IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista la legge 25 maggio 1970, n.  364,  istitutiva  del  Fondo  di
solidarieta'  nazionale, e le successive modifiche e integrazioni, di
cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590;
  Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, che ha approvato la  nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto l'art. 9, comma 2, della stessa legge n. 185/1992 che prevede
la  individuazione, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, da emanarsi entro il 30 novembre di  ogni  anno  per  l'anno
successivo,  degli  eventi,  delle colture e delle fitopatie che, con
riferimento a territori agricoli  omogenei,  possono  essere  ammessi
all'assicurazione agevolata;
  Visti  i decreti ministeriali n. 100.250 dell'11 febbraio 1993 e n.
100.479 del 19 marzo 1993, con il quale e' stato  approvato  l'elenco
delle  colture  e  delle  avversita'  che,  in  relazione a territori
agricoli omogenei, possono essere oggetto di assicurazione  agevolata
nell'anno 1993;
  Viste  le  richieste di rettifica e di integrazioni pervenute dalle
regioni Abruzzo e  Basilicata  in  relazione  ai  territori  agricoli
omogenei ed alle colture;
                              Decreta:
                           Articolo unico
 I  territori  agricoli  omogenei e le colture, riportati nell'elenco
allegato al decreto ministeriale n. 100.250  dell'11  febbraio  1993,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  23 febbraio 1993, n. 44,
limitatamente alle regioni Abruzzo e Basilicata, sono  modificati  ed
integrati come segue:
  1) Regione Abruzzo:
   il  territorio della provincia di Teramo e' integrato dai seguenti
comuni: S. Egidio alla Vibrata, S. Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo
e Torricella Sicura;
   il territorio della provincia di L'Aquila e' soppresso.
  2) Regione Basilicata:
   in sostituzione di  quanto  riportato  nel  precitato  elenco,  il
territorio  agricolo  omogeneo  per  la  grandine e' esteso a tutti i
comuni delle province di Potenza e Matera, e l'elenco  delle  colture
assicurabili e' stabilito come segue:
    colture arboree: uva, olive, pesche, albicocche, actinidia, pere,
mele,  ciliege,  agrumi,  susine, fichi, cachi, ribes, piante di viti
porta innesti, vivai di piante da frutto, vivai pioppi;
    colture erbacee: carciofi, pomodori, cocomeri,  meloni,  fragole,
peperoni, tabacco, fagiolini, piselli, melanzane, soja, mais da seme,
mais da granella, bietole da seme, frumento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 aprile 1993
                                                   Il Ministro: DIANA