IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il R.P.V. n 320 dell'8 febbraio 1954; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 226; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 229; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 230; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28; Vista la decisione n. 93/180 CEE relativa a talune misure di protezione nei confronti dell'afta epizootica; Vista l'ordinanza emanata da questo stesso Ministero in data 29 marzo 1993 in applicazione della citata decisione CEE; Ravvisata l'opportunita' di procedere a modificazioni ed integrazioni dell'ordinanza 29 marzo 1993 nella parte riguardante i divieti alla spedizione di animali vivi delle specie aftosensibili dalle province di cui all'allegato della ordinanza de qua, verso la restante parte del territorio nazionale; Ordina: Art. 1. 1. L'art. 9 di cui all'ordinanza ministeriale 29 marzo 1993 e' sostituito dal seguente: "I divieti di cui agli articoli da 1 a 8, si applicano anche alle spedizioni di animali della specie bovina, bufalina, suina, ovicaprina e altri biungulati, dal territorio delle province indicate in allegato, verso la rimanente parte del territorio italiano. 2. E' consentita la movimentazione degli animali delle specie aftosensibili all'interno delle zone incluse nell'allegato di cui all'ordinanza. E' ugualmente consentita la movimentazione degli animali in oggetto tra le stesse zone, purche' in nessun caso ai fini dello spostamento si attraversino territori non inclusi nell'allegato medesimo.