IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarieta' nazionale, e le successive modifiche e integrazioni, di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, che ha approvato la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 9, comma 2, della stessa legge n. 185/1992 che prevede la individuazione, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, degli eventi, delle colture e delle fitopatie che, con riferimento a territori agricoli omogenei, possono essere ammessi all'assicurazione agevolata; Visti i decreti ministeriali n. 100.250 dell'11 febbraio 1993 e n. 100.479 del 19 marzo 1993, con il quale e' stato approvato l'elenco delle colture e delle avversita' che, in relazione a territori agricoli omogenei, possono essere oggetto di assicurazione agevolata nell'anno 1993; Viste le richieste di rettifica e di integrazioni pervenute dalle regioni Abruzzo e Basilicata in relazione ai territori agricoli omogenei ed alle colture; Decreta: Articolo unico I territori agricoli omogenei e le colture, riportati nell'elenco allegato al decreto ministeriale n. 100.250 dell'11 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 1993, n. 44, limitatamente alle regioni Abruzzo e Basilicata, sono modificati ed integrati come segue: 1) Regione Abruzzo: il territorio della provincia di Teramo e' integrato dai seguenti comuni: S. Egidio alla Vibrata, S. Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo e Torricella Sicura; il territorio della provincia di L'Aquila e' soppresso. 2) Regione Basilicata: in sostituzione di quanto riportato nel precitato elenco, il territorio agricolo omogeneo per la grandine e' esteso a tutti i comuni delle province di Potenza e Matera, e l'elenco delle colture assicurabili e' stabilito come segue: colture arboree: uva, olive, pesche, albicocche, actinidia, pere, mele, ciliege, agrumi, susine, fichi, cachi, ribes, piante di viti porta innesti, vivai di piante da frutto, vivai pioppi; colture erbacee: carciofi, pomodori, cocomeri, meloni, fragole, peperoni, tabacco, fagiolini, piselli, melanzane, soja, mais da seme, mais da granella, bietole da seme, frumento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 aprile 1993 Il Ministro: DIANA