IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 2, lettera e), del decreto luogotenenziale  10  agosto
1945,  n.  474, che affida al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale i rapporti con l'Ufficio internazionale del lavoro;
  Vista la convenzione della stessa Organizzazione internazionale del
lavoro  (OIL)  n.  144,  concernente  le   consultazioni   tripartite
destinate  a  promuovere  l'attuazione delle norme internazionali del
lavoro, adottata dalla 61a sessione della conferenza  generale  degli
Stati  membri,  1976  e  ratificata con legge 3 febbraio 1979, n. 69,
nonche' la relativa raccomandazione n. 152;
  Considerato, di conseguenza, che occorre attuare concretamente  gli
impegni   che   ne   conseguono,   con   particolare  riferimento  al
coordinamento della partecipazione nazionale alle attivita' dell'OIL;
  Ritenuta idonea, a questi ultimi scopi, l'istituzione di un  organo
consultivo   a  carattere  tripartito,  in  conformita'  ai  principi
dell'OIL e della  relativa  Costituzione,  ratificata  con  legge  13
novembre 1947, n. 1622;
  Considerato  che,  nella  prospettiva  della  istituzione  di  tale
comitato, si dovra' fare riferimento  -  cosi'  come  previsto  dalla
citata   convenzione  n.  144  -  ai  criteri  di  relativa  maggiore
rappresentativita' delle varie organizzazioni di categoria, e  che  a
questi  fini  possono  valere  i  criteri  individuali  dalla  prassi
amministrativa  nonche'  dalla  giurisprudenza,  quali:   consistenza
associativa,  ampiezza  e  diffusione  della struttura organizzativa,
partecipazione alla contrattazione  collettiva  e  alle  composizioni
delle controversie di lavoro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' istituito il comitato consultivo tripartito per il coordinamento
della  partecipazione  italiana  alle  attivita'  dell'Organizzazione
internazionale del lavoro.
  Il  comitato  e'  presieduto  dal  Ministro  del  lavoro  e   della
previdenza sociale, o in sua vece dal direttore generale dei rapporti
di  lavoro,  o  dal  dirigente  della  divisione  II  della  medesima
Direzione generale ed e' composto da:
   un  rappresentante  del  Ministero   degli   affari   esteri,   un
rappresentante   dell'ufficio   legislativo   e   un   rappresentante
dell'ufficio affari internazionali del Gabinetto  del  Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale;
   esperti  in  rappresentanza  del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, nonche' dei  Ministeri  e  delle  amministrazioni
interessate  in  relazione  agli  argomenti  figuranti all'ordine del
giorno;
   rappresentanti delle organizzazioni dei datori  di  lavoro  e  dei
lavoratori.