IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119, recante
disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato  (legge
finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge  finanziaria  1985),  in  virtu'  del
quale  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento,  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale  riassuntivo  del  bilancio  di competenza, anche attraverso
l'emissione di certificati di  credito  del  Tesoro,  di  durata  non
superiore  a  dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel
medesimo articolo;
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468,  recante  riforma  di  alcune
norme  di contabilita' generale dello Stato, ed in particolare l'art.
2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto
1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro,  che  con  apposita  norma
della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato e'
annualmente  stabilito  l'importo  massimo  di  emissione  di  titoli
pubblici, al netto di quelli da rimborsare;
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in
particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si  e'  stabilito  il
limite  massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso,
a norma della citata legge n. 468 del 1978;
  Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n.  556,  convertito  con
modificazioni,   nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,  recante
modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul  reddito  degli
interessi  ed  altri  proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui
all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
1973, n. 601;
  Tenuto  conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6
marzo 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a complessive lire  35.270
miliardi;
  Tenuto  conto  altresi'  che  l'emissione  disposta con il presente
decreto concorre al raggiungimento del limite massimo di cui al comma
8 dell'art. 3 della citata legge n. 501 per soli 1.500  miliardi,  in
quanto  con il 1› marzo sono scaduti CCT per lire 3.000 miliardi e ne
sono stati gia' emessi per lire 2.500 miliardi;
  Considerato che  per  effetto  della  presente  emissione  e  delle
precedenti non viene raggiunto il limite massimo complessivo previsto
dall'ottavo comma dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 501;
  Visto il proprio decreto n. 100238 in data 22 febbraio 1993, con il
quale  e'  stata  disposta un'emissione di certificati di credito del
Tesoro al portatore, della durata di  sette  anni,  fino  all'importo
massimo di nominali lire 2.500 miliardi, con godimento 1› marzo 1993,
interamente  assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al
prezzo;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  una  riapertura  delle sottoscrizioni relative alla cennata
emissione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e' disposta la  riapertura  delle
sottoscrizioni  relative all'emissione dei certificati di credito del
Tesoro settennali, con godimento 1› marzo 1993,  di  cui  al  decreto
ministeriale  del  22  febbraio  1993  citato  nelle premesse, per un
ammontare nominale massimo di lire 2.000 miliardi.