La  direttiva  89/392  CEE,  gia'  inserita nella legge 19 febbraio
1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), prevede che gli  Stati  membri
adottino le relative disposizioni a decorrere dal 1› gennaio 1993.
  In  attesa  del  relativo  decreto  di  attuazione  ed  al  fine di
consentire  agli  operatori   economici   nazionali   di   sottoporre
volontariamente  i  prodotti  al  regime  di  certificazione,  appare
opportuno procedere al rilascio di  autorizzazioni  provvisorie  agli
organismi   di   certificazione   e   alla   relativa   notificazione
comunitaria.
  Gli organismi interessati potranno inoltrare le  richieste  secondo
le modalita' di seguito indicate.
  L'istanza   relativa   alla   richiesta   di   autorizzazione  alla
certificazione  CEE  prevista  dalla  direttiva  89/392  deve  essere
indirizzata    al   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato - D.G.P.I. - Ispettorato  tecnico  dell'industria  -
Via Molise, 19 - 00187 Roma.
  L'istanza,  sottoscritta  dal legale rappresentante dell'organismo,
deve essere prodotta in originale bollato e duplice copia e contenere
la esplicita indicazione della famiglia o categoria di  macchine  per
le quali si chiede l'autorizzazione.
  Alle richieste di autorizzazione alla certificazione delle macchine
devono  essere  allegati  i seguenti documenti in originale bollato e
duplice copia:
   1) certificato di iscrizione alla Camera di commercio,  industria,
artigianato e agricoltura per i soggetti di diritto privato;
   2)  atto costitutivo o statuto, per i soggetti di diritto privato,
con autentica notarile, ovvero  estremi  dell'atto  normativo  per  i
soggetti   di  diritto  pubblico,  da  cui  risulti  costitutivamente
l'esercizio   dell'attivita'   di   certificazione   per    direttive
comunitarie;
   3)   elenco   di   macchinari   e   attrezzature,   corredato   di
caratteristiche tecniche ed operative, possedute in proprio;
   4) elenco delle attrezzature  possedute  da  eventuali  laboratori
convenzionati   con   il   richiedente,  presso  cui  possono  essere
effettuati esami e/o prove complementari;
   5) elenco del personale con relative qualifiche, titoli di studio,
mansioni. Per  il  personale  tecnico  responsabile  delle  prove  va
allegato il relativo curriculum;
   6)   polizza   di  assicurazione  di  responsabilita'  civile  con
massimale non inferiore a lire tre miliardi, per i  rischi  derivanti
dall'esercizio di attivita' di certificazione CEE;
   7)  manuale di qualita' dell'organismo, redatto in base alle norme
della serie EN 45000 contenente, tra l'altro,  la  specifica  sezione
per la direttiva 89/392. In detta sezione dovranno essere indicati in
dettaglio  i  seguenti  elementi:  prova  prevista  dalla  direttiva,
normativa seguita, attrezzatura impiegata, ente che ha effettuato  la
taratura e scadenza;
   8)  planimetria, in scala adeguata, degli uffici e del laboratorio
in  cui   risulti   indicata   la   disposizione   delle   principali
attrezzature.
  L'eventuale  accreditamento del laboratorio dell'organismo da parte
di  un  ente  specializzato  sara'  considerato  utile  elemento   di
valutazione.
  Il  Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato si
riserva comunque di richiedere ogni altra documentazione  che  a  suo
insindacabile giudizio dovesse ritenersi necessaria.
  Le autorizzazioni hanno validita' biennale. Al termine del biennio,
previa  verifica da parte dell'ispettorato tecnico dell'industria del
mantenimento delle condizioni e dei requisiti minimi, possono  essere
rinnovate.
  Nel   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione  il  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il tramite,  dei
propri organi periferici o per mezzo di organismi tecnici pubblici, a
cio'  di  volta  in  volta  autorizzati,  puo' procedere al controllo
periodico   della   esistenza   dei   presupposti   di   base   delle
autorizzazioni.
  Qualora  si  renda  necessario,  per  esami e prove particolari, il
ricorso a strutture diverse dalla propria, l'organismo deve  ottenere
esplicita preventiva autorizzazione da parte dell'Ispettorato tecnico
dell'industria.
                                                 Il Ministro: GUARINO