IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto il R.P.V. n 320 dell'8 febbraio 1954;
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
194;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991,
n. 312;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1› marzo 1992, n.
226;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1› marzo 1992,  n.
229;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1› marzo 1992, n.
230;
  Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27;
  Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;
  Vista la decisione n.  93/180  CEE  relativa  a  talune  misure  di
protezione nei confronti dell'afta epizootica;
  Vista  l'ordinanza  emanata  da  questo stesso Ministero in data 29
marzo 1993 in applicazione della citata decisione CEE;
  Ravvisata  l'opportunita'   di   procedere   a   modificazioni   ed
integrazioni  dell'ordinanza  29 marzo 1993 nella parte riguardante i
divieti alla spedizione di animali vivi  delle  specie  aftosensibili
dalle  province  di cui all'allegato della ordinanza de qua, verso la
restante parte del territorio nazionale;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. L'art. 9 di cui all'ordinanza  ministeriale  29  marzo  1993  e'
sostituito dal seguente: "I divieti di cui agli articoli da 1 a 8, si
applicano  anche  alle  spedizioni  di  animali  della specie bovina,
bufalina, suina, ovicaprina e altri biungulati, dal territorio  delle
province   indicate   in  allegato,  verso  la  rimanente  parte  del
territorio italiano.
  2. E' consentita  la  movimentazione  degli  animali  delle  specie
aftosensibili  all'interno  delle  zone  incluse nell'allegato di cui
all'ordinanza.
   E'  ugualmente  consentita  la  movimentazione  degli  animali  in
oggetto  tra  le  stesse  zone,  purche' in nessun caso ai fini dello
spostamento  si  attraversino  territori  non  inclusi  nell'allegato
medesimo.