IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio; Visto l'art. 7, punto 2, della legge 28 agosto 1989, n. 302, che dispone che il tasso di riferimento per le operazioni di cui sopra e' fissato con decreto del Ministro del tesoro; Visto il decreto interministeriale in data 12 marzo 1990, il quale, all'art. 10, ha stabilito che il tasso di riferimento per il credito peschereccio di esercizio viene fissato con le modalita' e secondo i criteri di cui ai decreti ministeriali in data 8 agosto 1986, e suc- cessive modificazioni; Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1992, con il quale e' stata fissata la maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito peschereccio di esercizio, a fronte della loro attivita' di intermediazione, nella misura dell'1% per l'anno 1993; Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento di cui sopra per il bimestre maggio-giugno 1993, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi e' pari al 12,20%; Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito; Decreta: Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito peschereccio di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, e' pari, per il bimestre maggio-giugno 1993, al 12,20%. In conseguenza, tenuto conto dalla maggiorazione forfettaria dell'11%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre maggio-giugno 1993, sulle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi, e' pari al 13,20%. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 aprile 1993 p. Il Ministro: MALVESTIO