LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e le successive disposizioni; Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonche' il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973 e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 748, recante agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente il nuovo codice della strada; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada; Visto il provvedimento n. 5/1992 della Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi con il quale sono state stabilite le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilita' civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1 maggio 1992 al 30 aprile 1993; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1992 con il quale e' stato confermato anche per l'anno 1993 che i contratti di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e relativi alle autovetture in servizio privato compresi il noleggio e la locazione (settore tariffario I) ed agli autotassametri (settore tariffario II) possono essere stipulati o rinnovati soltanto nella forma tariffaria "bonus-malus" oppure in quella con clausola di "franchigia"; Considerato che con lo stesso decreto e per i medesimi settori tariffari sono state stabilite le misure minime e massime del contributo dell'assicurato al risarcimento del danno per le forme tariffarie con clausola di "franchigia" da applicarsi dal 1 maggio 1993 al 30 aprile 1994 e fissate rispettivamente in L. 100.000 e L. 1.500.000; Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1992 con il quale e' stata determinata la misura del contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilita' civile autoveicoli sono tenute a versare per l'anno 1993 all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione del "Fondo di garanzia per le vittime della strada"; Visto l'articolo 25, comma 6, della legge 28 febbraio 1990, n. 38, con il quale e' stata determinata la misura del contributo di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526; Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1993, con il quale sono stati stabiliti gli importi complessivi dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per il periodo 1 maggio 1993 - 30 aprile 1994; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 242, concernente la disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge Comunitaria per il 1991); Viste le proposte di nuove tariffe presentate dalle imprese di assicurazione; Esaminata la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha precedentemente sentito la Commissione di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 1993, proposta secondo la quale le tariffe dei premi, presentate dalle imprese, non possono essere approvate, in quanto articolate in una vasta gamma di ipotesi per la frequenza dei sinistri, per i tassi di rendimento finanziario delle riserve, per i tassi di inflazione, portano, in tutti i casi, alla determinazione di valori di premio puro non compatibili con quelli cui e' pervenuta la predetta Commissione; Esaminata, inoltre, la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha precedentemente sentito la Commissione di cui al citato decreto ministeriale 22 febbraio 1993, secondo la quale non possono essere accolte, per le stesse motivazioni sopra indicate, le richieste formulate dall'Ufficio Centrale Italiano per le tariffe relative al rilascio delle "polizze frontiera"; Esaminata, infine, la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha precedentemente sentito la Commissione di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 1993, proposta secondo la quale non possono essere accettate le richieste formulate dalle societa': - Lloyd Adriatico per la riduzione della franchigia per i contraenti che abbiamo superato il 60 anno di eta', data l'impossibilita' di correlare l'eta' del contraente della polizza con i risultati della guida del veicolo che puo' essere affidata anche a persone diverse; - Meie Rischi Diversi per l'applicazione di franchigie particolari in quanto non supportate, tra l'altro, da idonei ed esaurienti elementi statistici; - Trieste e Venezia per la variazione della misura dei caricamenti sui premi in relazione a diversi canali di vendita, in quanto la differenziazione non e' valutabile a priori in mancanza di criteri certi ed oggettivi; Considerato che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto delle indicazioni della predetta Commissione, le cui motivazioni devono intendersi qui recepite, ha ritenuto in particolare piu' adeguate alle condizioni nelle quali dovra' operare la nuova Tariffa le ipotesi globalmente formulate dalla Commissione stessa ed i relativi risultati ed ha quindi proposto di: - stabilire per il periodo dal 1 maggio 1993 al 30 aprile 1994 altre tariffe; - modificare, per i settori tariffari I e II, la composizione delle zone territoriali ed alcuni coefficienti relativi; - modificare, per i settori tariffari I e II, i coefficienti relativi ad alcune classi di potenza; - modificare i coefficienti relativi ad alcuni massimali di garanzia, fermi restando i massimali minimi previsti dalla tariffa 1992; - modificare per il settore tariffario IV (autocarri) il coefficiente di premio per peso complessivo a pieno carico relativo alla classe di oltre 360 q.li; - modificare le percentuali di sconto per le tariffe con franchigia; - modificare i criteri per il passaggio dalla tariffa "bonus-malus" a quella con franchigia per i settori I e II; - modificare la norma tariffaria relativa all'adeguamento del premio in caso di rinnovo del contratto; - determinare differenti tariffe in relazione alle diverse misure dei caricamenti adottate dalle singole imprese nell'ambito dei limiti minimo e massimo stabiliti con il decreto ministeriale 22 aprile 1993. Considerato che le proposte formulate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le motivazioni sopra esposte trovano rispondenza nell'indagine effettuata dalla Commissione ministeriale costituita con il decreto ministeriale 22 febbraio 1993; Ritenuto che, in base alla legge 26 febbraio 1977, n. 39, il parere della Commissione ministeriale predetta sostituisce quello della Commissione centrale prezzi, di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347; Considerata l'urgenza (art. 3 del D.L.C.P.S. n. 896 del 15 settembre 1947); Delibera: A decorrere dal 1 maggio 1993 e fino al 30 aprile 1994 le tariffe dei premi da applicare ai contratti di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono stabilite come segue: Art. 1 1) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE I (AUTOVETTURE IN SERVIZIO PRIVATO, AUTOVETTURE DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE) E DEL SETTORE II (AUTOTASSAMETRI) La misura dei premi si determina a seconda delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti di seguito indicati relativamente alle potenze fiscali, ai massimali ed alle zone territoriali. Il risultato cosi' ottenuto deve essere moltiplicato, a seconda che il contratto sia stipulato nella forma tariffaria "bonus-malus" od in quella con clausola di "franchigia fissa ed assoluta", per i coefficienti indicati, rispettivamente, alle successive lettere A) e B). Potenze fiscali: Coefficienti di premio ___________ _______ fino a 8 c.v. .......................... 1,00 da oltre 8 fino a 10 c.v. .......................... 1,30 da oltre 10 fino a 12 c.v. .......................... 1,65 da oltre 12 fino a 14 c.v. .......................... 1,75 da oltre 14 fino a 16 c.v. .......................... 2,25 da oltre 16 fino a 18 c.v. .......................... 2,70 da oltre 18 fino a 20 c.v. .......................... 3,15 oltre 20 c.v. .......................... 4,00 Massimali Coefficienti di premio _______ _______ 1.500 700 300 milioni .......................... 1,00 1.500 1.500 1.500 " .......................... 1,02 2.000 2.000 2.000 " .......................... 1,06 3.000 3.000 3.000 " .......................... 1,07 4.000 4.000 4.000 " .......................... 1,09 5.000 5.000 5.000 " .......................... 1,11 7.000 7.000 7.000 " .......................... 1,13 10.000 10.000 10.000 " .......................... 1,16 Zone Coefficienti territoriali di premio _________ _______ I.a .............................................. 1,00 I.b .............................................. 0,87 II.a .............................................. 0,77 II.b .............................................. 0,71 III.a .............................................. 0,64 III.b .............................................. 0,58 IV.a .............................................. 0,55 IV.b .............................................. 0,50 Distribuzione delle province e delle targhe speciali nelle zone territoriali (dal 1 luglio 1993 provincia di residenza dell'intestatario del veicolo): ZONA I.a: Firenze - La Spezia - Lucca - Massa - Pistoia - Prato; ZONA I.b: AFI - Bologna - CD - EE- FTASE - Genova - Pisa - Roma - Savona - SCV - SMOM - Targhe Estere - Trieste; ZONA II.a: Ancona - Arezzo - Bergamo - Brindisi - Cagliari - Forli'/Cesena - Gorizia - Grosseto - Livorno - Macerata - Modena - Napoli - Ravenna - Reggio Emilia - Rimini - Sassari - Taranto - Torino; ZONA II.b: Bolzano - Biella - Brescia - Como - Cremona - Ferrara - Imperia - Latina - Lecco - Lodi - Milano - Nuoro - Padova - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro - Pescara - Piacenza - Reggio Calabria - RSM - Sondrio - Varese - Venezia - Vercelli - Verona; ZONA III.a: Alessandria - Ascoli Piceno - Asti - Bari - Belluno - Caserta - Cuneo - Foggia - Mantova - Novara - Pordenone - Rieti - Siena - Teramo - Trento - Treviso - Udine - Vicenza; ZONA III.b: Aosta - Catania - Catanzaro - Chieti - Crotone - Frosinone - L'Aquila - Lecce - Matera - Messina - Oristano - Palermo - Salerno - Terni - Vibo Valentia - Viterbo; ZONA IV.a: Benevento - Potenza - Rovigo - Siracusa; ZONA IV.b: Agrigento - Avellino - Caltanissetta - Campobasso - Cosenza - Enna - Isernia - Ragusa - Trapani. A) Tariffa "bonus-malus". Il premio di riferimento e' pari a L. 382.792, ad eccezione delle seguenti imprese per le quali si applicano i premi di riferimento indicati a fianco di ciascuna di esse: 1) ASCOROMA L. 380.102 2) AZZURRA ASSICURAZIONI L. 377.466 3) BNC ASSICURAZIONI L. 363.578 4) COMMERCIAL UNION L. 364.801 5) PADANA L. 359.963 classi di merito Coefficienti di premio _______ _________ 1 0,50 2 0,53 3 0,56 4 0,59 5 0,62 6 0,66 7 0,70 8 0,74 9 0,78 10 0,82 11 0,88 12 0,94 13 1,00 14 1,15 15 1,30 16 1,50 17 1,75 18 2,00 TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE Classe di assegnazione per il periodo annuo successivo Classe di in base ai sinistri "osservati" merito 0 1 2 3 4 o piu' sinistri sinistri sinistri sinistri sinistri 1 1 3 6 9 12 2 1 4 7 10 13 3 2 5 8 11 14 4 3 6 9 12 15 5 4 7 10 13 16 6 5 8 11 14 17 7 6 9 12 15 18 8 7 10 13 16 18 9 8 11 14 17 18 10 9 12 15 18 18 11 10 13 16 18 18 12 11 14 17 18 18 13 12 15 18 18 18 14 13 16 18 18 18 15 14 17 18 18 18 16 15 18 18 18 18 17 16 18 18 18 18 18 17 18 18 18 18 B) Tariffa con clausola di "franchigia fissa ed assoluta" Per franchigie di L. 100.000-200.000-300.000, rispettivamente per i veicoli fino a 10 c.v., da oltre 10 c.v. fino a 14 c.v. e di oltre 14 c.v., i premi di tariffa corrispondono a quelli della forma tariffaria "bonus-malus" per la classe 13, moltiplicati per il coefficiente 0,71. Per i contratti stipulati dalla societa' Lloyd Adriatico nella forma tariffaria denominata "4R" la misura dei premi si determina moltiplicando il premio di riferimento, pari a L. 241.330, per i coefficienti relativi alle potenze fiscali, ai massimali ed alle zone territoriali. Per i contratti stipulati con la formula tariffaria denominata "4R" che si riferiscono a veicoli gia' assicurati nella forma tariffaria "bonus-malus" la societa' Lloyd Adriatico, tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'art. 2 del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertivo, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, rilasciata dal precedente assicuratore, applichera' una franchigia iniziale fissata nelle percentuali del premio di tariffa come indicato nella seguente tabella: Classe di assegnazione risultante dall'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore Misura della franchigia _________ __________ 1-2-3-4-5-6-7-8-9 ............... 25% del premio di tariffa 10-11 .......................... 50% " " " " 12-13 .......................... 100% " " " " 14-15-16 .......................... 110% " " " " 17-18 .......................... 120% " " " " In nessun caso la misura della franchigia puo' essere superiore a L. 1.500.000 secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 luglio 1992. 2) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE III (AUTOBUS). A) Tariffe a premio fisso a) Autobus in servizio di linea extraurbano, da turismo e da noleggio o ad uso privato. La misura dei premi si determina a seconda delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti di seguito indicati relativamente ai massimali ed alle zone territoriali. Il premio di riferimento e' relativo ad autobus con numero complessivo di posti a sedere ed in piedi, indicato dalla carta di circolazione, compreso da 30 a 40. Per ogni posto eccedente i 40 od inferiore ai 30 il premio di tariffa e', rispettivamente, aumentato o diminuito dell'1,50%. Massimali Coefficienti di premio _______ _______ 4.000 700 500 (*) milioni ...................... 1,00 5.000 700 500 " ...................... 1,01 4.000 4.000 4.000 " ...................... 1,06 5.000 5.000 5.000 " ...................... 1,08 7.000 7.000 7.000 " ...................... 1,10 10.000 10.000 10.000 " ...................... 1,15 (*) Combinazione di massimali che non puo' essere adottata per autobus in servizio di linea extraurbano, da turismo e da noleggio. Zone territoriali Coefficienti di premio _________ _______ I 1,00 II 0,80 Distribuzione delle regioni nelle zone territoriali. ZONA I: Campania - Emilia Romagna - Friuli Venezia Giulia - Lazio - Liguria - Lombardia - Piemonte - Toscana - Trentino Alto Adige - Valle D'Aosta - Veneto; ZONA II: Abruzzo - Basilicata - Calabria - Marche - Molise - Puglie - Sardegna - Sicilia - Umbria. Il premio di riferimento e' pari a L. 1.590.758, ad eccezione delle seguenti imprese per le quali si applicano i premi di riferimento indicati a fianco di ciascuna di esse: 1) ASCOROMA L. 1.548.257 2) AZZURRA ASSICURAZIONI L. 1.569.275 3) BNC ASSICURAZIONI L. 1.527.936 4) COMMERCIAL UNION L. 1.558.708 5) PADANA L. 1.498.325 b) Autobus in servizio pubblico urbano per comuni fino a 300.000 abitanti al 25 ottobre 1981. La misura dei premi si determina moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti relativi ai massimali indicati alla precedente lett. a) per gli autobus in servizio di linea extraurbano, da turismo e da noleggio. - Classe I (comuni fino a 80.000 abitanti). Il premio di riferimento e' pari a L. 2.609.432, ad eccezione delle seguenti imprese per le quali si applicano i premi di riferimento indicati a fianco di ciascuna di esse: 1) ASCOROMA L. 2.539.715 2) AZZURRA ASSICURAZIONI L. 2.574.193 3) BNC ASSICURAZIONI L. 2.506.381 4) COMMERCIAL UNION L. 2.556.859 5) PADANA L. 2.457.807 - Classe II (comuni oltre 80.000 abitanti). Il premio di riferimento e' pari a L. 3.631.975, ad eccezione delle seguenti imprese per le quali si applicano i premi di riferimento indicati a fianco di ciascuna di esse: 1) ASCOROMA L. 3.534.938 2) AZZURRA ASSICURAZIONI L. 3.582.926 3) BNC ASSICURAZIONI L. 3.488.541 4) COMMERCIAL UNION L. 3.558.800 5) PADANA L. 3.420.934 B) Tariffe con clausola di "franchigia fissa ed assoluta". Per i contratti con clausola di "franchigia fissa ed assoluta" la misura delle franchigie e' pari a L. 250.000-500.000-1.000.000 ed i relativi premi corrispondono a quelli delle tariffe a premio fisso moltiplicati, rispettivamente, per i coefficienti 0,90; 0,83; 0,71. 3) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE IV (VEICOLI PER TRASPORTO DI COSE). A) Autocarri per trasporto cose proprie e per conto terzi. Tariffe a premio fisso La misura dei premi si determina sulla base delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti di seguito indicati relativi al peso complessivo a pieno carico, ai massimali ed alle zone territoriali. Le combinazioni di massimali ed i relativi coefficienti di premio sono quelli indicati al precedente n. 1) per le assicurazioni rela- tive ai veicoli a motore dei settori I e II a) Autocarri fino a 35 q.li inclusi di peso complessivo a pieno carico. Il premio di riferimento e' pari a L. 667.829, ad eccezione delle seguenti imprese per le quali si applicano i premi di riferimento indicati a fianco di ciascuna di esse: 1) ASCOROMA L. 649.986 2) AZZURRA ASSICURAZIONI L. 658.810 3) BNC ASSICURAZIONI L. 641.455 4) COMMERCIAL UNION L. 654.374 5) PADANA L. 629.024 Peso complessivo a pieno carico Coefficienti di premio ___________ _______ fino a 15 q.li 1,00 da oltre 15 fino a 25 q.li 1,30 da oltre 25 fino a 35 q.li 1,60 Zone territoriali Coefficienti di premio _________ _______ I 1,00 II 0,78 III 0,60 Distribuzione delle province e delle targhe speciali nelle zone territoriali: ZONA I: Arezzo - Bari - Bergamo - Bologna - Bolzano - Caserta - Firenze - Genova - Imperia - La Spezia - Livorno - Lodi - Lucca - Massa - Milano - Napoli - Nuoro - Parma - Perugia - Pisa - Pistoia - Prato - Reggio Calabria - Roma - Salerno - Sassari - Taranto - Targhe estere - Trento; ZONA II: Alessandria - Ancona - Aosta - Ascoli Piceno - Asti - Brescia - Brindisi - Cagliari - Caltanissetta - Catania - Catanzaro - Como - Cosenza - Cremona - Crotone - Cuneo - Foggia - Forli'/Cesena - Frosinone - Grosseto - L'Aquila - Latina - Lecce - Lecco - Macerata - Mantova - Matera - Messina - Modena - Oristano - Padova - Palermo - Pesaro - Pescara - Piacenza - Pordenone - Potenza - Ravenna - Reggio Emilia - Rieti - Rimini - Savona - Siena - Sondrio - Teramo - Terni - Torino - Treviso - Trieste - Udine - Varese - Venezia - Verona - Vibo Valentia - Vicenza - Viterbo; ZONA III: AFI - Agrigento - Avellino - Belluno - Benevento - Biella - Campobasso - CD - Chieti - EE - Enna - Ferrara - FTASE - Gorizia - Isernia - Novara - Pavia - Ragusa - Rovigo - RSM - SCV - Siracusa - SMOM - Trapani - Vercelli. b) Autocarri di oltre 35 q.li di peso complessivo a pieno carico. - per trasporto cose proprie: Il premio di riferimento e' pari a L. 822.178, ad eccezione delle seguenti imprese per le quali si applicano i premi di riferimento indicati a fianco di ciascuna di esse: 1) ASCOROMA L. 800.212 2) AZZURRA ASSICURAZIONI L. 811.075 3) BNC ASSICURAZIONI L. 789.709 4) COMMERCIAL UNION L. 805.614 5) PADANA L. 774.405 - per trasporto conto terzi: Il premio di riferimento e' pari a L. 1.318.842, ad eccezione delle seguenti imprese per le quali si applicano i premi di riferimento indicati a fianco di ciascuna di esse: 1) ASCOROMA L. 1.283.607 2) AZZURRA ASSICURAZIONI L. 1.301.032 3) BNC ASSICURAZIONI L. 1.266.759 4) COMMERCIAL UNION L. 1.292.271 5) PADANA L. 1.242.209 Peso complessivo Coefficienti di premio a pieno carico ___________ _______ da oltre 35 fino a 70 q.li 1,00 da oltre 70 fino a 360 q.li 1,70 da oltre 360 q.li 3,20 Zone territoriali Coefficienti di premio _________ _______ I 1,00 II 0,90 III 0,70 Distribuzione delle regioni nelle zone territoriali: ZONA I: Campania - Friuli Venezia Giulia - Emilia Romagna - Lazio - Liguria - Lombardia - Marche - Piemonte - Valle D'Aosta - Toscana - Trentino Alto Adige - Umbria - Veneto; ZONA II: Abruzzo - Basilicata - Calabria - Molise - Puglie - Sicilia; ZONA III: Sardegna. Tariffe con clausola di "franchigia fissa ed assoluta". Per i contratti con clausola di "franchigia fissa ed assoluta" la misura delle franchigie e' pari a L. 250.000-500.000-1.000.000 ed i relativi premi corrispondono a quelli delle tariffe a premio fisso di cui alle precedenti lettere a) e b) moltiplicati, rispettivamente, per i coefficienti 0,90; 0,81; 0,68. B) Motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose. Tariffe a premio fisso La misura dei premi si determina sulla base delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti di seguito indicati relativi al tipo di veicolo ed alla cilindrata, ai massimali ed alle zone territoriali. Il premio di riferimento e' pari a L. 152.986, ad eccezione delle seguenti imprese per le quali si applicano i premi di riferimento indicati a fianco di ciascuna di esse: 1) ASCOROMA L. 147.772 2) AZZURRA ASSICURAZIONI L. 150.857 3) BNC ASSICURAZIONI L. 145.306 4) COMMERCIAL UNION L. 145.795 5) PADANA L. 143.862 Tipo di veicoli e cilindrata Coefficienti di premio ___________ _______ ciclomotori a due e tre ruote 1,00 motoveicoli fino a 50 c.c. 1,93 " da oltre 50 fino a 150 c.c. 2,96 " da oltre 150 fino a 250 c.c. 3,33 " da oltre 250 fino a 750 c.c. 3,70 " di oltre 750 c.c. 4,07 Massimali Coefficienti di premio _______ _______ 1.000 700 200 milioni .......................... 1,00 1.500 700 300 " .......................... 1,01 1.500 1.500 1.500 " .......................... 1,03 2.000 2.000 2.000 " .......................... 1,06 3.000 3.000 3.000 " .......................... 1,10 4.000 4.000 4.000 " .......................... 1,11 5.000 5.000 5.000 " .......................... 1,12 7.000 7.000 7.000 " .......................... 1,15 10.000 10.000 10.000 " .......................... 1,17 Zone territoriali Coefficienti di premio _________ _______ I 1,00 II 0,75 III 0,64 IV 0,59 V 0,55 VI 0,46 Distribuzione delle province e delle targhe nelle zone territoriali: ZONA I: Napoli; ZONA II: Bari, Reggio Calabria; ZONA III: Avellino, Benevento, Caserta, Firenze, Genova, Lodi, Milano, Pistoia, Prato, Roma, Salerno; ZONA IV: Ancona, Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Foggia, Lecco, Massa Carrara, Modena, Parma, Taranto, Trieste; ZONA V: Alessandria, Aosta, Ascoli Piceno, Asti, Bolzano, Brindisi, Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Forli'/Cesena, Imperia, L'Aquila, La Spezia, Lecce, Livorno, Lucca, Messina, Padova, Palermo, Pavia, Pescara, Piacenza, Pisa, Potenza, Reggio Emilia, Rimini, RSM, Savona, Torino, Trento, Treviso, Varese, Venezia, Verona, Vibo Valentia, Vicenza; ZONA VI: Agrigento, Arezzo, Belluno, Biella, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Chieti, Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara, Frosinone, Gorizia, Grosseto, Isernia, Latina, Macerata, Mantova, Matera, Novara, Nuoro, Oristano, Perugia, Pesaro, Pordenone, Ragusa, Ravenna, Rieti, Rovigo, Sassari, Siena, Siracusa, Sondrio, Teramo, Terni, Trapani, Udine, Vercelli, Viterbo. Tariffe con clausola di "franchigia fissa ed assoluta". Per i contratti con clausola di "franchigia fissa ed assoluta" la misura della franchigia e' pari a L. 150.000 ed i relativi premi corrispondono a quelli di cui alle precedenti tariffe a premio fisso moltiplicati per il coefficiente 0,89. 4) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE V (CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI AD USO PRIVATO). La misura dei premi si determina a seconda delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti di seguito indicati relativamente ai massimali, alle zone territoriali e, per i soli motoveicoli, alla cilindrata. Le combinazioni di massimali ed i relativi coefficienti di premio sono quelli indicati al precedente n. 3), lettera B), per le assicurazioni relative ai motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose. Zone territoriali Coefficienti di premio _________ _______ I 1,00 II 0,93 III 0,79 IV 0,73 V 0,68 VI 0,57 La distribuzione delle province e delle targhe nelle zone territoriali e' quella indicata al precedente n. 3, lettera B), per le assicurazioni relative ai motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose. a) Ciclomotori. Il premio di riferimento e' pari a L. 81.742, ad eccezione delle seguenti imprese per le quali si applicano i premi di riferimento indicati a fianco di ciascuna di esse: 1) ASCOROMA L. 78.957 2) AZZURRA ASSICURAZIONI L. 80.605 3) BNC ASSICURAZIONI L. 77.639 4) COMMERCIAL UNION L. 77.900 5) PADANA L. 76.867 b) Motoveicoli ad uso privato. Il premio di riferimento per i motoveicoli con cilindrata fino a 150 c.c. e' pari a L. 284.211; per i motoveicoli con cilindrata superiore a 150 c.c. e' pari a L. 234.922, ad eccezione delle seguenti imprese per le quali si applicano i premi di riferimento indicati a fianco di ciascuna di esse: fino a 150 c.c. oltre 150 c.c. 1) ASCOROMA L. 274.526 L. 226.916 2) AZZURRA ASSICURAZIONI L. 280.256 L. 231.653 3) BNC ASSICURAZIONI L. 269.945 L. 223.130 4) COMMERCIAL UNION L. 270.853 L. 223.881 5) PADANA L. 267.262 L. 220.912 Cilindrata Coefficienti di premio ________ ________ da oltre 150 fino a 400 c.c. 1,00 oltre 400 c.c. 1,83 5) ASSICURAZIONI (SOLO RISCHIO DELLA CIRCOLAZIONE) RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE VI (MACCHINE OPERATRICI E CARRELLI). La misura dei premi si determina a seconda delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti di seguito indicati relativamente al tipo di veicolo ed ai massimali. Il premio di riferimento e' pari a L. 202.545, ad eccezione delle seguenti imprese per le quali si applicano i premi di riferimento indicati a fianco di ciascuna di esse: 1) ASCOROMA L. 195.643 2) AZZURRA ASSICURAZIONI L. 199.727 3) BNC ASSICURAZIONI L. 192.378 4) COMMERCIAL UNION L. 193.025 5) PADANA L. 190.466 Tipo di veicolo a) Macchine semoventi con attrezzature operative varie, non rientranti nel successivo punto b), carrelli, mezzi sgombraneve: - fino a 25 q.li di peso in ordine di marcia __________________ 1,00 - da oltre 25 a 50 q.li di peso in ordine di marcia ___________ 1,30 - da oltre 50 fino a 150 q.li di peso in ordine di marcia _____ 2,00 - di oltre 150 q.li di peso in ordine di marcia _______________ 3,00 b) Rulli compressori, macchine per il costipamento, per il livellamento e per lo spianamento del terreno, scarificatori, frantumatori, mescolatori, betoniere (escluse quelle autocarrate), spandigraniglia meccanici, vibrofinitrici, cisterne termiche e spruzzatori di bitume, macchine automatiche per la stesura del manto stradale e motosaldatrici 0,50 Massimali Le combinazioni di massimali ed i relativi coefficienti di premio sono quelli indicati al precedente n. 1) per le assicurazioni rela- tive ai veicoli a motore dei settori I e II. 6) ASSICURAZIONI (SOLO RISCHIO DELLA CIRCOLAZIONE) RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE VII (MACCHINE AGRICOLE). La misura dei premi si determina moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti relativi ai massimali. - per uso conto proprio: il premio di riferimento e' pari a L. 102.928, ad eccezione dei premi relativi alle seguenti imprese per le quali si applicano i premi indicati a fianco di ciascuna di esse: 1) ASCOROMA L. 99.420 2) AZZURRA ASSICURAZIONI L. 101.495 3) BNC ASSICURAZIONI L. 97.761 4) COMMERCIAL UNION L. 98.090 5) F.A.T.A. L. 96.789 6) PADANA L. 96.789 - per uso conto terzi: il premio di riferimento e' pari a L. 192.863, ad eccezione delle seguenti imprese per le quali si applicano i premi di riferimento indicati a fianco di ciascuna di esse: 1) ASCOROMA L. 186.291 2) AZZURRA ASSICURAZIONI L. 190.179 3) BNC ASSICURAZIONI L. 183.182 4) COMMERCIAL UNION L. 183.798 5) F.A.T.A. L. 181.361 6) PADANA L. 181.361 Massimali Coefficienti di premio _______ _______ 1.500 700 300 milioni .......................... 1,00 1.500 1.500 1.500 " .......................... 1,02 2.000 2.000 2.000 " .......................... 1,04 3.000 3.000 3.000 " .......................... 1,08 4.000 4.000 4.000 " .......................... 1,10 5.000 5.000 5.000 " .......................... 1,11 7.000 7.000 7.000 " .......................... 1,14 10.000 10.000 10.000 " .......................... 1,16 Art 2 ASSICURAZIONI RELATIVE AI NATANTI a) Motoscafi ed imbarcazioni (fino a 50 tonnellate di stazza lorda ad uso privato o adibiti alla navigazione da diporto). La misura dei premi si determina sulla base delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti relativi alle potenze fiscali - cilindrata ed ai massimali. Il premio di riferimento e' pari a L. 39.005. Potenza in CV fiscali Coefficienti _________ di premio ________ da oltre fino a - 5 ........................ 1,00 5 19 ........................ 1,21 19 50 ........................ 1,50 50 90 ........................ 2,06 90 150 ........................ 2,53 150 200 ........................ 3,32 200 300 ........................ 4,27 300 500 ........................ 5,12 500 oltre ........................ 5,54 Massimali Coefficienti di premio _______ per potenza fiscale fino a 5 c.v. oltre 5 c.v. ______ _____ 1.500 1.500 1.500 milioni .......... 1,00 1,25 2.000 2.000 2.000 " .......... 1,09 1,36 3.000 3.000 3.000 " .......... 1,14 1,42 4.000 4.000 4.000 " .......... 1,17 1,46 5.000 5.000 5.000 " .......... 1,19 1,49 7.000 7.000 7.000 " .......... 1,23 1,53 10.000 10.000 10.000 " .......... 1,26 1,57 b) Natanti ed imbarcazioni (fino a 25 tonnellate di stazza lorda) adibiti al servizio pubblico di trasporto di persone (escluse le aziende municipalizzate di trasporto). I premi di tariffa sono quelli di seguito indicati a seconda delle tonnellate di stazza lorda e delle potenze fiscali: Tonnellate stazza lorda Premio di tariffa e potenza fiscale _____ _____ fino a 2 tsl: - fino a 5 CV 30.687 - da oltre 5 fino a 11 CV 38.329 - da oltre 11 fino a 19 CV 45.858 - di oltre 19 CV 61.148 da oltre 2 fino a 3 tsl: - fino a 5 CV 34.508 - da oltre 5 fino a 11 CV 44.174 - da oltre 11 fino a 19 CV 54.065 - di oltre 19 CV 73.399 da oltre 3 fino a 4 tsl: - fino a 5 CV 38.329 - da oltre 5 fino a 11 CV 49.794 - da oltre 11 fino a 19 CV 62.046 - di oltre 19 CV 85.652 Tonnellate stazza lorda Premio di tariffa e potenza fiscale _____ _____ da oltre 4 fino a 5 tsl: - fino a 5 CV 42.151 - da oltre 5 fino a 11 CV 55.528 - da oltre 11 fino a 19 CV 70.028 - di oltre 19 CV 97.903 da oltre 5 fino a 10 tsl: - fino a 19 CV 78.009 - di oltre 19 CV 110.156 da oltre 10 fino a 15 tsl: - fino a 19 CV 86.214 - di oltre 19 CV 122.407 da oltre 15 fino a 20 tsl: - fino a 19 CV 94.193 - di oltre 19 CV 134.771 da oltre 20 fino a 25 tsl: - fino a 19 CV 102.175 - di oltre 19 CV 147.023 Premio aggiuntivo per ogni posto 2.451 I premi di tariffa sopra indicati vanno moltiplicati per i coefficienti stabiliti per le seguenti combinazioni di massimali. Massimali Coefficienti di premio _____ _____ 1.500 700 milioni .................... 1,00 2.500 700 " .................... 1,03 1.500 1.500 " .................... 1,04 2.000 2.000 " .................... 1,08 2.500 2.500 " .................... 1,09 3.000 3.000 " .................... 1,12 4.000 4.000 " .................... 1,16 5.000 5.000 " .................... 1,18 7.000 7.000 " .................... 1,22 10.000 10.000 " .................... 1,26 Art. 3 Per le assicurazioni relative alle gare e competizioni sportive di veicoli a motore e di natanti si applicano le tariffe dei premi approvate con la delibera del Comitato Interministeriale dei Prezzi n. 5/1992, aumentate del 22,6% soltanto per le categorie 6, 7 e 8 (rallies) del settore corse automobilistiche. Art. 4 Sono approvate le varianti alle norme tariffarie ed alle condizioni di polizza per l'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti in vigore al 30 aprile 1993 Le norme tariffarie e le condizioni di polizza per l'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel testo approvato con il precedente provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi n. 5 del 1992 e tenuto conto delle varianti approvate e stabilite con il presente provvedimento, sono riportate, rispettivamente, agli allegati A) e B). Art. 5 A) Carte verdi La tariffa dei premi e' stabilita come segue in relazione al tipo di veicolo: Tipo di veicolo Premio _____ ____ 1 - Autovetture, motocicli e motocarrozzette, autoveicoli per trasporto promiscuo L. 5.500 2 - Autobus: a) ad uso privato " 11.000 b) in servizio di linea extra-urbano, da turismo e da noleggio " 16.000 3 - Autoveicoli e motoveicoli per trasporto di cose e per usi speciali, macchine agricole " 13.500 4 - Ciclomotori, rimorchi L. 4.500 B) Polizze frontiera a) per veicoli in uscita dalle frontiere: la tariffa dei premi e' stabilita come segue in relazione al tipo di veicolo ed alla durata della garanzia: Tipo di veicolo Durata garanzia _____ 15 gg. 30 gg. ___ ___ - Autovetture anche ad uso promiscuo 26.000 39.000 - Rimorchi autovetture 20.000 31.000 - Autobus 161.000 243.000 - Rimorchi autobus 93.000 140.000 - Autocarri 141.000 211.000 - Rimorchi autocarri 59.000 91.000 - Motocarri 36.000 55.000 - Ciclomotori, motocicli e macchine agricole 22.000 34.000 - Veicoli attrezzati ed adibiti ad usi speciali 92.000 139.000 b) per veicoli in entrata dalle frontiere: la tariffa dei premi e' stabilita come segue in relazione al tipo di veicolo e di natante ed alla durata della garanzia: Durata garanzia Tipo di veicolo e di natante 15 gg. 30 gg. 45 gg. _____________ _____ _____ _____ Autovetture e natanti con motore fino a 80 HP effettivi 113.000 171.000 226.000 Rimorchi autovetture 101.000 152.000 201.000 Autobus 679.000 1.018.000 1.358.000 Rimorchi autobus 386.000 580.000 773.000 Autocarri 495.000 740.000 987.000 Rimorchi autocarri e natanti con motore da oltre 80 fino a 120 HP 244.000 366.000 490.000 Motocarri 118.000 178.000 240.000 Ciclomotori e macchine agricole 30.000 45.000 61.000 Motocicli 47.000 71.000 94.000 Veicoli attrezzati ed adibiti ad usi speciali 345.000 518.000 692.000 Art. 6 Le imprese Abeille, Abeille Assurances, Alpi, Assicuratrice Edile, Aurora, Bavaria, Bernese, Cassa Generale di Assicurazioni, Cigna, Compagnia di Assicurazioni di Milano, Duomo, Edera, Fiduciaria, Firs, Gan, Gan Italia, General Accident Fire & Life, Istituto Italiano di Previdenza, Italiana Incendio Vita e Rischi Diversi, La Nationale, Lloyd Adriatico, Maeci s.p.a., Mannheim, Meie Rischi Diversi, Mer- cury, Multiass, Nordstern-Colonia, Norwich, Piemontese, Polaris, Previdente, Prudential, Rhone Mediterranee, Sara, Sarp, Sat, Sear, Seri, Siad, Societa' Reale Mutua, Systema Terra, Ticino, Uniass, Veneta, Vittoria Assicurazioni sono autorizzate ad applicare, limitatamente alle assicurazioni dei veicoli a motore dei settori I e II, la sola tariffa "bonus-malus". Le imprese Adriatica Danni, Alpina, Assicurazioni Generali, Assitalia, Axa Assicurazioni, Compagnia Assicuratrice Unipol, Compagnia di Genova, Compagnia Tirrena, Danubio, Friuli Venezia Giulia, Geas, Giano, Intercontinentale, Itas Assicurazioni, Itas - Istituto Trentino Alto Adige, La Fondiaria, L'Italica, Lavoro e Sicurta', Minerva, Noricum, Riunione Adriatica di Sicurta', SAI, Sapa, Sasa, Siat, Sicurta' 1879, Sida, Sis, Societa' Cattolica, Sun, Toro, Trieste e Venezia, Uap Italiana, Unione Euro Americana, Verona, Winterthur, Zurich International, Zurigo sono autorizzate ad applicare, limitatamente ai settori I e II, la tariffa con franchigia per le sole assicurazioni a libro matricola. Le imprese Abeille, Abeille Assurances Alpi, Cigna, Edera, Maeci s.p.a., Mannheim, Meie Rischi Diversi, Nordstern-Colonia, Norwich, Previdente, Prudential, Rhone Mediterranee, Sear, Siad e Ticino sono autorizzate ad applicare la sola tariffa a premio fisso per le assicurazioni dei veicoli dei settori III e IV. Le imprese Assicurazioni Internazionali, Cigna, Helvetia, Nordstern- Colonia, Norwich, Sear sono autorizzate a stipulare le assicurazioni relative a tutti i settori, con esclusione delle assicurazioni concernenti le gare e competizioni sportive di veicoli a motore e di natanti. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo dal 1 maggio 1993 al 30 aprile 1994, limitatamente ai contratti stipulati a decorrere dal 1 maggio 1993. Art. 7 Per i contratti in corso al 1 maggio 1993 che verranno a scadere nel corso dello stesso mese, le imprese, qualora non siano in grado di rilasciare nel termine indicato dall'art. 16 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il certificato ed il contrassegno dietro versamento del nuovo premio risultante dalle tariffe stabilite con il presente provvedimento, potranno rilasciare detti documenti anche successivamente, purche' entro trenta giorni dalla data di scadenza del premio. In tal caso, continueranno a valere, fino al rilascio dei nuovi documenti, quelli gia' rilasciati per il periodo assicurativo antecedente e l'assicuratore restera' obbligato in base a questi ultimi documenti anche oltre i termini stabiliti dall'art. 13 di detto regolamento fino alle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla suddetta data di scadenza del premio. Art. 8 Il termine entro cui ciascuna impresa assicuratrice dovra' presentare per l'approvazione le nuove tariffe da applicare dal 1 maggio 1994 e' fissato al 20 febbraio 1994. Art. 9 Il presente provvedimento si applica alle imprese di assicurazione autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'esercizio dell'assicurazione della responsabilita' civile di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 maggio 1993 Il Presidente della giunta: SAVONA ALLEGATO A NORME TARIFFARIE TITOLO I - VEICOLI A MOTORE CAPO I - NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI 1) Durata dei contratti. Salvo quanto previsto dal successivo comma non sono ammesse durate maggiori di un anno piu' frazione. La frazione di anno deve costituire periodo assicurativo iniziale; detto periodo puo' essere frazionato secondo la rateazione prevista in contratto. Nel caso di contratti relativi a veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore e' ammessa la stipulazione di contratti per periodi, superiori all'anno, di durata pari a quella del contratto di leasing od a quella di ammortamento, fermo che il certificato ed il contrassegno non possono essere rilasciati per un periodo superiore a quello per cui e' stato pagato il premio. Per contratti stipulati per durata inferiore ad un anno valgono le disposizioni della successiva norma 3. 2) Premio. I premi della tariffa sono riferiti ad un intero periodo annuo di assicurazione e rappresentano l'importo complessivo dovuto dall'assicurato, ad eccezione del contributo al Servizio sanitario nazionale e delle imposte. a) E' ammesso il frazionamento: - trimestrale, con l'aumento del 5% - quadrimestrale, con l'aumento del 4% - semestrale, con l'aumento del 3% purche' l'importo di rata, comprensivo dell'aumento per frazionamento, al netto dell'imposta, non sia inferiore a L. 60.000. In caso di rinnovo del contratto il frazionamento previsto non viene modificato anche se l'importo di rata e' inferiore al minimo di cui sopra. b) E' ammesso il pagamento anticipato di premi per periodi superiori all'anno per veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore. Nel caso di: - premio anticipato di almeno 18 mesi e fino a 24 mesi, con sconto dell'8%; - premio anticipato di oltre 24 mesi, con sconto del 12%. Il premio deve essere riscosso dall'assicuratore anticipatamente in unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di locazione in leasing. Non e' ammesso il tacito rinnovo; nei contratti deve quindi essere inserita la seguente clausola: "A deroga dell'art. 11 delle condizioni generali di assicurazione il contratto cessera' automaticamente alla sua naturale scadenza". Per le assicurazioni stipulate nella forma tariffaria "Bonus/Malus" o che prevedono il "peius", agli effetti dell'applicazione delle regole evolutive di cui alla Condizione speciale F nonche' delle maggiorazioni di cui alla Condizione speciale G, la durata del contratto viene suddivisa, con inizio dalla data di scadenza, in periodi di dodici mesi per ognuno dei quali vale il sistema previsto dalla specifica tariffa. "Qualora dalla suddivisione residui un periodo inferiore a 12 mesi, lo stesso, ai fini dell'applicazione dell'art. 6 delle condizioni generali di assicurazione, costituisce, unitamente al periodo successivo di 12 mesi, il primo periodo di osservazione. "Alla scadenza del contratto si procedera' al conguaglio del premio, computato secondo le regole di cui sopra ed al rilascio dell'attestazione dello stato di rischio di cui alla norma 20)". Ai fini del calcolo di tale conguaglio devono essere computate le variazioni di tariffa intervenute nel corso del contratto stesso, come previsto dall'articolo 5 delle C.G.A. 3) Rischi di durata inferiore ad un anno. Per le assicurazioni stipulate per un periodo di tempo continuativo inferiore ad un anno e' dovuto un rateo di premio corrispondente al periodo di tempo per il quale dovra' valere la garanzia, con una maggiorazione pari al 15% del premio annuo. Non sono comunque ammesse assicurazioni temporanee di durata superiore a 6 mesi. Le assicurazioni di rischi di durata inferiore all'anno che siano gia' stati in precedenza assicurati possono essere stipulate soltanto nella forma tariffaria indicata nell'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore. Per le assicurazioni dei veicoli dei settori I e II stipulate nella forma "Bonus/Malus", i criteri per l'assegnazione del contratto alla classe di merito in base alla quale e' computato il premio sono quelli stabiliti dalla Condizione speciale F senza pero' l'applicazione delle regole evolutive alla scadenza del contratto stesso. Di conseguenza, per le assicurazioni stipulate successivamente nella forma "Bonus/Malus" per lo stesso veicolo si applica il premio relativo alla medesima classe di merito cui era stato assegnato il precedente contratto temporaneo che dovra' essere esibito all'assicuratore. Per le assicurazioni di veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli e i ciclomotori - deve essere applicato il "Peius" qualora risulti dovuto in base alla relativa norma. Non sono ammesse proroghe. Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di reimmatricolazione del veicolo. Qualora la variazione comporti aumento di premio si procede al conguaglio anche della maggiorazione del 15%; in caso di diminuzione di premio non si procede invece al conguaglio di detta maggiorazione. E' ammessa la cessione del contratto. 4) Sospensione in corso di contratto. La sospensione di garanzia e' concessa per qualsiasi motivo - salvo il caso di furto del veicolo - alle seguenti condizioni: a. al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi, con rinuncia pero', da parte dell'impresa, alle successive rate di premio, ancorche' di frazionamento; b. devono essere restituiti certificato e contrassegno e la sospensione non puo' avere decorrenza anteriore alla data di restituzione dei detti documenti; c. la sospensione non puo' essere superiore a 12 mesi; decorso tale termine il contratto si estigue ed il premio non goduto resta acquisito all'impresa; d. la riattivazione del contratto - fermi la forma tariffaria e il proprietario assicurato - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi - v. successiva letterae) e sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del contraente, il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale "integrazione" di cui alla lettera a); e. nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi non si procede alla proroga della scadenza ne' al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa, invece, l'eventuale "integrazione" di cui alla lettera a). Per i contratti stipulati nella forma "Bonus/Malus" o che prevedono l'applicazione del "Peius" il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi). Non e' consentita sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno, per i contratti amministrati con libro matricola, nonche' per quelli relativi a veicoli del Settore V. All'atto della sospensione l'impresa rilascia una appendice secondo il seguente testo: "L'impresa, previo ritiro del certificato, del contrassegno e dell'eventuale "carta verde", concede la sospensione del contratto dalle ore 24 del ....... "La riattivazione del contratto puo' essere chiesta entro un anno dalla decorrenza della sospensione. La richiesta deve essere fatta per iscritto. "La riattivazione - fermi la forma tariffaria in corso ed il proprietario assicurato - avviene prorogando la scadenza originaria del contratto per un periodo pari alla durata della sospensione, salvo che la riattivazione stessa venga richiesta entro tre mesi dalla decorrenza della sospensione, nel qual caso non si procede ad alcuna proroga. "L'impresa all'atto della riattivazione determina il premio dovuto dal contraente in base alla tariffa vigente alla data dell'ultima sospensione e conteggia a favore del contraente stesso il rateo di premio pagato e non goduto. "All'atto della riattivazione l'impresa rilascia un nuovo certificato e contrassegno. "Il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione. "Qualora il contraente non chieda la riattivazione entro un anno dalla decorrenza della sospensione, il contratto si risolve ed il premio pagato e non goduto rimane acquisito all'impresa". 5) Applicazione degli sconti tecnici e dei soprapremi. Nel caso di piu' sconti tecnici e soprapremi ciascuno si calcola sull'ammontare risultante dall'applicazione dei precedenti. 6) Dati relativi al veicolo e all'intestatario al PRA. Dalla carta di circolazione e dal certificato di proprieta' si desumono i dati tecnici del veicolo (potenza fiscale in CV, numero posti, peso complessivo a pieno carico, peso potenziale, cilindrata, uso) e i dati relativi all'intestatario al PRA (nominativo, residenza o sede legale). I dati tecnici del veicolo non desumibili dalla carta di circolazione e dal certificato di proprieta' si rilevano da altri documenti ufficiali e, quando questi non siano prescritti o non li contengano, dai dati forniti dalle case costruttrici. 7) Veicoli azionati elettricamente (esclusi i filobus ed i veicoli del Settore VI) Si applicano i premi previsti per i rispettivi settori, ridotti del 50%. 8) Targhe "PROVA" (autorizzazione per la circolazione di prova - Art. 98 Codice della Strada). Per le assicurazioni relative a targhe "PROVA" si applicano le forme tariffarie ammesse dalle tariffe alle quali si fa rinvio per il calcolo del premio, nonche' le seguenti condizioni particolari: a) Autoveicoli in genere (art. 54 Codice della Strada). Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per autoveicoli in genere, il massimale assicurato non puo' essere, per ciascuna targa, inferiore a L. 4.000 milioni unico per ogni sinistro. Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di peso complessivo a pieno carico da oltre 70 fino a 360 q.li inclusi, ridotti del 40%. b) Motoveicoli e ciclomotori (artt. 52 e 53 Codice della Strada). Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per soli motocicli, motocarri o ciclomotori, il massimale assicurato non puo' essere, per ciascuna targa, inferiore a L. 2.000 milioni unico per ogni sinistro. Si applicano i premi previsti per i motocarri - conto proprio - di cilindrata da oltre 150 fino a 250 cc., aumentati del 16%. c) Rimorchi in genere (art. 56 Codice della Strada) - Rischio statico. Qualora l'autorizzazione venga rilasciata esclusivamente per rimorchi in genere, il massimale assicurato non puo' essere, per ciascuna targa, inferiore a L. 2.000 milioni unico per ogni sinistro. Si applica il 2% dei premi previsti per gli autocarri da oltre 70 fino a 360 q.li inclusi, conto proprio, con il minimo di L. 20.000, anche se la durata del contratto e' inferiore ad un anno. In polizza deve essere inserita la seguente clausola: "La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione". d) Macchine operatrici (art. 58 Codice della Strada). Si applica quanto stabilito alla precedente lettera a) e) Macchine agricole (art. 57 Codice della Strada). Qualora l'autorizzazione venga rilasciata esclusivamente per macchine agricole, il massimale assicurato non puo' essere, per ciascuna targa, inferiore a L. 2.000 milioni unico per ogni sinistro. Si applicano i premi previsti per le assicurazioni di R.C. per il rischio della circolazione di macchine agricole (conto proprio). 9) Veicoli circolanti con targa provvisoria e muniti di foglio di via - (Art. 17, primo comma, del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973). Per i veicoli che circolano con targa provvisoria e muniti di foglio di via puo' essere stipulata assicurazione esclusivamente con durata corrispondente al periodo di validita' del predetto foglio di via, comunque non superiore a 60 giorni (art. 99 del Codice della Strada). Il premio da applicare e': a) Per i Settori I e II - pari al 15% del premio annuo corrispondente a quello della classe 14 prevista dalla tariffa "Bonus/Malus" in vigore. Non si applicano le regole evolutive di cui alla Condizione Speciale F. Qualora per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati l'Ufficio provinciale della MCTC rilasci foglio di via di durata superiore a 60 giorni, il premio da applicare e' quello previsto dalla norma 3 (rischi di durata inferiore all'anno). b) Per il Settore III - pari al 15% del premio base indipendentemente dal numero dei posti. c) Per tutti gli altri Settori - pari al 15% del relativo premio annuo di tariffa fissa. 10) Veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione (esclusi quelli muniti di targa "PROVA") - (Art. 17, secondo comma, del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973). Per i veicoli usati posti in circolazione da commercianti, muniti della prescritta autorizzazione rilasciata dalle competenti autorita', ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione e per i quali e' consentito stipulare assicurazioni provvisorie, possono essere stipulate con il commerciante polizze aperte con applicazione, per ogni periodo indivisibile di 5 giorni continuativi e consecutivi di garanzia, dei seguenti premi, prescindendo dalla provincia di immatricolazione del veicolo: a. per il Settore III: L. 20.000 per massimale assicurato pari a L. 4.000/700/500 milioni; b. per tutti gli altri Settori: L. 9.000 per massimale assicurato pari a L. 2.000 milioni unico. Per massimali superiori il premio si determina applicando i coefficienti previsti dalle relative tariffe. Il premio minimo non puo' essere inferiore a L. 300.000 per ogni periodo assicurativo annuo. Non si applicano le regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali F e G. 11) Veicoli targati C.R.I. Si applicano i premi della zona territoriale alla quale e' assegnata la targa ROMA. 11 bis) Veicoli immatricolari all'estero. Per i veicoli immatricolati in Stati esteri diversi da quelli della CEE, possono essere stipulate unicamente polizze di durata non superiore a giorni 45. Deve essere applicata la maggiorazione di premio prevista dalla norma 3. 12) Veicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose (art. 53, lett. c, e art. 54, lett. c, del Codice della Strada): a) per autoveicoli destinati a trasporto promiscuo (persone e cose) di peso complessivo a pieno carico sino a 35 q.li e capaci di contenere al massimo 9 posti (compreso quello del conducente), si applicano le forme tariffarie del Settore I (Autovetture) ed i premi previsti dallo stesso settore per i corrispondenti scaglioni di potenza e provincia di immatricolazione; b) per motoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose si applicano i premi previsti per i motocicli di pari cilindrata. 13) Autoveicoli e motocicli di interesse storico e collezionistico iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo (legge 28 febbraio 1983, n. 53) e del Centro Storico della Direzione generale della M.C.T.C. a) Contratti con durata di 10 giorni Possono essere stipulate assicurazioni con massimale di L. 2.000 milioni unico con applicazione del premio fisso di L. 18.000 per i motocicli e di L. 23.000 per gli autoveicoli. Per massimali superiori il premio si determina applicando i coefficienti previsti dalle relative tariffe. All'atto della stipulazione il Contraente deve esibire l'attestazione di iscrizione in uno dei registri citati nella presente norma. b) Contratti con durata superiore a 10 giorni Si applicano i premi dei rispettivi settori di tariffa. 14) Guida, da parte di persone designate, di veicoli non identificati ("assicurazione sulla patente"). Il titolare di patente di guida puo' avere interesse a una garanzia complementare a quella minima di legge, che deve in ogni caso coprire i veicoli comunque posti in circolazione; questo interesse puo' concretarsi nel caso che il titolare della patente desideri per piu' veicoli non identificati coprirsi per massimali piu' elevati di quelli previsti dalle assicurazioni stipulate per detti rischi. A questo effetto e' prevista la possibilita' di assicurazione sulla patente che vale come assicurazione complementare, rispetto all'assicurazione attestata dal certificato e dal contrassegno di cui il veicolo deve essere munito. Per "l'assicurazione sulla patente" non si fa pertanto luogo ad emissione ne' di certificato ne' di contrassegno. Si applicano le formule tariffarie ed il premio corrispondente al veicolo di rischio piu' elevato con riferimento alla provincia di residenza dell'assicurato. "In polizza deve essere inserita la seguente clausola: Agli effetti della garanzia prestata con la polizza suindicata, l'assicurazione di responsabilita' civile e' valida per i veicoli a motore sottoindicati contraddistinti dai n..... letter ..... in quanto guidati dal Sig. ....... nel rispetto della normativa vigente in materia di abilitazione alla guida" - Veicoli per i quali e' valida l'assicurazione (solo se espressamente sopra richiamati): 1. motoveicoli: a. motocicli di cilindrata fino a .......... cc. b. motocarrozzette di cilindrata fino a ..... cc. c. motocarri di cilindrata fino a .......... cc. 2. autovetture: a. di potenza fiscale fino a ..... C.V.; b. di qualunque potenza; 3. autocarri, autobotti, autocisterne, autotreni, autoarticolati: a. di peso complessivo a pieno carico fino a ..... q.li conto proprio; b. di peso complessivo a pieno carico fino a ..... q.li conto terzi. Rientrano nella copertura tutti i rischi sopra citati purche' il rispettivo premio di tariffa sia pari o inferiore a quello di polizza. Per le autovetture il premio di riferimento e' quello delle autovetture in servizio privato (classe di merito 14 della tariffa Bonus/Malus). La presente assicurazione e' rilasciata indipendentemente dall'obbligo di legge e non costituisce quindi assolvimento dell'obbligo stesso; l'impresa non rilascia, pertanto, ne' certificato ne' contrassegno. 15) Assicurazioni di secondo rischio. Non e' consentita la stipulazione di contratti per la copertura di secondi rischi, nemmeno da parte dell'impresa detentrice del primo rischio ad eccezione di polizze a favore di Societa' di leasing per il rischio derivante dalla proprieta' dei veicoli locati in leasing nonche' di "assicurazione sulla patente". 16) Assicurazione di piu' veicoli con polizza unica amministrata con libro matricola. E' ammessa la stipulazione di polizze comprendenti piu' veicoli, fermo il rilascio di separato certificato e contrassegno per ogni veicolo. Ogni polizza e' amministrata nella forma "libro matricola" e deve essere stipulata o rinnovata per un periodo non inferiore ad un anno e per un numero di veicoli a motore e rimorchi (esclusi ciclomotori) non inferiore a 50, sempreche' tali veicoli siano intestati al P.R.A. alla stessa Ditta contraente o ad essa locati in leasing. Il premio dovuto alla firma del contratto e' quello relativo ai veicoli inizialmente assicurati. E' ammesso il frazionamento del premio. Per i veicoli dei settori I, II, IV (limitatamente ai motoveicoli), V e VI, assicurati con questo tipo di polizza, i premi sono quelli dei rispettivi settori, ridotti del 2,9%. Per polizze che comprendano all'inizio di ogni annualita' assicurativa un numero di veicoli dei Settori IV e VI non inferiori a 50 si applica uno sconto del 4% sul premio complessivo relativo a detti veicoli, per l'esistenza di veicoli di riserva. Non sono ammesse sostituzioni di veicoli. Per le inclusioni di veicoli nel corso annualita' assicurativa, si applica in ogni caso la tariffa e la normativa in vigore al momento dell'inclusione stessa. Sono ammesse esclusioni di veicoli soltanto in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva; tali esclusioni decorrono dalla data della restituzione materiale del certificato e del contrassegno ed il premio e' calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualita' assicurativa, entro 60 giorni dal termine della annualita' stessa. Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato la regolazione del premio deve essere calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento. In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente e' tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per annualita' successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale e' stata effettuata la regolazione stessa. In caso di diminuzione, l'impresa restituira' la parte di premio netto riscosso in piu' oltre al maggior premio percepito per annualita' successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per annualita' successiva dovranno essere versate entro il 15e' giorno dalla data di comunicazione dell'impresa. In polizza deve essere inserita la seguente clausola: "L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purche' intestati al P.R.A. allo stesso Contraente. "Non sono ammesse sostituzioni di veicoli. "Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso annualita' assicurativa, il premio sara' determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore a quel momento. "Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. "Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all'impresa del certificato e del contrassegno. Il premio di ciascun veicolo e' calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. "La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualita' assicurativa entro 60 giorni dal termine annualita' stessa. "In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente e' tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per annualita' successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale e' stata effettuata la regolazione stessa. "In caso di diminuzione, l'impresa restituira' la parte di premio netto riscosso in piu' oltre al maggior premio percepito per annualita' successiva. "Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 15e' giorno dalla data di comunicazione dell'impresa". 17) Veicoli a motore soggetti all'obbligo di assicurazione non contemplati in alcun settore di tariffa. Rischi con carattere di particolarita' od eccezionalita' (art. 26 del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969 n. 990 approvato con D.P.R. 24 novembre 1970 n. 973). Per i rischi di cui sopra si procede alla tariffazione di volta in volta ai sensi del predetto articolo. Per i relativi contratti non e' ammesso il tacito rinnovo; in polizza deve essere inserita la seguente clausola: "A deroga dell'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione il contratto cessera' automaticamente alla sua naturale scadenza". 18) Alienazione del veicolo - Art. 8 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (non applicabile per assicurazioni di piu' veicoli con polizza unica amministrata con Libro Matricola). a) Sostituzione con altro veicolo. Conguaglio del premio. Nel caso di alienazione del veicolo assicurato, qualora l'alienante, previa restituzione del certificato e contrassegno relativi al veicolo alienato, chieda che la polizza stipulata per detto veicolo sia resa valida per altro veicolo di sua proprieta' che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio della annualita' in corso, sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione. b) Cessione del contratto. Nel caso di trasferimento di proprieta' del veicolo assicurato che importi la cessione del contratto di assicurazione, l'impresa, previa restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno, prendera' atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i predetti nuovi documenti. Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto. Sono altresi' ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di reimmatricolazione del veicolo; ogni altra variazione comporta la stipula di un nuovo contratto. Non sono ammesse sospensioni di rischio. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovra' stipulare un nuovo contratto. L'impresa pertanto non rilascera' l'attestazione dello stato di rischio. APPENDICE DI CESSIONE DEL CONTRATTO "La suindicata polizza viene d'ora innanzi intestata al contraente suindicato che subentra in proprio nome nel contratto di assicurazione ed assume tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti in sostituzione del contraente originario. Il presente contratto si estingue alla sua naturale scadenza del Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovra' stipulare un nuovo contratto. L'impresa pertanto a tale scadenza non rilascera' l'attestazione dello stato di rischio. La presente appendice forma parte integrante della polizza suindicata." Se l'acquirente del veicolo documenti di essere gia' contraente di polizza riguardante altro veicolo da lui alienato senza cessione della polizza relativa, l'impresa assicuratrice del veicolo ceduto all'acquirente rinuncera' a pretendere da questi di subentrare nella polizza ceduta. Quest'ultima sara' annullata senza restituzione di premio dal giorno in cui l'acquirente abbia restituito il certificato di assicurazione ed il contrassegno, documentando altresi' l'avvenuto trasferimento sul veicolo acquistato dell'assicurazione gia' in corso a proprio nome per il veicolo sostituito. Per i contratti con frazionamento del premio l'impresa rinuncera' ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione. Non si applica la maggiorazione prevista dalla norma 3). 19) Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato (art. 103 del Codice della Strada). Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo come previsto dall'art. 103 del Codice della Strada - documentata da attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione - viene restituita la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno. Per i contratti di durata inferiore all'anno non si procede alla restituzione della maggiorazione di cui alla norma 3. Nel caso di demolizione del veicolo successiva alla sospensione del contratto il premio corrisposto e non usufruito verra' restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di richiesta all'impresa della cessazione di rischio. Non si procede alla restituzione della eventuale integrazione di cui alla lettera a) della norma 4). 20) Attestazione dello stato del rischio (art. 2 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39 e D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45). In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile verso i terzi, qualunque sia la forma di tariffa secondo la quale il contratto e' stato stipulato, l'impresa deve rilasciare al Contraente una "attestazione" che contenga: a. la denominazione dell'impresa; b. il nome - o denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente; c. il numero del contratto di assicurazione; d. la forma di tariffa in base alla quale e' stato stipulato il contratto; e. la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata; f. la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per annualita' successiva nel caso che il contratto stesso sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo; g. i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto e' stato stipulato; h. la firma dell'assicuratore. Per i contratti relativi ai veicoli del Settore IV (esclusi i ciclomotori) stipulati con tariffa a premio fisso, deve essere indicato il numero dei sinistri pagati o posti a riserva nel periodo di osservazione considerato, nonche' il richiamo al "Peius" qualora la maggiorazione sia maturata in relazione a quanto previsto dalla Condizione speciale G. La suddetta "attestazione" deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto. Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate con "libro matricola", l'impresa non rilascia l'attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno. Per tali veicoli l'attestazione deve essere rilasciata al termine della successiva annualita' assicurativa con riferimento al periodo di osservazione che inizia dal giorno dell'inserimento del veicolo nel contratto e termina tre mesi prima della scadenza annualita' assicurativa successiva. Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra piu' imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla "delegataria". L'impresa non rilascia l'attestazione nel caso di: a. sospensione di garanzia nel corso del contratto; b. contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; c. contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio; d. contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; e. cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato. Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione sullo stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto e' stipulato con la stessa impresa che l'ha rilasciata. Qualora il Contraente consegni un'attestazione rilasciata per un contratto scaduto da piu' di tre mesi rispetto alla data di stipulazione del nuovo contratto, si applica la disciplina - per la tariffa "Bonus-Malus" - prevista dalla Condizione Speciale F e - per il "Peius" - prevista dalla Condizione speciale G. 21) Rischi derivanti dalla proprieta' dei veicoli locati in leasing. E' ammessa la stipulazione di contratti per rischi derivanti, alle societa' di leasing, dalla proprieta' dei veicoli locati. La stipulazione di detta garanzia complementare a quella di legge e' subordinata all'esistenza di polizze contratte dai locatari per la circolazione dei veicoli, a' sensi di legge, per tutta la durata del leasing, che prevedano appendice di vincolo di privilegio a favore della Societa' di leasing. E' ammessa l'assicurazione dei rischi conseguenti a: 1. inoperativita' del contratto stipulato dal locatario a causa di a. mancato pagamento del premio alle scadenze convenute b. mancato rinnovo del contratto nel caso in cui, cessata la locazione, il locatario non riconsegni il veicolo; c. eccezioni derivanti dal contratto stesso (esclusa quella per franchigia) che diano luogo a rivalsa nei confronti della Societa' di leasing ai sensi dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990; 2. insufficienza dei massimali previsti dal contratto stipulato dal locatario; l'assicurazione e' prestata per l'eccedenza rispetto a tali massimali; 3. insufficienza dei massimali minimi fino a concorrenza dei quali e' prevista la copertura ai sensi dell'art. 21 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in caso di liquidazione coatta dell'impresa con la quale il locatario ha stipulato il contratto; l'assicurazione e' prestata per l'eccedenza rispetto a tali massimali minimi. L'assicurazione dei rischi derivante dalla proprieta' dei veicoli locati in leasing non assolve l'obbligo di legge per cui non si fa luogo ad emissione ne' di certificato ne' di contrassegno. Dato il carattere di particolarita' dei rischi si procede alla tariffazione di volta in volta ai sensi dell'art. 26, primo comma, del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990. I contratti possono essere stipulati soltanto per una durata di 12 mesi. Non e' ammesso il tacito rinnovo. In polizza deve essere inserita la seguente clausola: "A deroga dell'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione il contratto cessera' automaticamente alla sua naturale scadenza". CAPO II - NORME RELATIVE AI SETTORI I E II 22) Definizioni I presenti settori disciplinano le assicurazioni di veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed al trasporto promiscuo di persone e di cose elencati all'art. 54, lett. a) e c) del Codice della Strada. 23) Autovetture da noleggio con conducente ed autotassametri. L'assicurazione comprende i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale portati con se' dai terzi trasportati. Si applicano i premi previsti per le autovetture di pari potenza fiscale e provincia di immatricolazione, nonche' le forme tariffarie, con una riduzione dell'1,50%. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva B. 24) Locazione di autovetture senza conducente. L'assicurazione puo' essere prestata solo a locatori che siano muniti della prescritta licenza per la locazione di autovetture senza conducente. Si applica il premio previsto per autovetture in servizio privato, aumentato del 40%. 25) Autovetture con traino - Rischio della circolazione. a) Quando sia dichiarato in polizza che le autovetture trainano rimorchi identificati con targa propria (caravan, carrello tenda, carrello portaimbarcazioni e simili) si applica un aumento del 5% sul premio dell'autovettura. Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata assicurazione ai sensi della successiva norma 54). b) Per il traino di "carrelli appendice" a non piu' di 2 ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (art. 56 del Codice della Strada), non si applica alcun soprapremio. I "carrelli appendice", facendo parte integrante del veicolo trainante, non sono identificati con targa propria. 26) Rimorchi di autovetture - Rischio statico. Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata ed applicato il premio fisso di L. 30.000 per la combinazione di massimali 1.500/700/300 milioni, prescindendo dalla provincia di immatricolazione, anche se la durata del contratto e' inferiore ad un anno. Per massimali superiori il premio si determina applicando i coefficienti previsti dalla tariffa. Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice (art. 2 del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990), i danni derivanti da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. La corresponsione del separato premio suindicato e' condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativi al rimorchio. In polizza deve essere inserita la seguente clausola: "La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio". Per i "carrelli appendice" di cui al punto b) della norma 25, non trattandosi di rimorchi ma di parte integrante dell'autoveicolo trainante, non si emette per il rischio statico ne' polizza ne' certificato e contrassegno. 27) Autovetture adibite a scuola guida (art. 335 del Regolamento del Codice della Strada). Si applica il corrispondente premio delle autovetture in servizio privato di uguale potenza fiscale e provincia di immatricolazione. L'assicurazione copre anche la responsabilita' dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando e' alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A. 28) Autovetture aziendali adibite a servizio privato date in uso a dipendenti o collaboratori E' ammessa la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di societa' regolarmente costituite proprietarie o locatarie (leasing) di autovetture date in uso a dipendenti o collaboratori, in conseguenza di inoperativita' della garanzia nei casi di: - conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore - trasporto non effettuato in conformita' alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione per i danni subiti dai terzi trasportati. Si applica un aumento del 5% sul premio dell'autovettura. In polizza deve essere richiamata la condizione aggiuntiva D. 29) Scuolabus - Miniscuolabus. Per i veicoli di capienza fino a 9 posti adibiti al trasporto di studenti che, per effetto del trasporto specifico ottengano l'autorizzazione per un numero di posti superiori a 9, si applicano i premi previsti dalla norma 38 del Settore III (Autobus). 30) Tariffe applicabili. a) "Bonus/Malus" La tariffa prevede riduzioni o maggiorazioni di premio secondo le norme riportate nella Condizione speciale F che deve essere richiamata in polizza. b) Franchigia fissa ed assoluta Possono essere pattuite le seguenti franchigie fisse ed assolute: - per veicoli di potenza fiscale fino a 10 CV: franchigia di L. 100.000; - per veicoli di potenza fiscale da oltre 10 fino a 14 CV: franchigia di Lire 100.000; - per veicoli di potenza fiscale di oltre 14 CV: franchigia di L. 300.000. Qualora il contratto si riferisca a veicolo immatricolato per la prima volta oppure a veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. ovvero a veicolo assicurato dal cessionario alla naturale scadenza del contratto ceduto a seguito di voltura al P.R.A., i premi dovranno essere maggiorati, per la sola prima annualita' (compresa l'eventuale frazione iniziale), delle percentuali previste dalla tabella sottoindicata in corrispondenza della classe di merito 14 "Bonus/Malus". Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo gia' assicurato nella forma tariffaria "Bonus/Malus" i premi possono essere pattuiti nelle misure sopra indicate solamente se dall'attestazione sullo stato del rischio relativa al precedente contratto risulti l'assegnazione di quest'ultimo, per annualita' successiva, alla classe 13 o ad una delle classi di "Bonus" di cui alla tabella di merito della clausola "Bonus/Malus" in vigore al 30 aprile 1992. I predetti premi dovranno invece essere maggiorati, per la sola prima annualita', delle percentuali indicate nella tabella sotto riportata qualora dall'attestazione risulti l'assegnazione del precedente contratto ad una delle classi di "Malus" della stessa tabella di merito. In caso di mancata presentazione dell'attestazione del rischio o dell'appendice di cessione del contratto di cui alla Norma 18) la franchigia deve essere maggiorata nella misura massima sotto indicata. Maggiorazioni percentuali dei premi Classe di assegnazione Aumento percentuale del Premio 14 10% 15 20% 16 30% 17 40% 18 50% In polizza deve essere richiamata la Condizione speciale E. 31) Passaggio di tariffa Il passaggio da una formula tariffaria ad altra puo' essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto, a condizione che esso sia richiesto nella stessa forma e nello stesso termine previsti per la disdetta. CAPO III - NORME RELATIVE AL SETTORE III 32) Definizioni. Il presente settore disciplina le assicurazioni di autobus e filobus. Sono "autobus" e "autosnodati" i veicoli destinati al trasporto di persone con piu' di 9 posti, compreso quello del conducente (art. 54, lett. b ed l, del Codice della Strada). Sono "filobus" i veicoli a motore elettrico, non vincolati da rotaie e collegati a una linea aerea di contatto per l'alimentazione, destinati al trasporto di persone ed equipaggiati con piu' di 9 posti compreso quello del conducente (art. 55, lett. a, del Codice della Strada). I posti aggiuntivi (strapuntini) ed i posti di servizio devono essere compresi nel computo complessivo dei posti quando sono indicati nella carta di circolazione od in un documento di autorizzazione all'uopo rilasciato dalle Autorita' competenti. 33) Autobus con rimorchio. Quando sia dichiarato in polizza che i veicoli trainano rimorchi si applica, per il rischio della circolazione, oltre al premio della motrice, un soprapremio per ulteriori 30 posti. Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata garanzia a' sensi della successiva norma 34). 34) Rimorchi - Rischio statico. Per ogni rimorchio identificato deve essere stipulata polizza separata ed applicato un premio pari al 2% di quello previsto per un autobus avente un numero di posti uguale a quello del rimorchio considerato, col minimo di L. 20.000 anche se la durata del contratto e' inferiore ad un anno. Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice (art. 2 del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990), i danni derivanti da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso. La corresponsione del separato premio suindicato e' condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativi al rimorchio. In polizza deve essere inserita la seguente clausola: "La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione". 35) Autocarri eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone (art. 82, sesto comma, Codice della Strada). Per gli autocarri e gli eventuali rimorchi eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone in servizio continuativo, si applica il premio relativo agli autobus, o rimorchi di corrispondente capienza, con un aumento del 10%. 36) Autobus e filobus in servizio pubblico urbano. Quando il servizio comprenda inscindibilmente linee urbane vere e proprie con percorsi anche extraurbani od infraurbani in proporzione non rilevante e comunque di lunghezza non superiore a 30 km dal capolinea urbano, i rischi relativi a questi ultimi saranno assimilati a quelli urbani. a) Per autobus e filobus circolanti in comuni fino a 300.000 abitanti, si applicano i premi previsti dal settore III, lett. A), punto b). b) Per autobus e filobus circolanti in comuni di oltre 300.000 abitanti, rilevata la disomogeneita' del rischio, si procede alla tariffazione di volta in volta ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Ne consegue che i relativi contratti non potranno avere durata superiore ad un anno piu' frazione di anno (quando si tratti di sola frazione iniziale). Non e' ammesso il tacito rinnovo nelle polizze deve quindi essere inserita la seguente clausola: "A deroga dell'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione il contratto cessera' automaticamente alla sua naturale scadenza". 37) Autobus e Filobus in servizio di linea extra-urbano. Per i veicoli specificamente autorizzati al trasporto di persone in piedi il premio deve essere calcolato in base al numero di posti a sedere ed in piedi indicato dalla carta di circolazione. 38) Autobus adibiti a servizio di alberghi, di istituti religiosi, di cura, miniscuolabus, scuolabus (art. 2 D.M. 18 aprile 1977), autobus ed autocarri eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone ed esclusivamente destinati a rilevare o restituire al domicilio il personale dipendente da aziende od enti ed autoveicoli speciali per portatori di handicap con piu' di 9 posti. Si applicano i premi riferiti agli autobus di uguale capienza in posti ridotti del 25%. 39) Autobus adibiti esclusivamente a scuola guida. Si applica il premio base (da 30 a 40 posti) previsto per gli autobus extra-urbani, ridotto del 65%. L'assicurazione copre anche la responsabilita' dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando e' alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A. Quando sia dichiarato in polizza che l'autobus traina rimorchio si applica, per il rischio della circolazione, oltre al premio di cui sopra, un soprapremio pari al 2% del premio stesso. Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata assicurazione ai sensi della precedente norma 34) senza applicazione di riduzioni. 40) Treni lillipuziani (su ruote gommate). Si applica il premio base (da 30 a 40 posti) previsto per gli autobus extra-urbani della 1e' zona territoriale, ridotto del 65%. 41) Tariffe applicabili. a) Tariffa fissa. b) Franchigia fissa ed assoluta. Le tariffe per franchigia fissa ed assoluta di L. 250.000, L. 500.000 e L. 1.000.000, si ottengono applicando sui premi della tariffa fissa relativi ad ogni combinazione di massimali prescelta, i seguenti sconti: - franchigia di L. 250.000, sconto 10% - franchigia di L. 500.000, sconto 17% - franchigia di L. 1.000.000, sconto 29%. In polizza deve essere richiamata la Condizione speciale E. 42) Terzi trasportati L'assicurazione comprende i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale, portati con se' dai terzi trasportati. In polizza deve essere sempre richiamata la Condizione aggiuntiva B. 43) Passaggio di tariffa. Il passaggio da una formula tariffaria ad altra puo' essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto a condizione che esso sia richiesto nella stessa forma e nello stesso termine previsti per la disdetta. CAPO IV - NORME RELATIVE AL SETTORE IV 44) Definizioni. Il presente settore disciplina le assicurazioni di veicoli a motore e di rimorchi destinati al trasporto di cose, elencati agli artt. 52, 53, lett. d), e), f), g), h), 54, lett. d), e), f), g), h), i), m), n) e 56, lett. b), c), d), f) del Codice della Strada. Nelle norme che seguono con i termini "autobotti" ed "autocisterne" sono designati i veicoli specificamente attrezzati per il trasporto di liquidi o di gas, con botti o cisterne incorporate. Nel caso in cui la carta di circolazione indichi un "peso" al limite potenziale, il peso complessivo a pieno carico da considerare ai fini della determinazione dello scaglione tariffario cui assegnare il veicolo e' quello che risulta in base a tale limite potenziale; se invece la carta di circolazione indichi la "portata" al limite potenziale (non il "peso"), per ottenere il peso complessivo a pieno carico deve essere aggiunta a tale portata la tara. 45) Veicoli con rimorchio - Rischio della circolazione. a) Quando sia dichiarato in polizza che trainano rimorchi: - Autocarri, autobotti, autocisterne e veicoli per uso speciale o per trasporti specifici, si applica il premio previsto per autocarri, autobotti, autocisterne e veicoli per usi speciali di peso complessivo a pieno carico corrispondente a quello della motrice aumentato del peso massimo rimorchiabile quale risulta dalla carta di circolazione; lo stesso criterio si adotta per i veicoli autorizzati al traino di caravans e simili. Il premio conteggiato in base alla presente norma non puo' essere inferiore a quello applicabile alla sola motrice. - Trattori muniti di "ralla" per il traino di semirimorchio (autoarticolati), si applica il premio previsto per autocarri, autobotti ed autocisterne di peso complessivo a pieno carico corrispondente alla tara del trattore con ralla aumentato del peso massimo rimorchiabile quali risultano dalla carta di circolazione. - Mototrattori, si applica un aumento del 5% sul premio del motoveicolo stesso. Per i rimorchi dei veicoli di cui sopra deve essere inoltre stipulata garanzia ai sensi della successiva norma 46). Per i caravans e simili si applica la norma 26) dei settori I e II. b) Carrelli appendice Per il traino di "carrelli appendice" a non piu' di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (art. 56 del Codice della Strada), non si applica alcun soprapremio. I "carrelli appendice", facendo parte integrante del veicolo trainante, non sono identificati con targa propria. Per la determinazione del premio si fa riferimento al solo peso complessivo a pieno carico del veicolo trainante. 46) Rimorchi - Rischio statico. Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata ed applicato un premio pari al 2% di quello previsto per un autocarro (autobotte o autocisterna) di peso complessivo a pieno carico uguale a quello del rimorchio considerato, con il minimo di L. 25.000, anche se la durata del contratto e' inferiore ad un anno. Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice (art. 2 del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990), i danni derivanti da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso. La corresponsione del separato premio suindicato e' condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativi al rimorchio. In polizza deve essere inserita la seguente clausola: "La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione". 47) Trasporto anche occasionale di merci pericolose (art. 1 della legge 10 luglio 1970, n. 579), lubrificanti e sostanze radioattive. Per l'assicurazione di veicoli adibiti al trasporto di: - liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili): si applica un soprapremio del 25%; - gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro, ecc.) o di materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, ecc.): si applica un soprapremio del 100%. Per i veicoli adibiti al trasporto di sostanze radioattive si procede alla tariffazione di volta in volta a' sensi dell'art. 26 del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, dato il carattere di particolarita' e di eccezionalita' dei relativi rischi. 48) Estensione dell'assicurazione alle operazioni di carico e scarico (esclusi i veicoli di cui alle successive norme 52, 53 e 54). Nella garanzia sono comprese le operazioni di carico e scarico quali previste dalla Condizione aggiuntiva C che deve essere sempre richiamata in polizza. 49) Autocarri adibiti al trasporto di persone. a) Per autocarri ed eventuali rimorchi eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone: - se in servizio continuativo si applicano le norme 35 e 42 del Settore III Autobus; - se in servizio occasionale si applica, per ogni giornata di rischio, il 2% del premio relativo agli autobus o rimorchi di corrispondente capienza aumentato del 10% salvo, ove il Contraente la richieda, l'applicazione della norma 3). b) Per gli autocarri destinati a trasporto promiscuo di persone e di cose di peso complessivo a pieno carico sino a 35 q.li, si applica la norma 12). c) Per gli autocarri destinati al trasporto non contemporaneo di persone e cose di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li si applica la norma 35 del Settore III. 50) Noleggio o locazione. Per i veicoli dati a noleggio o locazione si applica: a) un soprappremio dell'85% sui premi di tariffa per i veicoli (autocarri, motocarri e ciclomotori per trasporto di cose) di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li. b) il premio riferito al trasporto per conto terzi per i veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore. 51) Autocarri adibiti esclusivamente a scuola guida (art. 335 del Regolamento del Codice della Strada). Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di immatricolazione, ridotti del 50%. L'assicurazione copre anche la responsabilita' dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando e' alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A. Quando sia dichiarato in polizza che l'autocarro traina rimorchio, il premio, nella misura di cui sopra, deve essere calcolato in base al peso a pieno carico della motrice piu' il peso massimo trainabile. Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata assicurazione ai sensi della precedente norma 46. 52) Autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in blocco. Per autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in blocco ed a tal fine appositamente attrezzati ed autorizzati, si applicano i premi previsti per gli autocarri ed eventuali rimorchi (conto proprio o conto terzi) di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di immatricolazione, ridotti del 50%. In polizza deve essere inserita la seguente clausola: Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati alla pavimentazione stradale. 53) Trattori stradali destinati esclusivamente al traino di rimorchi e semirimorchi (art. 54, lett. e del Codice della Strada). a) Quando i veicoli quali definiti all'art. 54, lett. e) del Codice della Strada siano muniti del solo gancio per il traino di rimorchi (art. 56, punto 2 del Codice della Strada) si applicano i premi previsti per gli autocarri (conto proprio o conto terzi) della corrispondente provincia di immatricolazione di peso complessivo a pieno carico pari al peso complessivo del trattore e del peso massimo rimorchiabile, ridotti del 55%. Qualora il rimorchio trainato sia adibito al trasporto di merci pericolose e lubrificanti nella determinazione del premio relativo al trattore stradale si applica la precedente norma 47. b) Se i veicoli sono muniti anche di ralla (traino di semirimorchi) si applica la norma 45, lett. a. 54) Veicoli attrezzati ed adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici, compresi quelli targati C.R.I. a) Autolettighe ed autoambulanze. Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di immatricolazione, ridotti del 13%. b) Veicoli per riprese cinematografiche e televisive, rappresentazioni teatrali, esposizioni e mostre (esclusa la vendita), bibliobus (esclusa la vendita), parchi di divertimento, circhi equestri e simili (esclusi quelli di cui alla successiva lett. c), veicoli per trasporto acqua potabile, trasporto carcerati, autocaravans (autoveicoli ad uso abitazione, autocase, campers), autobanche, autocappelle per funzioni religiose, aulemobili, automolini, autoambulatori, laboratori per analisi chimiche, fisiche e batteriologiche, autoemoteche, autostazioni schermografiche, autopigiatrici, autocompressori, autocatramatrici, autotorri, autoseghe, stazioni mobili per calcestruzzo, gruppi elettrogeni, autopompe, idrovore, stazioni mobili di trivellazione, stazioni per rilievi sismici, trasporti funebri, autobetoniere, carri attrezzi, officine mobili, presse auto, veicoli attrezzati per servizio di disinfezione e disinfestazione, autospurgo, autospazzatrice, autoinnaffiatrice, trasporti immondizie, nettezza urbana in genere, autoscale, grues autocarrate (su mezzi non idonei a portare carico utile proprio). Si applicano, quando si tratta di: - ciclomotori e motoveicoli i premi previsti per motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose ridotti del 21%; - autoveicoli di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di immatricolazione ridotti del 33%. Per i veicoli dati a noleggio o locazione, in luogo della predetta riduzione si applica un aumento del 25%. - autoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di immatricolazione, ridotti del 33%. Per i veicoli dati a noleggio o locazione, ovvero adibiti al trasporto per conto di terzi, la predetta riduzione si applica sui premi previsti per gli autocarri - conto terzi. c) Veicoli utilizzati da esercenti di circhi equestri o di spettacoli viaggianti per il trasporto delle attrezzature o per uso abitazione. Per veicoli utilizzati da esercenti di circhi equestri o di spettacoli viaggianti, per il trasporto delle attrezzature o per uso di abitazione, in quanto la particolare attivita' risulti dal "nullaosta di agibilita'" rilasciato dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo, compreso, ove del caso, il traino di "carri ordinari" nel rispetto delle norme vigenti in materia di traino, si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di immatricolazione, ridotti del 40%. 55) Tariffe applicabili. a) Tariffa con maggiorazione del premio per sinistrosita' "Peius" non applicabile per i ciclomotori (Condizione speciale G). La tariffa prevede maggiorazioni di premio secondo le norme riportate nella Condizione speciale G che deve essere richiamata in polizza. b) Franchigia fissa ed assoluta. Possono essere pattuite le seguenti franchigie fisse ed assolute: - autoveicoli e relativi rimorchi: * 250.000, sconto 10% * 500.000, sconto 19% * 1.000.000, sconto 32% - ciclomotori, motoveicoli e relativi rimorchi: * 150.000, sconto 11%. In polizza deve essere richiamata la Condizione speciale E. Per veicoli gia' assicurati nella forma a "tariffa fissa", la franchigia puo' essere pattuita nelle misure sopra indicate solamente se dalla attestazione sullo stato del rischio relativa al precedente contratto non risulti l'applicazione del "Peius". In caso invece di applicazione del "Peius", le predette misure delle franchigie dovranno essere maggiorate - fermo l'ammontare del premio - per la sola prima annualita' degli importi indicati nella tabella sottoriportata. Maggiorazione delle franchigie Franchigia base Autocarri Motocarri Lire Lire Lire 150.000 - 87.000 250.000 225.000 - 500.000 300.000 - 1.000.000 375.000 - Dette maggiorazioni non si applicano per i veicoli di prima immatricolazione o assicurati per la prima volta dopo voltura al P.R.A. per i quali deve essere presentata la carta di circolazione ed il foglio complementare o il certificato di proprieta' ovvero l'appendice di cessione del contratto. In caso di mancata presentazione dei predetti documenti o della attestazione dello stato di rischio la franchigia deve essere maggiorata - per la sola prima annualita' - nella misura suindicata. 56) Passaggio di tariffa. Il passaggio da una formula tariffaria ad altra puo' essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto a condizione che esso sia richiesto nella stessa forma e nello stesso termine previsti per la disdetta. CAPO V - NORME RELATIVE AL SETTORE V 57) Definizioni. Il presente settore disciplina le assicurazioni di veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed al trasporto promiscuo di persone e di cose (quadricicli, elencati agli artt. 52, 53, lett. a), b) e c) del Codice della Strada). 58) Motocicli e motocarrozzette ad uso privato per i quali la carta di circolazione non consente il trasporto di altre persone oltre il conducente. Si applicano i corrispondenti premi del settore V ridotti del 33%, in quanto l'assicurazione non puo' comprendere la garanzia verso i terzi trasportati. 59) Motocarrozzette da noleggio con conducente o ad uso pubblico. L'assicurazione comprende i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale portati con se' dai terzi trasportati. Si applicano i premi previsti per i motocicli ad uso privato di pari cilindrata e provincia di immatricolazione, aumentati del 35%. In polizza deve essere sempre richiamata la Condizione aggiuntiva B. 60) Locazione di ciclomotori, motocicli, motocarrozzette senza conducente. L'assicurazione puo' essere prestata solo a locatori che siano muniti della prescritta licenza per la locazione di ciclomotori, motocicli, motocarrozzette senza conducente. Si applicano i premi dei ciclomotori e motocicli ad uso privato di pari cilindrata e provincia di immatricolazione aumentati del 100%. 61) Motoslitte. Si applicano i premi previsti per i motocicli di pari cilindrata e facendo riferimento alla provincia di residenza dell'assicurato. 62) Motocicli adibiti esclusivamente a scuola guida (art. 335 del Regolamento del Codice della Strada). Si applicano i premi previsti per i motocicli adibiti ad uso privato, di pari cilindrata e provincia di immatricolazione, compresa la riduzione del 33% se la carta di circolazione non consente il trasporto di altre persone oltre il conducente. CAPO VI - NORME RELATIVE AL SETTORE VI 63) Definizioni. Il presente settore disciplina le assicurazioni dei veicoli a motore indicati all'art. 58 del Codice della Strada. 64) Macchine operatrici e carrelli. L'assicurazione puo' essere prestata solamente per i veicoli corredati del certificato per circolare su strada previsto dall'art. 114 del Codice della Strada. La garanzia comprende il rischio del traino di eventuali rimorchi. 65) Gatto delle nevi (veicolo a cingoli o a cingoli e pattini non classificabile come mezzo sgombraneve). - Se adibito esclusivamente alla battitura di terreni innevati, si applicano i premi previsti per i rulli compressori; - se adibito solo a trasporto di cose, si applicano i premi previsti per le assicurazioni relative ai veicoli a motore del settore, VI, lett. b), aumentati del 100%; - se adibito anche a trasporto di persone od a trasporto promiscuo di persone e cose, si applicano i premi previsti per le assicurazioni relative ai veicoli a motore del settore VI, lett b), aumentati del 300%. 66) Macchine su cingoli. Si applica una riduzione del 25% sui premi di tariffa. In polizza deve essere inserita la seguente clausola: "Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati alla pavimentazione stradale". 67) Macchine operatrici e carrelli trainati - Rischio statico. Per ogni rimorchio identificato con targa propria o telaio si applica la precedente norma n. 46. In polizza deve essere inserita la seguente clausola: "La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione". CAPO VII - NORME RELATIVE AL SETTORE VII 68) Definizioni. Il presente settore disciplina le assicurazioni dei veicoli a motore elencati all'art. 29 del Codice della Strada. 69) Macchine agricole. La garanzia comprende: - i danni alle persone trasportate nel rispetto della normativa vigente; - il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi agricoli. Per i rimorchi deve inoltre essere stipulata garanzia ai sensi della successiva norma 70. Per le macchine su cingoli o su ruote non gommate il premio di tariffa non comprende la garanzia per danni provocati alla pavimentazione stradale. 70) Rimorchi - Rischio statico: Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata ed applicato un premio fisso di L. 20.000