodi, superiori all'anno, di durata  pari  a  quella
del  contratto  di  leasing od a quella di ammortamento, fermo che il
certificato ed il contrassegno non possono essere rilasciati  per  un
periodo superiore a quello per cui e' stato pagato il premio.
Per  contratti  stipulati  per durata inferiore ad un anno valgono le
disposizioni della successiva norma 3.
2) Premio.
I  premi  della  tariffa  sono riferiti ad un intero periodo annuo di
assicurazione   e   rappresentano   l'importo   complessivo    dovuto
dall'assicurato,  ad  eccezione  del contributo al Servizio sanitario
nazionale e delle imposte.
a) E' ammesso il frazionamento:
  - trimestrale, con l'aumento del 5%
  - quadrimestrale, con l'aumento del 4%
  - semestrale, con l'aumento del 3%
purche'   l'importo   di   rata,   comprensivo    dell'aumento    per
frazionamento, al netto dell'imposta, non sia inferiore a L. 60.000.
In  caso di rinnovo del contratto il frazionamento previsto non viene
modificato anche se l'importo di rata e' inferiore al minimo  di  cui
sopra.
b)  E' ammesso il pagamento anticipato di premi per periodi superiori
all'anno per veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con
ipoteca legale o con patto di riservato dominio  a  favore  dell'ente
finanziatore. Nel caso di:
-  premio  anticipato  di almeno 18 mesi e fino a 24 mesi, con sconto
dell'8%;
- premio anticipato di oltre 24 mesi, con sconto del 12%.
Il premio deve essere riscosso dall'assicuratore  anticipatamente  in
unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di
locazione in leasing.
Non  e'  ammesso  il tacito rinnovo; nei contratti deve quindi essere
inserita la seguente clausola:
"A deroga dell'art. 11 delle condizioni generali di assicurazione  il
contratto cessera' automaticamente alla sua naturale scadenza".
Per le assicurazioni stipulate nella forma tariffaria "Bonus/Malus" o
che prevedono il "peius", agli effetti dell'applicazione delle regole
evolutive   di   cui   alla   Condizione  speciale  F  nonche'  delle
maggiorazioni di cui  alla  Condizione  speciale  G,  la  durata  del
contratto  viene  suddivisa,  con  inizio  dalla data di scadenza, in
periodi di dodici mesi per ognuno dei quali vale il sistema  previsto
dalla specifica tariffa.
"Qualora  dalla  suddivisione residui un periodo inferiore a 12 mesi,
lo stesso, ai fini dell'applicazione  dell'art.  6  delle  condizioni
generali   di   assicurazione,  costituisce,  unitamente  al  periodo
successivo di 12 mesi, il primo periodo di osservazione.
"Alla scadenza del contratto si procedera' al conguaglio del  premio,
computato   secondo   le   regole   di   cui  sopra  ed  al  rilascio
dell'attestazione dello stato di rischio di cui alla norma 20)".
Ai fini del calcolo di tale conguaglio  devono  essere  computate  le
variazioni  di  tariffa  intervenute  nel corso del contratto stesso,
come previsto dall'articolo 5 delle C.G.A.
3) Rischi di durata inferiore ad un anno.
Per le assicurazioni stipulate per un periodo di  tempo  continuativo
inferiore  ad  un anno e' dovuto un rateo di premio corrispondente al
periodo di tempo per il quale dovra'  valere  la  garanzia,  con  una
maggiorazione pari al 15% del premio annuo. Non sono comunque ammesse
assicurazioni temporanee di durata superiore a 6 mesi.
Le  assicurazioni  di  rischi  di durata inferiore all'anno che siano
gia' stati in precedenza assicurati possono essere stipulate soltanto
nella forma  tariffaria  indicata  nell'attestazione  rilasciata  dal
precedente assicuratore.
Per  le  assicurazioni dei veicoli dei settori I e II stipulate nella
forma "Bonus/Malus", i criteri per l'assegnazione del contratto  alla
classe  di  merito  in  base  alla  quale e' computato il premio sono
quelli  stabiliti   dalla   Condizione   speciale   F   senza   pero'
l'applicazione  delle  regole  evolutive  alla scadenza del contratto
stesso.   Di   conseguenza,   per    le    assicurazioni    stipulate
successivamente  nella  forma  "Bonus/Malus" per lo stesso veicolo si
applica il premio relativo alla medesima classe  di  merito  cui  era
stato  assegnato il precedente contratto temporaneo che dovra' essere
esibito all'assicuratore.
Per le assicurazioni di veicoli destinati  al  trasporto  di  cose  -
esclusi i carrelli e i ciclomotori - deve essere applicato il "Peius"
qualora risulti dovuto in base alla relativa norma.
Non  sono  ammesse  proroghe.  Sono  ammesse  variazioni  di  rischio
unicamente nel caso di reimmatricolazione  del  veicolo.  Qualora  la
variazione  comporti aumento di premio si procede al conguaglio anche
della maggiorazione del 15%; in caso di diminuzione di premio non  si
procede invece al conguaglio di detta maggiorazione.
E' ammessa la cessione del contratto.
4) Sospensione in corso di contratto.
La  sospensione  di garanzia e' concessa per qualsiasi motivo - salvo
il caso di furto del veicolo - alle seguenti condizioni:
a. al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso
con premio pagato deve avere una residua durata  non  inferiore  a  3
mesi.  Qualora  tale  durata  sia  inferiore  a 3 mesi, il premio non
goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a  raggiungere  3
mesi, con rinuncia pero', da parte dell'impresa, alle successive rate
di premio, ancorche' di frazionamento;
b.   devono   essere  restituiti  certificato  e  contrassegno  e  la
sospensione  non  puo'  avere  decorrenza  anteriore  alla  data   di
restituzione dei detti documenti;
c.  la  sospensione non puo' essere superiore a 12 mesi; decorso tale
termine il contratto  si  estigue  ed  il  premio  non  goduto  resta
acquisito all'impresa;
d.  la  riattivazione  del contratto - fermi la forma tariffaria e il
proprietario assicurato - deve essere fatta  prorogando  la  scadenza
per  un  periodo  pari a quello della sospensione (eccetto il caso in
cui la sospensione abbia  avuto  durata  inferiore  a  3  mesi  -  v.
successiva  letterae)  e  sul  premio  relativo  al  periodo di tempo
intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza  del  contratto
come  sopra  prorogato  si imputa, a favore del contraente, il premio
pagato e non goduto compresa l'eventuale "integrazione" di  cui  alla
lettera a);
e.  nel  caso  in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3
mesi non si procede alla proroga della scadenza ne' al conguaglio del
premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione;  si
rimborsa, invece, l'eventuale "integrazione" di cui alla lettera a).
Per  i  contratti stipulati nella forma "Bonus/Malus" o che prevedono
l'applicazione del "Peius" il periodo di osservazione rimane  sospeso
per  tutta  la  durata  della  sospensione e riprende a decorrere dal
momento della riattivazione della garanzia (eccetto il caso in cui la
sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi).
Non e' consentita sospensione per i  contratti  di  durata  inferiore
all'anno,  per  i contratti amministrati con libro matricola, nonche'
per quelli relativi a veicoli del Settore V.
All'atto  della  sospensione l'impresa rilascia una appendice secondo
il seguente testo:
"L'impresa,  previo  ritiro  del  certificato,  del  contrassegno   e
dell'eventuale  "carta  verde",  concede la sospensione del contratto
dalle ore 24 del .......
"La riattivazione del contratto puo' essere  chiesta  entro  un  anno
dalla  decorrenza  della  sospensione. La richiesta deve essere fatta
per iscritto.
"La riattivazione  -  fermi  la  forma  tariffaria  in  corso  ed  il
proprietario  assicurato  - avviene prorogando la scadenza originaria
del contratto per un periodo  pari  alla  durata  della  sospensione,
salvo  che  la  riattivazione  stessa  venga richiesta entro tre mesi
dalla decorrenza della sospensione, nel qual caso non si  procede  ad
alcuna proroga.
"L'impresa  all'atto  della  riattivazione determina il premio dovuto
dal contraente in base alla tariffa  vigente  alla  data  dell'ultima
sospensione  e  conteggia  a favore del contraente stesso il rateo di
premio pagato e non goduto.
"All'atto della riattivazione l'impresa rilascia un nuovo certificato
e contrassegno.
"Il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata  della
sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione.
"Qualora  il  contraente  non  chieda  la riattivazione entro un anno
dalla decorrenza della sospensione, il contratto  si  risolve  ed  il
premio pagato e non goduto rimane acquisito all'impresa".
5) Applicazione degli sconti tecnici e dei soprapremi.
Nel  caso  di  piu'  sconti  tecnici e soprapremi ciascuno si calcola
sull'ammontare risultante dall'applicazione dei precedenti.
6) Dati relativi al veicolo e all'intestatario al PRA.
Dalla carta di  circolazione  e  dal  certificato  di  proprieta'  si
desumono  i  dati  tecnici del veicolo (potenza fiscale in CV, numero
posti, peso complessivo a pieno carico, peso potenziale,  cilindrata,
uso) e i dati relativi all'intestatario al PRA (nominativo, residenza
o sede legale). I dati tecnici del veicolo non desumibili dalla carta
di  circolazione e dal certificato di proprieta' si rilevano da altri
documenti ufficiali e, quando questi non siano prescritti  o  non  li
contengano, dai dati forniti dalle case costruttrici.
7)  Veicoli  azionati  elettricamente (esclusi i filobus ed i veicoli
del Settore VI)
Si applicano i premi previsti per i rispettivi settori,  ridotti  del
50%.
8) Targhe "PROVA" (autorizzazione per la circolazione di prova - Art.
98 Codice della Strada).
Per  le assicurazioni relative a targhe "PROVA" si applicano le forme
tariffarie ammesse dalle tariffe alle  quali  si  fa  rinvio  per  il
calcolo del premio, nonche' le seguenti condizioni particolari:
a) Autoveicoli in genere (art. 54 Codice della Strada).
  Qualora   l'autorizzazione  venga  rilasciata  per  autoveicoli  in
genere, il massimale assicurato non puo' essere, per ciascuna  targa,
inferiore a L. 4.000 milioni unico per ogni sinistro.
  Si  applicano  i premi previsti per gli autocarri - conto proprio -
di peso complessivo a pieno carico  da  oltre  70  fino  a  360  q.li
inclusi, ridotti del 40%.
b) Motoveicoli e ciclomotori (artt. 52 e 53 Codice della Strada).
  Qualora  l'autorizzazione  venga  rilasciata  per  soli  motocicli,
motocarri o ciclomotori, il massimale assicurato non puo' essere, per
ciascuna targa, inferiore a L. 2.000 milioni unico per ogni sinistro.
  Si applicano i premi previsti per i motocarri - conto proprio -  di
cilindrata da oltre 150 fino a 250 cc., aumentati del 16%.
c)  Rimorchi  in  genere  (art.  56  Codice  della  Strada) - Rischio
statico.
  Qualora  l'autorizzazione  venga  rilasciata   esclusivamente   per
rimorchi  in  genere,  il  massimale  assicurato non puo' essere, per
ciascuna targa, inferiore a L. 2.000 milioni unico per ogni sinistro.
  Si applica il 2% dei premi previsti per gli autocarri da  oltre  70
fino  a  360 q.li inclusi, conto proprio, con il minimo di L. 20.000,
anche se la durata del contratto e' inferiore ad un anno.
  In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
  "La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti  dal
rimorchio  in  sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti
da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato  dalla
motrice,  per  quelli  derivanti  da vizi occulti di costruzione o da
difetti di manutenzione".
d) Macchine operatrici (art. 58 Codice della Strada).
  Si applica quanto stabilito alla precedente lettera a)
e) Macchine agricole (art. 57 Codice della Strada).
  Qualora  l'autorizzazione  venga  rilasciata   esclusivamente   per
macchine  agricole,  il  massimale  assicurato  non  puo' essere, per
ciascuna targa, inferiore a L. 2.000 milioni unico per ogni sinistro.
  Si applicano i premi previsti per le assicurazioni di R.C.  per  il
rischio della circolazione di macchine agricole (conto proprio).
9) Veicoli circolanti con targa provvisoria e muniti di foglio di via
- (Art. 17, primo comma, del Regolamento di esecuzione della legge 24
dicembre  1969,  n.  990,  approvato  con D.P.R. 24 novembre 1970, n.
973).
Per i veicoli che circolano con targa provvisoria e muniti di  foglio
di  via puo' essere stipulata assicurazione esclusivamente con durata
corrispondente al periodo di validita' del predetto  foglio  di  via,
comunque non superiore a 60 giorni (art. 99 del Codice della Strada).
Il premio da applicare e':
a) Per i Settori I e II
  - pari al 15% del premio annuo corrispondente a quello della classe
14 prevista dalla tariffa "Bonus/Malus" in vigore.
  Non  si  applicano  le  regole  evolutive  di  cui  alla Condizione
Speciale F.
  Qualora per particolari  esigenze  di  sperimentazione  di  veicoli
nuovi  non  ancora  immatricolati  l'Ufficio  provinciale  della MCTC
rilasci foglio di via di durata superiore a 60 giorni, il  premio  da
applicare  e'  quello  previsto  dalla  norma  3  (rischi  di  durata
inferiore all'anno).
b) Per il Settore III
  - pari al 15% del premio  base  indipendentemente  dal  numero  dei
posti.
c) Per tutti gli altri Settori
  - pari al 15% del relativo premio annuo di tariffa fissa.
10)  Veicoli  usati  circolanti  per  prova, collaudo o dimostrazione
(esclusi quelli muniti di targa "PROVA") - (Art. 17,  secondo  comma,
del  Regolamento  di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
approvato con D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973).
Per i veicoli usati posti in  circolazione  da  commercianti,  muniti
della   prescritta   autorizzazione   rilasciata   dalle   competenti
autorita', ai fini della vendita per prova, collaudo o  dimostrazione
e  per  i  quali  e'  consentito stipulare assicurazioni provvisorie,
possono essere stipulate  con  il  commerciante  polizze  aperte  con
applicazione,  per ogni periodo indivisibile di 5 giorni continuativi
e consecutivi di garanzia, dei  seguenti  premi,  prescindendo  dalla
provincia di immatricolazione del veicolo:
a.  per  il Settore III: L. 20.000 per massimale assicurato pari a L.
4.000/700/500 milioni;
b. per tutti gli altri Settori: L.  9.000  per  massimale  assicurato
pari a L. 2.000 milioni unico.
Per   massimali   superiori  il  premio  si  determina  applicando  i
coefficienti previsti dalle relative tariffe.
Il premio minimo non puo' essere inferiore  a  L.  300.000  per  ogni
periodo assicurativo annuo.
Non  si applicano le regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali
F e G.
11) Veicoli targati C.R.I.
Si applicano i premi della zona territoriale alla quale e'  assegnata
la targa ROMA.
11 bis) Veicoli immatricolari all'estero.
Per  i  veicoli immatricolati in Stati esteri diversi da quelli della
CEE, possono  essere  stipulate  unicamente  polizze  di  durata  non
superiore a giorni 45.
Deve essere applicata la maggiorazione di premio prevista dalla norma
3.
12)  Veicoli  per  trasporto promiscuo di persone e di cose (art. 53,
lett. c, e art. 54, lett. c, del Codice della Strada):
a) per autoveicoli destinati a trasporto promiscuo (persone  e  cose)
di  peso  complessivo  a  pieno  carico  sino  a  35 q.li e capaci di
contenere al massimo 9 posti (compreso  quello  del  conducente),  si
applicano  le forme tariffarie del Settore I (Autovetture) ed i premi
previsti dallo stesso  settore  per  i  corrispondenti  scaglioni  di
potenza e provincia di immatricolazione;
b)  per  motoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di
cose  si  applicano  i  premi  previsti  per  i  motocicli  di   pari
cilindrata.
13)  Autoveicoli  e  motocicli di interesse storico e collezionistico
iscritti nei registri Automotoclub Storico  Italiano  (ASI),  Storico
Lancia,  Italiano  FIAT, Italiano Alfa Romeo (legge 28 febbraio 1983,
n. 53) e del Centro Storico della Direzione generale della M.C.T.C.
a) Contratti con durata di 10 giorni
Possono essere stipulate assicurazioni  con  massimale  di  L.  2.000
milioni  unico  con  applicazione del premio fisso di L. 18.000 per i
motocicli e di L. 23.000 per gli autoveicoli.
Per  massimali  superiori  il  premio  si  determina   applicando   i
coefficienti previsti dalle relative tariffe.
All'atto della stipulazione il Contraente deve esibire l'attestazione
di iscrizione in uno dei registri citati nella presente norma.
b) Contratti con durata superiore a 10 giorni
Si applicano i premi dei rispettivi settori di tariffa.
14) Guida, da parte di persone designate, di veicoli non identificati
("assicurazione sulla patente").
Il  titolare  di patente di guida puo' avere interesse a una garanzia
complementare a quella minima di legge, che deve in ogni caso coprire
i veicoli comunque  posti  in  circolazione;  questo  interesse  puo'
concretarsi  nel caso che il titolare della patente desideri per piu'
veicoli non identificati  coprirsi  per  massimali  piu'  elevati  di
quelli  previsti  dalle  assicurazioni  stipulate per detti rischi. A
questo effetto e' prevista la  possibilita'  di  assicurazione  sulla
patente   che   vale   come   assicurazione  complementare,  rispetto
all'assicurazione attestata dal certificato e dal contrassegno di cui
il veicolo deve essere munito.
Per  "l'assicurazione  sulla  patente"  non  si  fa pertanto luogo ad
emissione ne' di certificato ne' di contrassegno.
Si applicano le formule tariffarie ed  il  premio  corrispondente  al
veicolo  di  rischio  piu'  elevato con riferimento alla provincia di
residenza dell'assicurato.
"In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
Agli effetti della  garanzia  prestata  con  la  polizza  suindicata,
l'assicurazione  di  responsabilita' civile e' valida per i veicoli a
motore sottoindicati  contraddistinti  dai  n.....  letter  .....  in
quanto  guidati dal Sig. ....... nel rispetto della normativa vigente
in materia di abilitazione alla guida"
-  Veicoli  per  i  quali  e'   valida   l'assicurazione   (solo   se
espressamente sopra richiamati):
1. motoveicoli:
  a. motocicli di cilindrata fino a .......... cc.
  b. motocarrozzette di cilindrata fino a ..... cc.
  c. motocarri di cilindrata fino a .......... cc.
2. autovetture:
  a. di potenza fiscale fino a ..... C.V.;
  b. di qualunque potenza;
3. autocarri, autobotti, autocisterne, autotreni, autoarticolati:
  a.  di  peso  complessivo  a  pieno  carico fino a ..... q.li conto
proprio;
  b. di peso complessivo a pieno  carico  fino  a  .....  q.li  conto
terzi.
Rientrano  nella  copertura  tutti  i  rischi sopra citati purche' il
rispettivo premio di  tariffa  sia  pari  o  inferiore  a  quello  di
polizza.
Per   le  autovetture  il  premio  di  riferimento  e'  quello  delle
autovetture in servizio privato (classe di merito  14  della  tariffa
Bonus/Malus).
La    presente    assicurazione   e'   rilasciata   indipendentemente
dall'obbligo  di  legge  e  non   costituisce   quindi   assolvimento
dell'obbligo   stesso;   l'impresa   non   rilascia,   pertanto,  ne'
certificato ne' contrassegno.
15) Assicurazioni di secondo rischio.
Non e' consentita la stipulazione di contratti per  la  copertura  di
secondi  rischi,  nemmeno  da parte dell'impresa detentrice del primo
rischio ad eccezione di polizze a favore di Societa' di  leasing  per
il  rischio  derivante dalla proprieta' dei veicoli locati in leasing
nonche' di "assicurazione sulla patente".
16) Assicurazione di piu' veicoli con polizza unica amministrata  con
libro matricola.
E'  ammessa  la  stipulazione  di  polizze comprendenti piu' veicoli,
fermo il rilascio di separato certificato  e  contrassegno  per  ogni
veicolo.
Ogni  polizza  e'  amministrata  nella forma "libro matricola" e deve
essere stipulata o rinnovata per un periodo non inferiore ad un  anno
e  per un numero di veicoli a motore e rimorchi (esclusi ciclomotori)
non inferiore a 50, sempreche' tali veicoli siano intestati al P.R.A.
alla  stessa  Ditta contraente o ad essa locati in leasing. Il premio
dovuto alla  firma  del  contratto  e'  quello  relativo  ai  veicoli
inizialmente assicurati. E' ammesso il frazionamento del premio.
Per i veicoli dei settori I, II, IV (limitatamente ai motoveicoli), V
e  VI, assicurati con questo tipo di polizza, i premi sono quelli dei
rispettivi settori, ridotti del 2,9%.
Per  polizze  che   comprendano   all'inizio   di   ogni   annualita'
assicurativa un numero di veicoli dei Settori IV e VI non inferiori a
50  si  applica  uno  sconto del 4% sul premio complessivo relativo a
detti veicoli, per l'esistenza di veicoli di riserva.
Non sono ammesse sostituzioni di veicoli.
Per le inclusioni di veicoli nel corso  annualita'  assicurativa,  si
applica  in  ogni caso la tariffa e la normativa in vigore al momento
dell'inclusione stessa.
Sono  ammesse  esclusioni  di  veicoli  soltanto  in  conseguenza  di
vendita,  distruzione,  demolizione  o  esportazione definitiva; tali
esclusioni decorrono dalla  data  della  restituzione  materiale  del
certificato  e  del contrassegno ed il premio e' calcolato in ragione
di 1/360 per ogni giornata di garanzia.
La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni  annualita'
assicurativa, entro 60 giorni dal termine della annualita' stessa.
Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato la regolazione
del  premio  deve  essere  calcolata  in  base  ai  premi comprensivi
dell'aumento per frazionamento.
In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il  Contraente  e'
tenuto  a  pagare  -  assieme alla differenza di premio dovuta per il
periodo  trascorso,  al  quale  la  regolazione  si  riferisce  -  la
differenza  di  premio  per  annualita'  successiva in relazione allo
stato di rischio risultante alla fine del periodo  per  il  quale  e'
stata effettuata la regolazione stessa.
In  caso  di  diminuzione,  l'impresa  restituira' la parte di premio
netto  riscosso  in  piu'  oltre  al  maggior  premio  percepito  per
annualita' successiva.
Sia  la  differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella
dovuta dal  Contraente  per  annualita'  successiva  dovranno  essere
versate   entro   il   15e'   giorno   dalla  data  di  comunicazione
dell'impresa.
In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
"L'assicurazione ha per  base  un  libro  matricola  nel  quale  sono
iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purche'
intestati al P.R.A. allo stesso Contraente.
"Non sono ammesse sostituzioni di veicoli.
"Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso annualita'
assicurativa,  il  premio  sara'  determinato in base alla tariffa ed
alla normativa in vigore a quel momento.
"Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di  vendita  o
distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno
essere  accompagnate  dalla  restituzione  dei relativi certificati e
contrassegni.
"Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia  ha  effetto  o  cessa
dalle  ore  24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera
raccomandata con cui sono state notificate o comunque  dalle  ore  24
della   data  di  restituzione  all'impresa  del  certificato  e  del
contrassegno.
Il  premio  di  ciascun  veicolo e' calcolato in ragione di 1/360 per
ogni giornata di garanzia.
"La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualita'
assicurativa entro 60 giorni dal termine annualita' stessa.
"In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente  e'
tenuto  a  pagare  -  assieme alla differenza di premio dovuta per il
periodo  trascorso,  al  quale  la  regolazione  si  riferisce  -  la
differenza  di  premio  per  annualita'  successiva in relazione allo
stato di rischio risultante alla fine del periodo  per  il  quale  e'
stata effettuata la regolazione stessa.
"In  caso  di  diminuzione,  l'impresa restituira' la parte di premio
netto  riscosso  in  piu'  oltre  al  maggior  premio  percepito  per
annualita' successiva.
"Sia  la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella
dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere  versate
entro il 15e' giorno dalla data di comunicazione dell'impresa".
17)  Veicoli  a  motore  soggetti  all'obbligo  di  assicurazione non
contemplati in alcun settore di  tariffa.  Rischi  con  carattere  di
particolarita'   od   eccezionalita'  (art.  26  del  Regolamento  di
esecuzione della legge 24 dicembre 1969 n. 990 approvato  con  D.P.R.
24 novembre 1970 n. 973).
Per  i  rischi  di cui sopra si procede alla tariffazione di volta in
volta ai sensi del predetto articolo. Per i relativi contratti non e'
ammesso il  tacito  rinnovo;  in  polizza  deve  essere  inserita  la
seguente clausola:
"A  deroga dell'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione il
contratto cessera' automaticamente alla sua naturale scadenza".
18) Alienazione del veicolo - Art. 8 della legge 24 dicembre 1969  n.
990  (non  applicabile  per assicurazioni di piu' veicoli con polizza
unica amministrata con Libro Matricola).
a) Sostituzione con altro veicolo. Conguaglio del premio.
Nel caso di alienazione del veicolo assicurato, qualora  l'alienante,
previa  restituzione  del  certificato  e  contrassegno  relativi  al
veicolo alienato, chieda che la polizza stipulata per  detto  veicolo
sia  resa valida per altro veicolo di sua proprieta' che comporti una
variazione di premio, si  procede  al  conguaglio  del  premio  della
annualita'  in  corso,  sulla base della tariffa in vigore al momento
della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione.
b) Cessione del contratto.
Nel caso di trasferimento di proprieta' del  veicolo  assicurato  che
importi la cessione del contratto di assicurazione, l'impresa, previa
restituzione  del  certificato  di  assicurazione e del contrassegno,
prendera'  atto  della  cessione  mediante  emissione  di   appendice
rilasciando i predetti nuovi documenti.
Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto.
Sono  altresi'  ammesse  variazioni di rischio unicamente nel caso di
reimmatricolazione del veicolo; ogni  altra  variazione  comporta  la
stipula di un nuovo contratto.
Non sono ammesse sospensioni di rischio.
Il  contratto  ceduto  si  estingue  alla  sua naturale scadenza. Per
l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovra'  stipulare
un  nuovo contratto. L'impresa pertanto non rilascera' l'attestazione
dello stato di rischio.
APPENDICE DI CESSIONE DEL CONTRATTO
"La  suindicata  polizza  viene d'ora innanzi intestata al contraente
suindicato  che  subentra  in   proprio   nome   nel   contratto   di
assicurazione ed assume tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti
in sostituzione del contraente originario.
Il  presente contratto si estingue alla sua naturale scadenza del Per
l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovra'  stipulare
un nuovo contratto. L'impresa pertanto a tale scadenza non rilascera'
l'attestazione dello stato di rischio.
La   presente   appendice   forma   parte  integrante  della  polizza
suindicata."
Se l'acquirente del veicolo documenti di essere  gia'  contraente  di
polizza  riguardante  altro  veicolo  da  lui alienato senza cessione
della polizza relativa, l'impresa assicuratrice  del  veicolo  ceduto
all'acquirente  rinuncera' a pretendere da questi di subentrare nella
polizza ceduta. Quest'ultima sara' annullata  senza  restituzione  di
premio dal giorno in cui l'acquirente abbia restituito il certificato
di assicurazione ed il contrassegno, documentando altresi' l'avvenuto
trasferimento sul veicolo acquistato dell'assicurazione gia' in corso
a  proprio  nome  per  il  veicolo  sostituito.  Per  i contratti con
frazionamento del premio l'impresa rinuncera' ad esigere le eventuali
rate  successive  alla  data   di   scadenza   del   certificato   di
assicurazione.  Non  si applica la maggiorazione prevista dalla norma
3).
19)  Cessazione  di  rischio  per  distruzione   o   demolizione   od
esportazione  definitiva  del veicolo assicurato (art. 103 del Codice
della Strada).
Nel  caso  di  cessazione  di  rischio  a  causa  di  distruzione   o
demolizione  o  esportazione  definitiva  del  veicolo  come previsto
dall'art. 103 del Codice della Strada - documentata  da  attestazione
del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e
della targa di immatricolazione - viene restituita la parte di premio
corrisposta  e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per
giorno  di  garanzia  residua  dal  momento  della  restituzione  del
certificato e del contrassegno.
Per  i  contratti  di  durata  inferiore all'anno non si procede alla
restituzione della maggiorazione di cui alla norma 3.
Nel caso di demolizione del veicolo successiva alla  sospensione  del
contratto  il premio corrisposto e non usufruito verra' restituito in
ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia  dalla  data
di  richiesta all'impresa della cessazione di rischio. Non si procede
alla restituzione della eventuale integrazione di cui alla lettera a)
della norma 4).
20) Attestazione dello stato del rischio (art. 2 del D.L. 23 dicembre
1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39 e D.P.R. 16
gennaio 1981, n. 45).
In  occasione  di  ciascuna  scadenza  annuale   del   contratto   di
assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita'  civile  verso  i
terzi, qualunque  sia  la  forma  di  tariffa  secondo  la  quale  il
contratto e' stato stipulato, l'impresa deve rilasciare al Contraente
una "attestazione" che contenga:
a. la denominazione dell'impresa;
b.  il  nome  -  o  denominazione  o  ragione  sociale  o ditta - del
Contraente;
c. il numero del contratto di assicurazione;
d. la forma di tariffa in base  alla  quale  e'  stato  stipulato  il
contratto;
e.  la  data  di  scadenza  del periodo di assicurazione per il quale
l'attestazione viene rilasciata;
f. la classe di merito di provenienza e quella  di  assegnazione  del
contratto  per annualita' successiva nel caso che il contratto stesso
sia stato stipulato sulla base di clausole  che  prevedano,  ad  ogni
scadenza  annuale,  la  variazione  in  aumento  o in diminuzione del
premio  applicato  all'atto  della  stipulazione  in   relazione   al
verificarsi  o  meno  di  sinistri  nel  corso di un certo periodo di
tempo;
g. i dati della targa di riconoscimento  o,  quando  questa  non  sia
prescritta,  i  dati  di  identificazione del telaio e del motore del
veicolo per la cui circolazione il contratto e' stato stipulato;
h. la firma dell'assicuratore.
Per i contratti  relativi  ai  veicoli  del  Settore  IV  (esclusi  i
ciclomotori)  stipulati  con  tariffa  a  premio  fisso,  deve essere
indicato il numero dei sinistri pagati o posti a riserva nel  periodo
di  osservazione  considerato, nonche' il richiamo al "Peius" qualora
la maggiorazione sia maturata in relazione a  quanto  previsto  dalla
Condizione speciale G.
La  suddetta  "attestazione" deve essere rilasciata anche nel caso di
tacito rinnovo del contratto.
Nel caso di veicoli assicurati con polizze  amministrate  con  "libro
matricola",  l'impresa  non  rilascia  l'attestazione  per  i veicoli
rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno.
Per tali veicoli l'attestazione deve  essere  rilasciata  al  termine
della  successiva  annualita' assicurativa con riferimento al periodo
di osservazione che inizia dal giorno  dell'inserimento  del  veicolo
nel  contratto  e  termina  tre  mesi prima della scadenza annualita'
assicurativa successiva.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra piu'
imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla "delegataria".
L'impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:
a. sospensione di garanzia nel corso del contratto;
b. contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
c. contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per  il
mancato pagamento di una rata di premio;
d.  contratti  annullati  o  risoluti  anticipatamente  rispetto alla
scadenza annuale;
e. cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
Il Contraente deve consegnare all'assicuratore  l'attestazione  sullo
stato  del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per
il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche
se il nuovo contratto e' stipulato con la  stessa  impresa  che  l'ha
rilasciata.
Qualora  il  Contraente  consegni  un'attestazione  rilasciata per un
contratto  scaduto  da  piu'  di  tre  mesi  rispetto  alla  data  di
stipulazione  del  nuovo contratto, si applica la disciplina - per la
tariffa "Bonus-Malus" - prevista dalla Condizione Speciale F e -  per
il "Peius" - prevista dalla Condizione speciale G.
21) Rischi derivanti dalla proprieta' dei veicoli locati in leasing.
E'  ammessa  la  stipulazione di contratti per rischi derivanti, alle
societa' di leasing, dalla proprieta' dei veicoli locati.
La stipulazione di detta garanzia complementare a quella di legge  e'
subordinata  all'esistenza  di  polizze contratte dai locatari per la
circolazione dei veicoli, a' sensi di legge, per tutta la durata  del
leasing,  che  prevedano  appendice di vincolo di privilegio a favore
della Societa' di leasing.
E' ammessa l'assicurazione dei rischi conseguenti a:
1. inoperativita' del contratto stipulato dal locatario a causa di
  a. mancato pagamento del premio alle scadenze convenute
  b. mancato rinnovo del  contratto  nel  caso  in  cui,  cessata  la
locazione, il locatario non riconsegni il veicolo;
  c.  eccezioni  derivanti  dal  contratto stesso (esclusa quella per
franchigia) che diano luogo a rivalsa nei confronti della Societa' di
leasing ai sensi dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n.  990;
2. insufficienza dei massimali previsti dal contratto  stipulato  dal
locatario;  l'assicurazione  e'  prestata  per l'eccedenza rispetto a
tali massimali;
3. insufficienza dei massimali minimi fino a concorrenza dei quali e'
prevista la copertura ai sensi dell'art. 21 della legge  24  dicembre
1969,  n.  990,  in  caso  di liquidazione coatta dell'impresa con la
quale il locatario ha  stipulato  il  contratto;  l'assicurazione  e'
prestata per l'eccedenza rispetto a tali massimali minimi.
L'assicurazione  dei  rischi  derivante  dalla proprieta' dei veicoli
locati in leasing non assolve l'obbligo di legge per cui  non  si  fa
luogo ad emissione ne' di certificato ne' di contrassegno.
Dato  il  carattere  di  particolarita'  dei  rischi  si procede alla
tariffazione di volta in volta ai sensi dell'art.  26,  primo  comma,
del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
I  contratti  possono  essere stipulati soltanto per una durata di 12
mesi. Non e' ammesso il tacito rinnovo.
In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
"A deroga dell'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione  il
contratto cessera' automaticamente alla sua naturale scadenza".
 
CAPO II - NORME RELATIVE AI SETTORI I E II
 
22) Definizioni
I  presenti settori disciplinano le assicurazioni di veicoli a motore
destinati al trasporto  di  persone  ed  al  trasporto  promiscuo  di
persone  e  di  cose  elencati  all'art. 54, lett. a) e c) del Codice
della Strada.
23) Autovetture da noleggio con conducente ed autotassametri.
L'assicurazione comprende i danni agli indumenti ed oggetti di comune
uso personale portati con se' dai terzi trasportati.
Si applicano i premi previsti per  le  autovetture  di  pari  potenza
fiscale e provincia di immatricolazione, nonche' le forme tariffarie,
con una riduzione dell'1,50%.
In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva B.
24) Locazione di autovetture senza conducente.
L'assicurazione puo' essere prestata solo a locatori che siano muniti
della  prescritta  licenza  per  la  locazione  di  autovetture senza
conducente.
Si  applica  il  premio previsto per autovetture in servizio privato,
aumentato del 40%.
25) Autovetture con traino - Rischio della circolazione.
a) Quando sia dichiarato  in  polizza  che  le  autovetture  trainano
rimorchi  identificati  con  targa  propria (caravan, carrello tenda,
carrello portaimbarcazioni e simili) si applica un aumento del 5% sul
premio dell'autovettura.
Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata assicurazione  ai  sensi
della successiva norma 54).
b)  Per  il  traino  di  "carrelli  appendice"  a non piu' di 2 ruote
destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e  simili  (art.  56  del
Codice  della  Strada), non si applica alcun soprapremio. I "carrelli
appendice", facendo parte integrante del veicolo trainante, non  sono
identificati con targa propria.
26) Rimorchi di autovetture - Rischio statico.
Per  ogni  rimorchio  identificato  con  targa  propria  deve  essere
stipulata polizza separata ed applicato il premio fisso di L.  30.000
per  la combinazione di massimali 1.500/700/300 milioni, prescindendo
dalla provincia di immatricolazione, anche se la durata del contratto
e' inferiore ad un anno.
Per  massimali  superiori  il  premio  si  determina   applicando   i
coefficienti previsti dalla tariffa.
Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio
in  sosta,  se  staccato  dalla  motrice  (art.  2 del Regolamento di
esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990), i  danni  derivanti
da  manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla
motrice, quelli derivanti da vizi di  costruzione  o  da  difetti  di
manutenzione  del  rimorchio  stesso  esclusi  comunque  i danni alle
persone occupanti il rimorchio.
La  corresponsione  del  separato  premio  suindicato  e'  condizione
essenziale  per  il  rilascio  del  contrassegno  e  del  certificato
relativi al rimorchio.
In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
"La garanzia vale esclusivamente per i danni a  terzi  derivanti  dal
rimorchio  in  sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti
da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato  dalla
motrice,  per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di
manutenzione esclusi comunque  i  danni  alle  persone  occupanti  il
rimorchio".
Per  i  "carrelli  appendice"  di cui al punto b) della norma 25, non
trattandosi di  rimorchi  ma  di  parte  integrante  dell'autoveicolo
trainante,  non  si  emette  per  il  rischio statico ne' polizza ne'
certificato e contrassegno.
27) Autovetture adibite a scuola guida (art. 335 del Regolamento  del
Codice della Strada).
Si  applica  il  corrispondente  premio delle autovetture in servizio
privato di uguale potenza fiscale e provincia di immatricolazione.
L'assicurazione copre anche la responsabilita' dell'istruttore.  Sono
considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando e'
alla   guida,   tranne  che  durante  l'effettuazione  dell'esame,  e
l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.
In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A.
28)  Autovetture  aziendali  adibite a servizio privato date in uso a
dipendenti o collaboratori
E' ammessa la  rinuncia  al  diritto  di  rivalsa  nei  confronti  di
societa'  regolarmente  costituite proprietarie o locatarie (leasing)
di  autovetture  date  in  uso  a  dipendenti  o  collaboratori,   in
conseguenza di inoperativita' della garanzia nei casi di:
- conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore
- trasporto non effettuato in conformita' alle disposizioni vigenti e
alle  indicazioni  della carta di circolazione per i danni subiti dai
terzi trasportati.
Si applica un aumento del 5% sul premio dell'autovettura.
In polizza deve essere richiamata la condizione aggiuntiva D.
29) Scuolabus - Miniscuolabus.
Per i veicoli di capienza fino a 9  posti  adibiti  al  trasporto  di
studenti   che,   per   effetto  del  trasporto  specifico  ottengano
l'autorizzazione per un numero di posti superiori a 9, si applicano i
premi previsti dalla norma 38 del Settore III (Autobus).
30) Tariffe applicabili.
a) "Bonus/Malus"
  La tariffa prevede riduzioni o maggiorazioni di premio  secondo  le
norme   riportate   nella  Condizione  speciale  F  che  deve  essere
richiamata in polizza.
b) Franchigia fissa ed assoluta
  Possono essere pattuite le seguenti franchigie fisse ed assolute:
  - per veicoli di potenza fiscale fino a 10  CV:  franchigia  di  L.
100.000;
  -  per  veicoli  di  potenza  fiscale  da  oltre  10  fino a 14 CV:
franchigia di Lire 100.000;
  - per veicoli di potenza fiscale di oltre 14 CV: franchigia  di  L.
300.000.
Qualora  il  contratto  si  riferisca  a veicolo immatricolato per la
prima volta oppure a veicolo assicurato per la prima volta  dopo  una
voltura  al  P.R.A.  ovvero a veicolo assicurato dal cessionario alla
naturale scadenza del  contratto  ceduto  a  seguito  di  voltura  al
P.R.A.,  i  premi  dovranno  essere  maggiorati,  per  la  sola prima
annualita'   (compresa   l'eventuale   frazione   iniziale),    delle
percentuali  previste  dalla  tabella sottoindicata in corrispondenza
della classe di merito 14 "Bonus/Malus".
Nel caso che il contratto si  riferisca  a  veicolo  gia'  assicurato
nella  forma tariffaria "Bonus/Malus" i premi possono essere pattuiti
nelle misure sopra  indicate  solamente  se  dall'attestazione  sullo
stato   del   rischio   relativa   al  precedente  contratto  risulti
l'assegnazione  di  quest'ultimo,  per  annualita'  successiva,  alla
classe  13  o  ad  una delle classi di "Bonus" di cui alla tabella di
merito della clausola "Bonus/Malus" in vigore al 30  aprile  1992.  I
predetti  premi  dovranno invece essere maggiorati, per la sola prima
annualita', delle percentuali indicate nella tabella sotto  riportata
qualora   dall'attestazione  risulti  l'assegnazione  del  precedente
contratto ad una delle classi di  "Malus"  della  stessa  tabella  di
merito.
In  caso  di  mancata  presentazione  dell'attestazione del rischio o
dell'appendice di cessione del contratto di cui  alla  Norma  18)  la
franchigia   deve   essere  maggiorata  nella  misura  massima  sotto
indicata.
              Maggiorazioni percentuali dei premi
Classe di assegnazione        Aumento percentuale del Premio
        14                                10%
        15                                20%
        16                                30%
        17                                40%
        18                                50%
In polizza deve essere richiamata la Condizione speciale E.
31) Passaggio di tariffa
Il   passaggio  da  una  formula  tariffaria  ad  altra  puo'  essere
effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto,  a  condizione
che  esso  sia  richiesto  nella  stessa forma e nello stesso termine
previsti per la disdetta.
 
CAPO III - NORME RELATIVE AL SETTORE III
 
32) Definizioni.
Il presente settore disciplina le assicurazioni di autobus e filobus.
Sono "autobus" e "autosnodati" i veicoli destinati  al  trasporto  di
persone  con  piu'  di  9 posti, compreso quello del conducente (art.
54, lett. b ed l, del Codice della Strada).
Sono "filobus" i veicoli a motore elettrico, non vincolati da  rotaie
e  collegati  a  una  linea  aerea  di  contatto per l'alimentazione,
destinati al trasporto di persone ed equipaggiati con piu' di 9 posti
compreso quello del conducente (art. 55, lett. a,  del  Codice  della
Strada).
I posti aggiuntivi (strapuntini) ed i posti di servizio devono essere
compresi nel computo complessivo dei posti quando sono indicati nella
carta  di  circolazione od in un documento di autorizzazione all'uopo
rilasciato dalle Autorita' competenti.
33) Autobus con rimorchio.
Quando  sia  dichiarato in polizza che i veicoli trainano rimorchi si
applica, per il rischio della circolazione,  oltre  al  premio  della
motrice, un soprapremio per ulteriori 30 posti.
Per  i rimorchi deve essere inoltre stipulata garanzia a' sensi della
successiva norma 34).
34) Rimorchi - Rischio statico.
Per  ogni  rimorchio  identificato  deve  essere  stipulata   polizza
separata  ed applicato un premio pari al 2% di quello previsto per un
autobus avente un numero di  posti  uguale  a  quello  del  rimorchio
considerato, col minimo di L. 20.000 anche se la durata del contratto
e' inferiore ad un anno.
Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio
in  sosta  se  staccato  dalla  motrice  (art.  2  del Regolamento di
esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990), i  danni  derivanti
da  manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla
motrice, quelli derivanti da vizi di  costruzione  o  da  difetti  di
manutenzione del rimorchio stesso.
La  corresponsione  del  separato  premio  suindicato  e'  condizione
essenziale  per  il  rilascio  del  contrassegno  e  del  certificato
relativi al rimorchio.
In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
"La  garanzia  vale  esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal
rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i  danni  derivanti
da  manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla
motrice, per quelli derivanti da vizi occulti  di  costruzione  o  da
difetti di manutenzione".
35)  Autocarri  eccezionalmente  autorizzati  al trasporto di persone
(art. 82, sesto comma, Codice della Strada).
Per  gli  autocarri  e   gli   eventuali   rimorchi   eccezionalmente
autorizzati  al  trasporto  di  persone  in servizio continuativo, si
applica il premio relativo agli autobus, o rimorchi di corrispondente
capienza, con un aumento del 10%.
36) Autobus e filobus in servizio pubblico urbano.
Quando il servizio comprenda inscindibilmente  linee  urbane  vere  e
proprie  con percorsi anche extraurbani od infraurbani in proporzione
non rilevante e comunque di lunghezza  non  superiore  a  30  km  dal
capolinea   urbano,   i  rischi  relativi  a  questi  ultimi  saranno
assimilati a quelli urbani.
a) Per  autobus  e  filobus  circolanti  in  comuni  fino  a  300.000
abitanti,  si  applicano  i premi previsti dal settore III, lett. A),
punto b).
b) Per autobus e  filobus  circolanti  in  comuni  di  oltre  300.000
abitanti,  rilevata  la  disomogeneita'  del rischio, si procede alla
tariffazione di volta in volta ai sensi dell'art. 26 del  Regolamento
di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
Ne  consegue  che  i  relativi  contratti  non  potranno avere durata
superiore ad un anno piu' frazione di anno (quando si tratti di  sola
frazione iniziale).
Non  e'  ammesso  il  tacito rinnovo nelle polizze deve quindi essere
inserita la seguente clausola:
"A deroga dell'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione  il
contratto cessera' automaticamente alla sua naturale scadenza".
37) Autobus e Filobus in servizio di linea extra-urbano.
Per  i  veicoli specificamente autorizzati al trasporto di persone in
piedi il premio deve essere calcolato in base al numero  di  posti  a
sedere ed in piedi indicato dalla carta di circolazione.
38) Autobus adibiti a servizio di alberghi, di istituti religiosi, di
cura,  miniscuolabus, scuolabus (art. 2 D.M. 18 aprile 1977), autobus
ed autocarri eccezionalmente autorizzati al trasporto di  persone  ed
esclusivamente  destinati  a  rilevare  o  restituire al domicilio il
personale dipendente da aziende od enti ed autoveicoli  speciali  per
portatori di handicap con piu' di 9 posti.
Si  applicano  i  premi  riferiti  agli autobus di uguale capienza in
posti ridotti del 25%.
39) Autobus adibiti esclusivamente a scuola guida.
Si applica il premio base (da 30 a 40 posti) previsto per gli autobus
extra-urbani, ridotto del 65%.
L'assicurazione copre anche la responsabilita' dell'istruttore.  Sono
considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando e'
alla   guida,   tranne  che  durante  l'effettuazione  dell'esame,  e
l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.
In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A.
Quando sia dichiarato in polizza che l'autobus  traina  rimorchio  si
applica,  per  il  rischio della circolazione, oltre al premio di cui
sopra, un soprapremio pari al 2% del premio stesso.
Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata assicurazione  ai  sensi
della precedente norma 34) senza applicazione di riduzioni.
40) Treni lillipuziani (su ruote gommate).
Si applica il premio base (da 30 a 40 posti) previsto per gli autobus
extra-urbani della 1e' zona territoriale, ridotto del 65%.
41) Tariffe applicabili.
a) Tariffa fissa.
b) Franchigia fissa ed assoluta.
  Le  tariffe  per  franchigia  fissa  ed  assoluta di L. 250.000, L.
500.000 e L. 1.000.000,  si  ottengono  applicando  sui  premi  della
tariffa fissa relativi ad ogni combinazione di massimali prescelta, i
seguenti sconti:
  - franchigia di L.   250.000, sconto 10%
  - franchigia di L.   500.000, sconto 17%
  - franchigia di L. 1.000.000, sconto 29%.
  In polizza deve essere richiamata la Condizione speciale E.
42) Terzi trasportati
L'assicurazione comprende i danni agli indumenti ed oggetti di comune
uso personale, portati con se' dai terzi trasportati.
In polizza deve essere sempre richiamata la Condizione aggiuntiva B.
43) Passaggio di tariffa.
Il   passaggio  da  una  formula  tariffaria  ad  altra  puo'  essere
effettuato esclusivamente alla scadenza del  contratto  a  condizione
che  esso  sia  richiesto  nella  stessa forma e nello stesso termine
previsti per la disdetta.
 
CAPO IV - NORME RELATIVE AL SETTORE IV
 
44) Definizioni.
Il presente settore disciplina le assicurazioni di veicoli a motore e
di  rimorchi destinati al trasporto di cose, elencati agli artt.  52,
53, lett. d), e), f), g), h), 54, lett. d), e), f), g), h),  i),  m),
n) e 56, lett. b), c), d), f) del Codice della Strada.
Nelle  norme  che seguono con i termini "autobotti" ed "autocisterne"
sono designati i veicoli specificamente attrezzati per  il  trasporto
di liquidi o di gas, con botti o cisterne incorporate.
Nel  caso in cui la carta di circolazione indichi un "peso" al limite
potenziale, il peso complessivo a pieno carico da considerare ai fini
della determinazione dello  scaglione  tariffario  cui  assegnare  il
veicolo  e'  quello  che risulta in base a tale limite potenziale; se
invece la carta  di  circolazione  indichi  la  "portata"  al  limite
potenziale  (non il "peso"), per ottenere il peso complessivo a pieno
carico deve essere aggiunta a tale portata la tara.
45) Veicoli con rimorchio - Rischio della circolazione.
a) Quando sia dichiarato in polizza che trainano rimorchi:
  - Autocarri, autobotti, autocisterne e veicoli per uso  speciale  o
per trasporti specifici, si applica il premio previsto per autocarri,
autobotti,   autocisterne   e   veicoli  per  usi  speciali  di  peso
complessivo a pieno carico  corrispondente  a  quello  della  motrice
aumentato del peso massimo rimorchiabile quale risulta dalla carta di
circolazione;  lo stesso criterio si adotta per i veicoli autorizzati
al traino di caravans e simili.
  Il premio conteggiato in base alla presente norma non  puo'  essere
inferiore a quello applicabile alla sola motrice.
  -  Trattori  muniti  di  "ralla"  per  il  traino  di semirimorchio
(autoarticolati),  si  applica  il  premio  previsto  per  autocarri,
autobotti   ed  autocisterne  di  peso  complessivo  a  pieno  carico
corrispondente alla tara del trattore con ralla  aumentato  del  peso
massimo rimorchiabile quali risultano dalla carta di circolazione.
  -  Mototrattori,  si  applica  un  aumento  del  5%  sul premio del
motoveicolo stesso.
Per i rimorchi dei veicoli di cui sopra deve essere inoltre stipulata
garanzia ai sensi della successiva norma 46).
Per i caravans e simili si applica la norma 26) dei settori I e II.
b) Carrelli appendice
  Per il traino di "carrelli appendice"  a  non  piu'  di  due  ruote
destinati  al  trasporto  di  bagagli, attrezzi e simili (art. 56 del
Codice della Strada), non si applica alcun soprapremio.  I  "carrelli
appendice",  facendo parte integrante del veicolo trainante, non sono
identificati con targa propria.
  Per la determinazione del premio si fa  riferimento  al  solo  peso
complessivo a pieno carico del veicolo trainante.
46) Rimorchi - Rischio statico.
Per  ogni  rimorchio  identificato  con  targa  propria  deve  essere
stipulata polizza separata ed applicato  un  premio  pari  al  2%  di
quello  previsto  per un autocarro (autobotte o autocisterna) di peso
complessivo a pieno carico uguale a quello del rimorchio considerato,
con il minimo di L. 25.000, anche  se  la  durata  del  contratto  e'
inferiore ad un anno.
Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio
in  sosta  se  staccato  dalla  motrice  (art.  2  del Regolamento di
esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990), i  danni  derivanti
da  manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla
motrice, quelli derivanti da vizi di  costruzione  o  da  difetti  di
manutenzione del rimorchio stesso.
La  corresponsione  del  separato  premio  suindicato  e'  condizione
essenziale  per  il  rilascio  del  contrassegno  e  del  certificato
relativi al rimorchio.
In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
"La  garanzia  vale  esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal
rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i  danni  derivanti
da  manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla
motrice, per quelli derivanti da vizi occulti  di  costruzione  o  da
difetti di manutenzione".
47)  Trasporto  anche  occasionale  di merci pericolose (art. 1 della
legge 10 luglio 1970, n. 579), lubrificanti e sostanze radioattive.
Per l'assicurazione di veicoli adibiti al trasporto di:
-  liquidi  corrosivi,  lubrificanti,  combustibili,  infiammabili  e
tossici,  sostanze  solide  tossiche,  gas  liquidi e gas non tossici
(metano, butano, propano e simili): si  applica  un  soprapremio  del
25%;
-  gas  tossici  (acido  cianidrico,  ammoniaca,  anidride solforosa,
solfuro di carbonio, cloro, ecc.) o di materie esplosive (polvere  da
sparo, dinamite, ecc.): si applica un soprapremio del 100%.
Per i veicoli adibiti al trasporto di sostanze radioattive si procede
alla  tariffazione  di  volta  in  volta  a'  sensi  dell'art. 26 del
Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990,  dato
il  carattere  di  particolarita'  e  di  eccezionalita' dei relativi
rischi.
48) Estensione dell'assicurazione alle operazioni di carico e scarico
(esclusi i veicoli di cui alle successive norme 52, 53 e 54).
Nella garanzia sono comprese le operazioni di carico e scarico  quali
previste  dalla  Condizione  aggiuntiva  C  che  deve  essere  sempre
richiamata in polizza.
49) Autocarri adibiti al trasporto di persone.
a) Per autocarri ed eventuali rimorchi eccezionalmente autorizzati al
trasporto di persone:
  - se in servizio continuativo si applicano le norme  35  e  42  del
Settore III Autobus;
  -  se  in  servizio  occasionale  si  applica, per ogni giornata di
rischio, il 2%  del  premio  relativo  agli  autobus  o  rimorchi  di
corrispondente capienza aumentato del 10% salvo, ove il Contraente la
richieda, l'applicazione della norma 3).
b)  Per gli autocarri destinati a trasporto promiscuo di persone e di
cose di peso complessivo a pieno carico sino a 35 q.li, si applica la
norma 12).
c) Per gli autocarri destinati  al  trasporto  non  contemporaneo  di
persone e cose di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li
si applica la norma 35 del Settore III.
50) Noleggio o locazione.
Per i veicoli dati a noleggio o locazione si applica:
a)  un  soprappremio  dell'85%  sui  premi  di  tariffa per i veicoli
(autocarri, motocarri e ciclomotori per trasporto di  cose)  di  peso
complessivo a pieno carico fino a 35 q.li.
b)  il  premio riferito al trasporto per conto terzi per i veicoli di
peso complessivo a pieno carico superiore.
51) Autocarri adibiti esclusivamente a scuola  guida  (art.  335  del
Regolamento del Codice della Strada).
Si  applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di
pari peso complessivo a pieno carico e provincia di immatricolazione,
ridotti del 50%.
L'assicurazione copre anche la responsabilita' dell'istruttore.  Sono
considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando e'
alla   guida,   tranne  che  durante  l'effettuazione  dell'esame,  e
l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.
In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A.
Quando sia dichiarato in polizza che l'autocarro traina rimorchio, il
premio, nella misura di cui sopra, deve essere calcolato in  base  al
peso a pieno carico della motrice piu' il peso massimo trainabile.
Per  i  rimorchi deve essere inoltre stipulata assicurazione ai sensi
della precedente norma 46.
52) Autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in blocco.
Per autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in  blocco
ed a tal fine appositamente attrezzati ed autorizzati, si applicano i
premi previsti per gli autocarri ed eventuali rimorchi (conto proprio
o conto terzi) di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di
immatricolazione, ridotti del 50%.
In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
Sono  esclusi  dalla  garanzia  i danni provocati alla pavimentazione
stradale.
53) Trattori stradali destinati esclusivamente al traino di  rimorchi
e semirimorchi (art. 54, lett. e del Codice della Strada).
a)  Quando  i veicoli quali definiti all'art. 54, lett. e) del Codice
della Strada siano muniti del solo gancio per il traino  di  rimorchi
(art.  56,  punto  2  del  Codice  della Strada) si applicano i premi
previsti per gli  autocarri  (conto  proprio  o  conto  terzi)  della
corrispondente  provincia  di  immatricolazione di peso complessivo a
pieno carico pari al peso complessivo del trattore e del peso massimo
rimorchiabile, ridotti del 55%.
  Qualora il rimorchio trainato sia adibito  al  trasporto  di  merci
pericolose e lubrificanti nella determinazione del premio relativo al
trattore stradale si applica la precedente norma 47.
b)  Se  i veicoli sono muniti anche di ralla (traino di semirimorchi)
si applica la norma 45, lett. a.
54) Veicoli attrezzati ed adibiti ad uso  speciale  o  per  trasporti
specifici, compresi quelli targati C.R.I.
a) Autolettighe ed autoambulanze.
  Si  applicano  i premi previsti per gli autocarri - conto proprio -
di  pari  peso  complessivo   a   pieno   carico   e   provincia   di
immatricolazione, ridotti del 13%.
b)    Veicoli    per    riprese    cinematografiche   e   televisive,
rappresentazioni teatrali, esposizioni e mostre (esclusa la vendita),
bibliobus  (esclusa  la  vendita),  parchi  di  divertimento,  circhi
equestri  e  simili  (esclusi quelli di cui alla successiva lett. c),
veicoli  per   trasporto   acqua   potabile,   trasporto   carcerati,
autocaravans  (autoveicoli  ad  uso  abitazione,  autocase, campers),
autobanche,  autocappelle   per   funzioni   religiose,   aulemobili,
automolini,  autoambulatori, laboratori per analisi chimiche, fisiche
e   batteriologiche,   autoemoteche,   autostazioni  schermografiche,
autopigiatrici,   autocompressori,    autocatramatrici,    autotorri,
autoseghe,  stazioni  mobili  per  calcestruzzo,  gruppi elettrogeni,
autopompe, idrovore, stazioni mobili di trivellazione,  stazioni  per
rilievi  sismici,  trasporti  funebri, autobetoniere, carri attrezzi,
officine mobili, presse auto,  veicoli  attrezzati  per  servizio  di
disinfezione    e   disinfestazione,   autospurgo,   autospazzatrice,
autoinnaffiatrice, trasporti immondizie, nettezza urbana  in  genere,
autoscale,  grues  autocarrate  (su mezzi non idonei a portare carico
utile proprio).
  Si applicano, quando si tratta di:
  - ciclomotori e motoveicoli
  i premi previsti per motoveicoli e ciclomotori per  trasporto  cose
ridotti del 21%;
  - autoveicoli di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li
  i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno
carico e provincia di immatricolazione ridotti del 33%.
  Per  i veicoli dati a noleggio o locazione, in luogo della predetta
riduzione si applica un aumento del 25%.
  - autoveicoli di peso complessivo a pieno  carico  superiore  a  35
q.li
  i  premi  previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso
complessivo a pieno carico e provincia di  immatricolazione,  ridotti
del 33%.
  Per  i  veicoli  dati  a  noleggio  o  locazione, ovvero adibiti al
trasporto per conto di terzi, la predetta riduzione  si  applica  sui
premi previsti per gli autocarri - conto terzi.
c) Veicoli utilizzati da esercenti di circhi equestri o di spettacoli
viaggianti per il trasporto delle attrezzature o per uso abitazione.
  Per  veicoli  utilizzati  da  esercenti  di  circhi  equestri  o di
spettacoli viaggianti, per il trasporto delle attrezzature o per  uso
di  abitazione,  in  quanto  la  particolare  attivita'  risulti  dal
"nullaosta di agibilita'" rilasciato  dal  Ministero  del  Turismo  e
dello  Spettacolo,  compreso,  ove  del  caso,  il  traino  di "carri
ordinari" nel rispetto delle norme vigenti in materia di  traino,  si
applicano  i  premi  previsti  per gli autocarri - conto proprio - di
pari peso complessivo a pieno carico e provincia di immatricolazione,
ridotti del 40%.
55) Tariffe applicabili.
a) Tariffa con maggiorazione del premio per sinistrosita' "Peius" non
applicabile per i ciclomotori (Condizione speciale G).
  La  tariffa  prevede  maggiorazioni  di  premio  secondo  le  norme
riportate  nella  Condizione speciale G che deve essere richiamata in
polizza.
b) Franchigia fissa ed assoluta.
  Possono essere pattuite le seguenti franchigie fisse ed assolute:
  - autoveicoli e relativi rimorchi:
   *   250.000, sconto 10%
   *   500.000, sconto 19%
   * 1.000.000, sconto 32%
  - ciclomotori, motoveicoli e relativi rimorchi:
   *   150.000, sconto 11%.
In polizza deve essere richiamata la Condizione speciale E.
Per  veicoli  gia'  assicurati  nella  forma  a  "tariffa  fissa", la
franchigia puo' essere pattuita nelle misure sopra indicate solamente
se dalla attestazione sullo stato del rischio relativa al  precedente
contratto non risulti l'applicazione del "Peius".
In  caso invece di applicazione del "Peius", le predette misure delle
franchigie dovranno essere maggiorate - fermo l'ammontare del  premio
-  per  la sola prima annualita' degli importi indicati nella tabella
sottoriportata.
                              Maggiorazione delle franchigie
    Franchigia base
                            Autocarri                 Motocarri
          Lire                Lire                       Lire
        150.000                 -                       87.000
        250.000              225.000                       -
        500.000              300.000                       -
      1.000.000              375.000                       -
Dette  maggiorazioni  non  si  applicano  per  i  veicoli  di   prima
immatricolazione  o  assicurati  per  la  prima volta dopo voltura al
P.R.A. per i quali deve essere presentata la carta di circolazione ed
il  foglio  complementare  o  il  certificato  di  proprieta'  ovvero
l'appendice di cessione del contratto.
In  caso  di  mancata  presentazione  dei  predetti documenti o della
attestazione  dello  stato  di  rischio  la  franchigia  deve  essere
maggiorata - per la sola prima annualita' - nella misura suindicata.
56) Passaggio di tariffa.
Il   passaggio  da  una  formula  tariffaria  ad  altra  puo'  essere
effettuato esclusivamente alla scadenza del  contratto  a  condizione
che  esso  sia  richiesto  nella  stessa forma e nello stesso termine
previsti per la disdetta.
 
CAPO V - NORME RELATIVE AL SETTORE V
 
57) Definizioni.
Il presente settore disciplina le assicurazioni di veicoli  a  motore
destinati  al  trasporto  di  persone  ed  al  trasporto promiscuo di
persone e di cose (quadricicli, elencati agli  artt.  52,  53,  lett.
a), b) e c) del Codice della Strada).
58)  Motocicli  e motocarrozzette ad uso privato per i quali la carta
di circolazione non consente il trasporto di altre persone  oltre  il
conducente.
Si applicano i corrispondenti premi del settore V ridotti del 33%, in
quanto l'assicurazione non puo' comprendere la garanzia verso i terzi
trasportati.
59) Motocarrozzette da noleggio con conducente o ad uso pubblico.
L'assicurazione comprende i danni agli indumenti ed oggetti di comune
uso personale portati con se' dai terzi trasportati.
Si  applicano i premi previsti per i motocicli ad uso privato di pari
cilindrata e provincia di immatricolazione, aumentati del 35%.
In polizza deve essere sempre richiamata la Condizione aggiuntiva B.
60)  Locazione  di  ciclomotori,  motocicli,  motocarrozzette   senza
conducente.
L'assicurazione puo' essere prestata solo a locatori che siano muniti
della  prescritta licenza per la locazione di ciclomotori, motocicli,
motocarrozzette senza conducente.
Si  applicano  i  premi dei ciclomotori e motocicli ad uso privato di
pari cilindrata e provincia di immatricolazione aumentati del 100%.
61) Motoslitte.
Si applicano i premi previsti per i motocicli di  pari  cilindrata  e
facendo riferimento alla provincia di residenza dell'assicurato.
62)  Motocicli  adibiti  esclusivamente  a scuola guida (art. 335 del
Regolamento del Codice della Strada).
Si applicano i premi previsti per i motocicli adibiti ad uso privato,
di pari cilindrata  e  provincia  di  immatricolazione,  compresa  la
riduzione  del  33%  se  la  carta  di  circolazione  non consente il
trasporto di altre persone oltre il conducente.
 
CAPO VI - NORME RELATIVE AL SETTORE VI
 
63) Definizioni.
Il presente settore disciplina le assicurazioni dei veicoli a  motore
indicati all'art. 58 del Codice della Strada.
64) Macchine operatrici e carrelli.
L'assicurazione   puo'   essere  prestata  solamente  per  i  veicoli
corredati del certificato per circolare su strada previsto  dall'art.
114 del Codice della Strada.
La garanzia comprende il rischio del traino di eventuali rimorchi.
65)  Gatto  delle  nevi  (veicolo a cingoli o a cingoli e pattini non
classificabile come mezzo sgombraneve).
- Se adibito esclusivamente alla battitura di  terreni  innevati,  si
applicano i premi previsti per i rulli compressori;
-  se adibito solo a trasporto di cose, si applicano i premi previsti
per le assicurazioni relative ai veicoli a motore  del  settore,  VI,
lett. b), aumentati del 100%;
- se adibito anche a trasporto di persone od a trasporto promiscuo di
persone  e  cose,  si applicano i premi previsti per le assicurazioni
relative ai veicoli a motore del settore VI, lett b),  aumentati  del
300%.
66) Macchine su cingoli.
Si applica una riduzione del 25% sui premi di tariffa.
In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
"Sono  esclusi  dalla  garanzia i danni provocati alla pavimentazione
stradale".
67) Macchine operatrici e carrelli trainati - Rischio statico.
Per ogni rimorchio identificato con targa propria o telaio si applica
la precedente norma n. 46.
In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
"La garanzia vale esclusivamente per i danni a  terzi  derivanti  dal
rimorchio  in  sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti
da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato  dalla
motrice,  per  quelli  derivanti  da vizi occulti di costruzione o da
difetti di manutenzione".
 
CAPO VII - NORME RELATIVE AL SETTORE VII
 
68) Definizioni.
Il presente settore disciplina le assicurazioni dei veicoli a  motore
elencati all'art. 29 del Codice della Strada.
69) Macchine agricole.
La garanzia comprende:
-  i  danni  alle  persone  trasportate  nel rispetto della normativa
vigente;
- il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi agricoli.
Per i rimorchi deve inoltre essere stipulata garanzia ai sensi  della
successiva norma 70.
Per  le  macchine  su  cingoli  o  su  ruote non gommate il premio di
tariffa  non  comprende  la  garanzia  per   danni   provocati   alla
pavimentazione stradale.
70) Rimorchi - Rischio statico:
Per  ogni  rimorchio  identificato  con  targa  propria  deve  essere
stipulata polizza separata ed applicato un premio fisso di L.  20.000