La direttiva 89/392 CEE, gia' inserita nella legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), prevede che gli Stati membri adottino le relative disposizioni a decorrere dal 1 gennaio 1993. In attesa del relativo decreto di attuazione ed al fine di consentire agli operatori economici nazionali di sottoporre volontariamente i prodotti al regime di certificazione, appare opportuno procedere al rilascio di autorizzazioni provvisorie agli organismi di certificazione e alla relativa notificazione comunitaria. Gli organismi interessati potranno inoltrare le richieste secondo le modalita' di seguito indicate. L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione alla certificazione CEE prevista dalla direttiva 89/392 deve essere indirizzata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G.P.I. - Ispettorato tecnico dell'industria - Via Molise, 19 - 00187 Roma. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo, deve essere prodotta in originale bollato e duplice copia e contenere la esplicita indicazione della famiglia o categoria di macchine per le quali si chiede l'autorizzazione. Alle richieste di autorizzazione alla certificazione delle macchine devono essere allegati i seguenti documenti in originale bollato e duplice copia: 1) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per i soggetti di diritto privato; 2) atto costitutivo o statuto, per i soggetti di diritto privato, con autentica notarile, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico, da cui risulti costitutivamente l'esercizio dell'attivita' di certificazione per direttive comunitarie; 3) elenco di macchinari e attrezzature, corredato di caratteristiche tecniche ed operative, possedute in proprio; 4) elenco delle attrezzature possedute da eventuali laboratori convenzionati con il richiedente, presso cui possono essere effettuati esami e/o prove complementari; 5) elenco del personale con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni. Per il personale tecnico responsabile delle prove va allegato il relativo curriculum; 6) polizza di assicurazione di responsabilita' civile con massimale non inferiore a lire tre miliardi, per i rischi derivanti dall'esercizio di attivita' di certificazione CEE; 7) manuale di qualita' dell'organismo, redatto in base alle norme della serie EN 45000 contenente, tra l'altro, la specifica sezione per la direttiva 89/392. In detta sezione dovranno essere indicati in dettaglio i seguenti elementi: prova prevista dalla direttiva, normativa seguita, attrezzatura impiegata, ente che ha effettuato la taratura e scadenza; 8) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e del laboratorio in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature. L'eventuale accreditamento del laboratorio dell'organismo da parte di un ente specializzato sara' considerato utile elemento di valutazione. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si riserva comunque di richiedere ogni altra documentazione che a suo insindacabile giudizio dovesse ritenersi necessaria. Le autorizzazioni hanno validita' biennale. Al termine del biennio, previa verifica da parte dell'ispettorato tecnico dell'industria del mantenimento delle condizioni e dei requisiti minimi, possono essere rinnovate. Nel periodo di validita' dell'autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il tramite, dei propri organi periferici o per mezzo di organismi tecnici pubblici, a cio' di volta in volta autorizzati, puo' procedere al controllo periodico della esistenza dei presupposti di base delle autorizzazioni. Qualora si renda necessario, per esami e prove particolari, il ricorso a strutture diverse dalla propria, l'organismo deve ottenere esplicita preventiva autorizzazione da parte dell'Ispettorato tecnico dell'industria. Il Ministro: GUARINO